Stante la lettera dell’art. 7 del citato d.lgs. 99/2004, il quale, al comma 11-quater, espressamente stabilisce che «la costituzione di compendio unico può avvenire […] mediante dichiarazione unilaterale del proprietario», deve ritenersi che la natura giuridica dell’atto costitutivo del compendio unico, sia quella di negozio giuridico unilaterale