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Le società di coltivazione diretta

le società di coltivazione diretta prese in esame devono rispettivamente individuarsi: nelle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto; nelle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché nelle società agricole cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto.

Compendio unico: Il tempo della sussistenza dei requisiti soggettivi

L’unico requisito richiesto dal Legislatore, ai fini dell’applicabilità del predetto regime fiscale agevolato, consiste dal duplice impegno dell’acquirente a costituire il compendio unico e a coltivarlo e condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Mentre nulla è specificato circa la necessaria sussistenza delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Il mancato conseguimento dei requisiti soggettivi ai fini del compendio unico: effetti sul vincolo

si tratta di comprendere cosa accada nel caso in cui l’acquirente – che abbia proceduto alla costituzione del compendio medesimo, con relativa trascrizione del vincolo – non abbia conseguito la qualifica di imprenditore agricolo professionale ovvero di coltivatore diretto[35].

I beni costituibili in compendio unico

risulta evidente come siano costituibili in compendio unico i terreni. Del resto, tale scontata affermazione pareva desumersi dalla stessa definizione di compendio quale contenuta nel primo comma del citato art. 5-bis, ove è detto che «per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale

L’estensione di terreno necessaria alla costituzione del compendio unico

Si pone il problema di comprendere quale possa essere la superficie necessaria ai fini della costituzione del compendio unico ed, in secondo luogo, se tale superficie, in assenza di un’espressa disciplina regionale, debba qualificarsi quale soglia massima da raggiungere e non oltrepassare ovvero quale soglia minima, non essendo configurabile alcun limite massimo

La funzionalità dei fondi quale presupposto per la costituibilità del compendio unico

ai fini della costituzione del compendio unico, il solo requisito cui occorre fare riferimento è quello della funzionalità dei fondi – intendendo quest’ultima quale idoneità degli stessi a consentire una razionale conduzione dell’impresa – non essendo invece necessario che gli stessi siano fra loro confinanti.

Compendio unico: l'accertamento dei reguisiti oggettivi

La disciplina di cui al d.lgs. 228/2001, come modificata ed integrata dai d.lgs. 99/2004 e 101/2005, nulla dispone quanto al soggetto o all’organo cui demandare la valutazione e l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti oggettivi sopra indicati, limitandosi a rinviare quanto in oggetto alle previsioni della normativa regionale.

L’atto costitutivo del compendio unico

la costituzione del compendio unico avviene «con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento»; mentre ai sensi dei commi 11-quater e 4, rispettivamente, «la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico»

Natura giuridica del compendio unico

Stante la lettera dell’art. 7 del citato d.lgs. 99/2004, il quale, al comma 11-quater, espressamente stabilisce che «la costituzione di compendio unico può avvenire […] mediante dichiarazione unilaterale del proprietario», deve ritenersi che la natura giuridica dell’atto costitutivo del compendio unico, sia quella di negozio giuridico unilaterale

Sulla contestualità dell’acquisto ai fini della costituzione del compendio unico: l’estensione del compendio già costituito

il compendio unico potrà essere costituito sia contestualmente all’acquisto del terreno o dei terreni atti a raggiungere la superficie necessaria per la sua costituzione; sia con più atti successivi, ciascuno dei quali preordinato alla sua costituzione e contenente l’impegno alla sua coltivazione o conduzione in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Compendio unico: l’oggetto dell’atto costitutivo ed il suo presupposto negoziale

si rende implicito nella definizione di compendio unico fornita dal primo comma dell’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, il requisito della titolarità dei terreni e delle relative pertinenze, ivi compresi i fabbricati che in quello siano costituiti; per tale via affermandosi la costituibilità del compendio unico solo da parte del soggetto che sia titolare del diritto di proprietà e non anche di altro diritto reale sui predetti beni.

Il regime formale dell’atto costitutivo del compendio unico

A norma delle disposizioni da ultimo citate, infatti, «la costituzione del compendio unico deve avvenire con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento» e qualora esso comprenda beni già in proprietà del costituente, deve risultare da «dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico».

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