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Responsabilità erariale e giurisdizione della Corte dei Conti

Mentre le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti sono contemplate, a livello costituzionale, dall’art. 100 della Costituzione, le funzioni giurisdizionali sono previste dall’art. 103, il quale, al comma secondo, prevede che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

Aspetti processuali del giudizio di responsabilità

Nel processo di responsabilità amministrativa si assiste ad una «scissione tra la titolarità del diritto alla riparazione del danno (ovvero, la situazione sostanziale che fa capo alla Pubblica amministrazione danneggiata) e la titolarità del potere di far valere tale diritto in giudizio (vale a dire, la legittimazione processuale attribuita al Pubblico Ministero)»

L’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti

Qualora la sentenza emessa dal giudice contabile nei confronti del convenuto sia nel senso della condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno erariale, si pone il problema relativo alle modalità con cui tale sentenza vada eseguita.

Rapporti tra giudizio sulla responsabilità erariale e altri giudizi

L’autonomia, nonché la diversità di piani su cui si muovono, caratterizzano i rapporti esistenti tra il giudizio contabile da un lato, e i giudizi civile, amministrativo e penale dall’altro, nell’ipotesi in cui tali tipologie di giudizi riguardino lo stesso oggetto e lo stesso fatto.

Insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione

L’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994 nell’affermare la natura personale della responsabilità erariale e nel limitarla ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, prevede l’insindacabilità delle scelte discrezionali effettuate dall’amministrazione.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale

Il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni «decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso» .

Responsabilità erariale e principio di proporzionalità in materia espropriativa

Numerose sono le situazioni dalle quali nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, così come accade anche in altri settori in cui la Pubblica Amministrazione esercita le proprie funzioni, può scaturire un danno per il pubblico erario.

Il danno erariale

L’art. 82, comma primo, della legge di Contabilità generale dello Stato dispone, al riguardo, che «l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni un danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo». L’art. 18, comma 1, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato prevede l’obbligo per i dipendenti pubblici di risarcire, l’amministrazione dei «danni derivanti da violazione di obbligo di servizio».

Compendio unico: i requisiti soggettivi

la disciplina prevista in tema di compendio unico avente portata generale prevede un regime fiscale agevolato per l’acquisto ed il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze (ivi compresi i fabbricati) a favore di chi si impegni a costituire il compendio e a coltivarlo o condurlo

La qualifica di coltivatore diretto

Una prima enunciazione della stessa deve rinvenirsi nel codice civile, ove l’art. 2083, dopo aver fornito la nozione di «piccolo imprenditore», accomuna questi agli altri soggetti che svolgono un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, fra cui il coltivatore diretto

La qualifica di imprenditore agricolo professionale

Nella sua formulazione originaria, il d.lgs. 99/2004 subito dopo la definizione dei requisiti reddituali previsti per lo IAP, stabiliva quale fosse il reddito qualificante a tali fini, espressamente espungendo dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Le società agricole IAP

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004, come modificato dal d.lgs. 101/2005[14] – per quanto attiene alla normativa nazionale e sempre nell’ambito tributario e previdenziale della disciplina qui al vaglio – sono considerate imprenditori agricoli professionali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, che siano in possesso di taluni requisiti.

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