La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale

Il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni «decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso»[1].

Con lo stabilire, ad opera della l. n. 20/1994, il termine quinquennale di prescrizione, si è sostanzialmente ritornati a quella che era l’impostazione prevalente fino a circa la metà del secolo scorso, in base alla quale si identificava il termine in questione con quello previsto per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2947 c.c.

Tale impostazione fu poi successivamente abbandonata quando prevalse la tendenza a far coincidere il termine di prescrizione del danno erariale con quello decennale previsto per la responsabilità contrattuale, «tenuto conto che la responsabilità amministrativa, che ha per presuppost... _OMISSIS_ ...za di particolari obblighi di servizio verso l’Amministrazione, è maggiormente assimilabile a quest’ultima anziché a quella extracontrattuale (ed in questo senso ha anche disposto l’art. 19 del t.u. n. 3 del 1957)»[2].

L’art. 19, comma secondo, del d.P.R. n. 3/1957 prevedeva, infatti, che «il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario» di dieci anni «previsto dal Codice civile».

Una volta stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 precisa ulteriormente che «in caso di occultamento doloso del danno» l’inizio del decorso della prescrizione debba coincidere con la «data della sua scoperta».

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, dispone che «qualora la prescrizione del diritto al risarc... _OMISSIS_ ...rata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia», aggiungendo ulteriormente che «in tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata»

Per ciò che concerne la previsione dell’art 1 comma 2, si tratta, come ha sottolineato la giurisprudenza contabile pugliese, della «trasposizione […] della stessa regola generale posta dall’art. 2941 n. 8 c.c., che prevede la sospensione della prescrizione tra debitore e creditore finché il dolo non sia stato scoperto», in caso di occultamento doloso dell’esistenza del credito da parte del debitore[3].

Secondo quanto affermato dai giudici della Sezione Puglia nella sentenza citata «la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 1 L. n. 20/1994 non precisa se la “ scoperta “ debba avvenire... _OMISSIS_ ...rocuratore regionale oppure da parte dell’amministrazione che ha subito il danno, ma è agevole ritenere che, essendo previsto un obbligo di denuncia da parte dell’amministrazione ed una specifica responsabilità per il maturare della prescrizione a carico di chi ha omesso o ritardato la denuncia (cfr. art. 1, comma 3, L. n. 20/1994) ed essendo il P.M. contabile legittimato a compiere atti di costituzione in mora, la scoperta del fatto dannoso assume in ogni caso rilievo determinante chiunque sia - l’amministrazione lesa ovvero il titolare della azione pubblica - ad averne, per primo, cognizione, e qualunque sia il mezzo di reale conoscenza».

Inoltre, prosegue la Sezione Puglia, «non occorre, peraltro, che l’amministrazione danneggiata (o il P.M. contabile) abbia la piena conoscenza dei fatti e della qualificazione giuridica ad essi attribuita in sede penale, bastando una notizia che sia in grado di determinare la “s... _OMISSIS_ ...igrave; come non è necessario ai suddetti fini la conoscenza della esatta quantificazione del danno, in quanto ai fini della costituzione in mora è necessario e sufficiente che l’atto contenga la inequivoca manifestazione di volontà dell’amministrazione danneggiata, a nulla rilevando l’ulteriore requisito della quantificazione del valore».

L’analisi del comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 va poi coordinata con quella dell’art. 2935 del c.c., in base al quale «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Emerge, così, che per dare inizio al decorso della prescrizione non basta il compimento del fatto, richiedendosi, invece, il concreto pagamento della somma di denaro da parte dell’amministrazione.

In particolare, come recentemente affermato dalla Sezione I d’Appello, nell’ipotesi di danno eraria... _OMISSIS_ ...n è sufficiente, ai fini dell’esordio della prescrizione la sola sentenza civile di condanna, richiedendosi, invece, l’assunzione dell’impegno giuridico-contabile a pagare formalizzato a mezzo di determinazione dirigenziale[4].

Ciò perché, sempre secondo i suddetti giudici, potrebbe accadere che il debito dell’amministrazione, riconosciuto dal giudice civile nei confronti del terzo danneggiato, si estingua a seguito di rinuncia o prescrizione, casi questi, quindi, differenti dall’effettivo pagamento.

Diversamente, ha affermato la Sezione II d’Appello, «si dovrebbe ammettere la possibilità di esercitare l’azione anche quando il danno, che può realizzasi anche a distanza di tempo dalla condotta, non è ancora concreto ed attuale»[5].