In seguito alla giurisprudenza costituzionale, i problemi di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, lungi dal risolversi, si acuivano rapidamente , soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra comportamenti “amministrativi” e comportamenti “meri” : infatti soltanto i primi, in quanto riconducibili almeno mediatamente all’esercizio del potere, avevano potuto essere devoluti al giudice amministrativo