Insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione

uo;art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994 nell’affermare la natura personale della responsabilità erariale e nel limitarla ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, prevede l’insindacabilità delle scelte discrezionali effettuate dall’amministrazione.

La Corte dei conti, in caso relativo ad un’occupazione d’urgenza con successiva realizzazione di un parcheggio posto in essere da un comune toscano, ha avuto modo di precisare che l’insindacabilità non può, però, considerarsi assoluta.

Secondo i giudici della Sezione Toscana «è da ammettere il sindacato del giudice contabile quando la scelta operata risulti icto oculi contraria, nella ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ad ogni principio di razionalità, oculatezza, convenienza. In altri termini non sono sottratti alla cognizione del giudice contabile gli atti in cui risulti comprovato ex ante e confermato ex post un evidente carattere d... _OMISSIS_ ...quo;ente pubblico ed, eventualmente, di perseguire interessi diversi da quelli previsti dalla legge»[1].

«Analogamente questa corte (Sez. I cent., n. 158/2009)», proseguono i giudici contabili toscani, «ha ribadito che la discrezionalità amministrativa è insindacabile ai sensi della legge n. 20/1994 con il limite, peraltro, dei principi di logica, imparzialità e ragionevolezza i quali devono sempre reggere l’attività amministrativa. Ne deriva che il magistrato contabile non solo può, ma deve verificare se le motivazioni che sorreggono la scelta siano idonee a supportare il provvedimento adottato avuto riguardo a ragioni di opportunità, economicità e legittimità».

Diverso è, invece, il caso della discrezionalità tecnica dove, come è stato affermato dai giudici della Sezione puglia in un caso riguardante presunte minori entrate per l’amministrazione comunale dovute a una non corretta quantificazi... _OMISSIS_ ...unitario di cessione di alcuni suoli compresi nel p.e.e.p. in diritto di superficie, non si ha implicazione di «alcuna scelta né valutazione e ponderazione di interessi, ma semplici giudizi dotati di maggiore o minore grado di opinabilità, in applicazione di discipline tecniche, suscettibili di essere sindacati dal giudice contabile che ben può, all’uopo, avvalersi dei mezzi istruttori previsti dalle norme di procedura, ivi comprese le consulenze tecniche»[2].