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Effetti del provvedimento ex art. 42-bis

L'effetto principale del provvedimento ex art. 42-bis è costituito dall'acquisizione del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Sul punto, il comma 1 della nuova disposizione si allontana dal comma 1 dell'art. 43 nella parte in cui precisa che l'acquisizione opera «non retroattivamente»

42-bis: la notifica al proprietario

La norma diverge in parte da quanto disponeva l'art. 43, che imponeva la notifica «nelle forme degli atti processuali civili», con una formula coerente con quanto tuttora dispone l'art. 23 per il decreto di esproprio, nella quale la dottrina non riteneva inclusa la notificazione per pubblici proclami. L'eliminazione del vincolo di forma, evidentemente, consente il ricorso ad altri mezzi di comunicazione

42-bis: il pagamento delle somme dovute

Il secondo e più importante adempimento successivo all'adozione del provvedimento, implicitamente ricavabile dalla seconda e dalla terza parte del medesimo comma 4, consiste nel pagamento delle somme quantificate nell'atto acquisitivo. Si ricorderà infatti che quest'ultimo, oltre a liquidare le somme dovute ai sensi del comma 1, ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni.

42-bis: trascrizione, trasmissione e comunicazione

Un altro adempimento successivo all'adozione del provvedimento di acquisizione è la relativa trascrizione presso la conservatoria del registri immobiliari. Sul punto si può ricordare che, nel regime dell'espropriazione sostanziale, il titolo di opponibilità dell'acquisto era estremamente discusso. Il problema, però, era già stato risolto dall'art. 43, il cui recupero da parte dell'art. 42-bis, comma 4, quarta parte, appare qui condivisibile.

Acquisizioni coattive sananti speciali

se il bene non sia utilizzato dall'autorità procedente, né dalla collettività di riferimento, non è di per sé sufficiente per escludere l'applicazione dell'art. 42-bis.

Acquisizione coattiva di terreni destinati all'edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata

l'inciso di apertura del comma 5 dell'art. 42-bis deve essere letto come un'implicita conferma del fatto che l'acquisizione coattiva sanante può trovare applicazione anche in ipotesi di immobili residenziali, che però non si ricaverebbe dai commi precedenti e che è ancor più difficile ricavare da un equivoco richiamo ad una parte soltanto di tali commi.

Acquisizione coattiva di terreni destinati all'uso speciale di soggetti privati

la legge non dispone espressamente l'ammissibilità dell'acquisizione coattiva sanante, lasciando invece che ciò si ricavi implicitamente dalla previsione di alcune deroghe al regime ordinario. Sennonché, nel caso in esame una simile scelta è ancor meno opportuna di quanto lo sia in tema di immobili residenziali, dal momento che qui l'art. 42-bis innova profondamente rispetto alla tradizione e ciò avrebbe chiaramente meritato una disposizione espressa in luogo di una norma implicita.

Acquisizione coattiva di opere private di pubblica utilità: competenza ed indennizzo

Nel caso del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata ed in quello del terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, l'art. 42-bis può trovare applicazione. La legge reca però due deroghe rispetto alla procedura ordinaria, riguardanti l'una la competenza procedimentale, che è attribuita alla «autorità che ha occupato il terreno», e l'altra

L'acquisizione coattiva sanante di servitù

Le principali differenze tra l'acquisizione speciale in discorso e la normale acquisizione coattiva sanante rimangono comunque nell'ambito dei presupposti, come altresì confermato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato [809]. Sul piano procedurale, invece, la fattispecie speciale si accosta al procedimento ordinario in misura maggiore rispetto al comma 5 e comunque in modo assai più flessibile

Il riparto di giurisdizione sulle occupazioni illegittime

L'art. 42-bis interviene in un contesto normativo nel quale il codice del processo amministrativo devolve al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, «le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità»

L'art. 42-bis davanti al giudice amministrativo

Una delle più appariscenti differenze tra l'art. 42-bis e l'art. 43 deriva dal fatto che nella disposizione più recente non sono stati riprodotti i commi 3 e 4 dell'art. 43, che disciplinavano la c.d. “acquisizione giudiziale”. Di conseguenza, sembra venuta meno la possibilità di chiedere che il giudice amministrativo, in caso di fondatezza della domanda, «disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo»

Occupazioni illegittime: l'azione di puro annullamento

l'amministrazione soccombente nel giudizio demolitorio dovrà riaprire la pratica dell'occupazione illegittima ed adottare i provvedimenti più opportuni. Dal punto di vista tecnico, provvedere nuovamente è un vero e proprio onere: nel caso in cui rimanga inerte, infatti, il privato potrà ricorrere al giudice amministrativo e chiedere i provvedimenti più opportuni per l'esecuzione della sentenza, a cominciare dalla restituzione del bene.

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