In sostanza la differenza tra le due fattispecie, anche secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza, risiede nel fatto che ai fini dell’art. 473 c.p. deve ricorrere l’effettiva contraffazione o modificazione del marchio, regolarmente registrato, della merce, mentre il reato dell’art. 517, che ha carattere sussidiario, si accontenta della mera similitudine di marchi, o segni distintivi, anche non registrati, purché idonea a trarre in inganno l’acquirente.