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Il compendio unico

l’attuale panorama legislativo italiano espone due tipologie di compendio unico: il cd. compendio in territorio di Comunità Montana (o compendio montano) di cui all’art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, quale introdotto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed il cd. compendio in altri territori (o compendio generale) di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, quale introdotto dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Le finalità del compendio unico

le finalità e la ratio perseguite dal Legislatore con la disciplina qui al vaglio siano principalmente rivolte alla modernizzazione del settore agricolo, alla ricomposizione della proprietà fondiaria e alla tutela dell’impresa agricola.

La disciplina legislativa in materia di compendio unico

Stante l’anzidetta duplicità normativa – la quale distingue il compendio unico in territori di Comunità Montana dal compendio unico in altri territori – nonché la posteriorità e la potenziale universalità di tale ultima disciplina rispetto a quella contenuta nella legge 97/1994, la cui applicabilità è limitata ai soli territori montani, si pone qui il problema di stabilire l’eventuale abrogazione tacita della disposizione speciale anteriore

Compendio unico: il quadro normativo

la disciplina in tema di compendio unico avente portata generale trova accoglimento nel d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con il quale, in attuazione delle finalità e delle direttive stabilite dalla legge delega 38/2003, il Legislatore ha esteso a tutto il territorio nazionale, o più correttamente a tutti i terreni, ivi compresi quelli non ubicati nei territori delle comunità montane, le agevolazioni fiscali fino ad allora previste dalla legge 97/1994 riservate a queste ultime.

L’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio: nozione, classificazione, evoluzione dell’istituto

Per occupazione si intende l’impossessamento di un bene da parte dell’Amministrazione sia per soddisfare esigenze temporanee sia per procedere alla sollecita esecuzione di opere pubbliche. Dalla definizione data è possibile attuare una distinzione tra le diverse tipologie di occupazione. A tale distinzione sono dedicati solo alcuni cenni al fine esclusivo di coglierne i tratti distintivi e definire con precisione i confini dell’istituto della occupazione d’urgenza preespropriativa

Le procedure accelerate: collocazione nell’ambito del procedimento espropriativo

Le peculiarità delle procedure accelerate di cui agli artt. 22 e 22 bis, vanno prioritariamente colte con riferimento alla collocazione delle stesse nell’ambito del procedimento espropriativo considerato nel suo complesso. L’esame pertanto sarà condotto separatamente per ciascuna procedura rispetto al procedimento ordinario.

La scelta “strategica” tra il decreto di esproprio e il decreto di occupazione

Mentre il ricorso alla procedura dell’articolo 20 non è sottoposto a particolari condizioni, tanto che essa può essere definita come la procedura espropriativa “ordinaria” da intraprendere, senza necessità di alcuna motivazione, dopo la dichiarazione di pubblica utilità e il “giusto procedimento” introdotto dall’art. 17.2, il ricorso alle procedure indicate dagli articoli 22 e 22 bis è soggetto a precise condizioni.

Le condizioni per il ricorso alle procedure accelerate. L’urgenza è sempre necessaria ?

L’analisi dei presupposti dei procedimenti accelerati assume particolare interesse non solo ai fini della individuazione delle ipotesi in cui l’Autorità procedente potrà derogare al procedimento ordinario, bensì anche al fine di individuare le peculiarità atte a distinguere i due tipi di procedura, analisi indispensabile per una scelta ponderata da parte della Autorità espropriante.

Numero dei destinatari superiore a 50

Per destinatari dell’espropriazione occorre intendere i soli titolari del diritto di proprietà (ovvero i titolari del diritto minore che fosse eventualmente esclusivo oggetto di ablazione), e non anche i terzi aventi diritto, quali gli usufruttuari, come si evince dall’intero testo unico, laddove l’azione della PA è diretta – quando l’esproprio riguarda la proprietà - solo nei confronti dei proprietari

L’urgenza (apparentemente) “semplice” dell’articolo 22 e “particolare” dell’articolo 22 bis

Ai sensi dell’art. 22.1 la procedura accelerata, ivi prevista, è azionabile nel caso in cui l’avvio dei lavori rivesta carattere di «urgenza», tale da non consentire l’applicazione delle «disposizioni di cui all’art. 20».

Il concetto di urgenza

La versione originaria del DPR 327/2001 si limitava ad affermare che l’art. 22 doveva intendersi applicabile “in caso di particolare urgenza”; il riferimento dell’urgenza all’avvio dei lavori è stato introdotto successivamente dal decreto legislativo 302/2002 (che ha anche introdotto il decreto di occupazione ex art. 22 bis).

Il frazionamento nell'espropriazione per pubblica utilità

La redazione del frazionamento attraverso il quale sono individuati esattamente i terreni interessati dalla realizzazione delle opere non è un presupposto richiesto espressamente dall’art. 22 T.U. ai fini dell’emanazione del provvedimento ivi previsto. Tuttavia, il provvedimento medesimo non può prescindere da tale adempimento.

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