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Contraffazione: norme penali

La norma penale interviene in seconda battuta, in uno spazio già compiutamente disciplinato da norme extrapenali. La struttura normativa del concetto di marchio influenza direttamente il perimetro del concetto di contraffazione penalmente rilevante, sicché è pacifico che esso non può ridursi alla mera riproduzione dell’altrui marchio, giacché, in tal modo, si andrebbero a colpire condotte che la stessa disciplina in materia di marchi autorizza esplicitamente. La questione quindi non è semplice.

Contraffazione: identificare il momento consumativo del reato

Un problema pratico che, alla luce della novella del 2009, pare essere tornato di attualità, è quello che concerne l’identificazione del momento consumativo del reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p. in relazione al momento iniziale della tutela penale del marchio. In giurisprudenza infatti non esiste sul punto un orientamento costante e una recente sentenza ne è testimonianza.

L'utilizzatore finale della contraffazione

Tra i soggetti coinvolti a vario titolo, più o meno consapevolmente, nel processo della contraffazione, un particolare riguardo merita di certo l’acquirente del prodotto contraffatto. Il consumatore assume infatti un ruolo centrale nell’intero meccanismo contraffattivo. Da un lato egli è un obiettivo economico del produttore di merce contraffatta, dall'altro non può non considerarsi almeno un “consapevole distratto”, se non addirittura, un “complice” lato sensu del contraffattore medesimo.

Uso di una contraffazione: tra ricettazione e incauto acquisto

La tradizionale e schematica distinzione che ha segnato per anni il confine, sia pure controverso, tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto, fondata prevalentemente sull’elemento psicologico dei due reati è così ora messa in discussione dalla citata pronuncia. Il prevalente orientamento giurisprudenziale è sempre stato affiancato da un opposto orientamento, che valorizzava invece l’elemento oggettivo per cogliere la distinzione tra le due fattispecie.

Contraffazione grossolana: una fattispecie originale

Il "decreto competitività”, convertito dalla legge n. 80/2005, il quale aveva previsto come illecito amministrativo l’acquisto, per uso personale, di prodotti grossolanamente contraffatti. La fattispecie si pone in una collocazione originale rispetto alla tradizionale impostazione delle norme in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti. Ed infatti con essa si affronta la diffusa abitudine ad acquistare prodotti marcati, nella consapevolezza delle loro non genuinità.

Contraffazione grossolana: rilevanza amministrativa o penale?

Nella tematica qui in discussione della rilevanza, amministrativa e/o penale, della contraffazione grossolana, la comparazione tra comportamenti sanzionabili e non sanzionabili deve fare quindi i conti con una più precisa individuazione degli elementi che caratterizzano, da un punto di vista materiale, la c.d. contraffazione grossolana. Solo la vendita o l’acquisto di ciò che è contraffatto in modo smaccato consente infatti di escludere la ricorrenza di fattispecie di maggiore gravità.

Natura del reato di contraffazione

Il falso, per considerarsi grossolano, deve risultare riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, con riferimento non solo al soggetto che materialmente effettua l’acquisto, ma ad una platea indeterminata di individui, che entreranno in contatto con gli oggetti falsificati nel loro successivo e pubblico utilizzo. Il ragionamento che dovrà essere posto in essere dal giudice non potrà restare confinato ad una dimensione individualizzata e mirata al consumatore.

Contraffazione di prodotti: i soggetti istituzionali

Il fenomeno della contraffazione coinvolge un’ampia platea di diversi soggetti che ricoprono rispettivamente distinti ruoli nelle diversissime prospettive di chi la contraffazione realizza, veicola, diffonde, agevola, acquista ovvero di chi essa contrasta, combatte, reprime. Queste figure di volta in volta possono essere di primo o di secondo piano, ma, nel loro complesso, vanno a costituire un quadro assai composito, anche quanto alle norme ed alle discipline che entrano in gioco.

Contraffazione e Guardia di Finanza

I compiti della Guardia di Finanza consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Sono attribuite inoltre alla Guardia di Finanza competenze nella prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale.

L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione

L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione è stato istituito all’interno del Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito delle misure dirette allo sviluppo della competitività del sistema industriale italiano. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di coordinamento delle attività di sorveglianza sulla violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, monitoraggio delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di contraffazione.

Lotta alla contraffazione: le autorità doganali

Il commercio dei prodotti contraffatti non conosce frontiere. È frequente che partite di prodotti imitati, destinate a diversi mercati, si trovino a compiere almeno una parte del loro tragitto sul territorio nazionale. Sorgono in tali casi problemi non minimali in ordine alla stessa configurabilità di reati alla stregua del diritto penale italiano ed anche di possibilità di perseguire tali condotte da parte della giustizia italiana. Interessanti a riguardo, alcune soluzioni della Suprema Corte.

Tutela della proprietà intellettuale: il TRIPs

Negli ultimi anni l’evento che ha senza dubbio avuto la maggior importanza normativa in tema di Proprietà Intellettuale, è l’Accordo TRIPs. Esso assieme a molti altri accordi, protocolli, decisioni e dichiarazioni ministeriali, concorre a formare il GATT, ovvero Il General Agreement on Tariffs and Trade, consistente in un accordo internazionale, per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali, con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.

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