L’art. 82, comma primo, della legge di Contabilità generale dello Stato dispone, al riguardo, che «l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni un danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo». L’art. 18, comma 1, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato prevede l’obbligo per i dipendenti pubblici di risarcire, l’amministrazione dei «danni derivanti da violazione di obbligo di servizio».