La proprietà nel codice civile e nella Costituzione

3. La proprietà nel codice civile


Rispetto a quanto riscontrato nella legislazione previgente, nell'attuale codice civile sono stati allentati i caratteri di assolutezza e di intangibilità dei diritti reali, la cui estensione viene ridimensionata alla luce dell'appartenenza del titolare ad una collettività organizzata socialmente, i cui interessi sono considerati prioritari rispetto a quelli del singolo cittadino.

Contestualmente, l'attenzione del legislatore si è spostata dall'oggetto del diritto al soggetto titolare dello stesso; infatti, l'art. 832 c.c. prevede che «il proprietario ha diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico», mentre l'art. 834 stabilisce che «nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il... _OMISSIS_ ...na giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali».

La terminologia utilizzata dall'art. 834 ricorda quella utilizzata dal codice civile previgente, con l'unico elemento di novità consistente nel rinvio alla legislazione speciale. Il legislatore codici stico si è occupato principalmente di normare la proprietà, lasciando in secondo piano la disciplina dell'estinzione del diritto.



4. La proprietà nella Costituzione


La proprietà non è un istituto di creazione costituzionale, ma riceve dalla Costituzione una triplice tutela: viene inserita nella carta costituzionale come un diritto di primaria importanza; la sua disciplina viene riservata alla legge; si prevede la possibilità di espropriazione, ma solamente a condizione che venga corrisposto un adeguato indennizzo.

La prima forma è espressa e confermata dall'utili... _OMISSIS_ ...quo;garantisce”, che comporta che la tutela costituzionale assicurata alla proprietà privata non possa essere abolita se non tramite una revisione costituzionale.

L'art. 42, commi 2 e 3, della Costituzione italiana conferma che il potere espropriativo deve essere volto alla realizzazione dell'opera di pubblico interesse e dispone:

«2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

3. La proprietà può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale».

La formalizzazione dell'articolo 42 della Costituzione ha segnato l'abbandono della prospettiva liberale più pura, secondo la quale la proprietà era un diritto fondamentale e inviolabile dell'uomo, una potestà sacra tutelata al massimo... _OMISSIS_ ...o Statuto Albertino. Il compromesso ricercato dalla Costituente è stato raggiunto abbracciando una visione più moderna della proprietà, che deve necessariamente essere contemperata con l'interesse pubblico, con le esigenze della collettività riconosciute meritevoli di tutela.

La proprietà, pertanto, non è più l'unica e principale garanzia riconosciuta al privato, bensì si trova inserita in un contesto in cui anche altri sono i valori che l'ordinamento offre e tutela (uguaglianza, lavoro, ecc.).

La Costituzione, insomma, ha scelto da un lato di tutelare la proprietà da interventi che la sacrifichino indiscriminatamente, dall'altro di riservare al legislatore la possibilità di limitarla qualitativamente o quantitativamente, in nome dell'interesse generale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità da parte di tutti i consociati. La funzione sociale è una connotazione del diritto dominicale che riguarda il suo cont... _OMISSIS_ ... il profilo del godimento, sia sotto il profilo della disposizione.

Con riferimento, poi, alla funzione sociale, si osserva che la proprietà privata viene riconosciuta dalla Costituzione come intrinsecamente strumentale al soddisfacimento delle esigenze della collettività, con la conseguenza che, laddove la proprietà sia riconosciuta essenziale per il raggiungimento della pubblica utilità, lì sorgerà il potere espropriativo.

La funzione sociale inerisce al modo di utilizzo della proprietà, il cui godimento deve poter incrementare l'utilità di tutta la collettività e non solo quella del titolare: tra tutti gli utilizzi possibili del bene, deve essere preferito e incoraggiato quello che maggiormente risponde alle esigenze della società e che è suscettibile di arricchire il più ampio bacino di soggetti.

In effetti, tutte queste considerazioni sono assolutamente coerenti con la visione economica che ha guidato la stesura ... _OMISSIS_ ...2 della Costituzione, in base alla quale la proprietà viene considerata per la sua capacità di creare ricchezza per la società e alla cui luce vanno intesi la funzione sociale e lo sfavore con cui l'ordinamento costituzionale guarda all'utilizzo improduttivo della stessa.

In dottrina c'è stato poi chi ha parlato anche dello sfavore dell'ordinamento nei confronti di usi che determinano per la collettività impedimenti alla fruizione di beni direttamente connessi al bene oggetto di potere espropriativo, come nel caso delle esternalizzazioni negative quali l'incidenza del sistema di produzione sull'ambiente in termini di inquinamento [21].

Dalla suddetta prospettiva, dunque, si può guardare sia alla proprietà che all'espropriazione come a degli strumenti di promozione sociale, perché la funzione sociale non può essere intesa solamente come un limite negativo alla proprietà, finalizzato a impedirne certi usi, ma soprattutto come un concetto aven... _OMISSIS_ ...pulsivo, volto ad orientare l'utilizzo più ampio del bene oggetto di tutela.

L'istituto proprietario nella Costituzione è condizionato dagli articoli 41 e 44 alla subordinazione a fini dichiarati di funzione sociale, di utilità sociale, di equi rapporti sociali, di interesse ed utilità generale. La Costituzione chiarisce con più vigore quanto già il codice civile pochissimi anni prima aveva detto negli articoli che richiamano per la proprietà privata i limiti e gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico e le regole particolari per scopi di interesse pubblico.

La Costituzione stabilisce chiaramente che il diritto di proprietà non può più essere concepito come un dominio illimitato e assoluto sui propri beni, ma anzi il suo contenuto deve giocoforza essere sottoposto ai limiti che la Costituzione stessa lascia al legislatore ordinario fissare.

La garanzia del diritto dominicale passa attraverso la disciplina dei modi d'a... _OMISSIS_ ...dimento della stessa, che debbono soffrire delle limitazioni affinché le variegate e numerose sfere individuali possano convivere.

Il cuore della materia consiste allora nella necessità di bilanciare il diritto di proprietà nell'assolutezza del suo godimento con il potere pubblico di limitarne o condizionarne il godimento per motivi di interesse generale e di utilità collettiva. La norma, non a caso, è stata inserita nel Titolo III della Costituzione, riservato ai rapporti economici.

In questa prospettiva diventa necessario evitare che l'interesse privato di un singolo cittadino possa imporsi sull'intera collettività e, quindi, è sicuramente legittimo disciplinare l'esercizio del diritto di proprietà allo scopo di assicurarne la conformità alla funzione sociale che la Costituzione riconosce alla stessa. In tale contesto, quindi, rilevano innanzitutto i limiti che possono essere ritenuti connaturati e connessi alla proprietà, aventi per scop... _OMISSIS_ ... del razionale sviluppo urbano [22].

I limiti alla facoltà di utilizzazione e di godimento del bene funzionali alla realizzazione del pubblico interesse sono l'espressione del potere conformativo, che deve trovare fondamento nella legge e che, pur non potendo lasciare il provato senza tutela alcuna, può piegare la proprietà del singolo in favore dello scopo pubblico individuato come prevalente.

È solamente quando la titolarità del diritto in capo a un privato non è più tollerabile per l'interesse pubblico che allora necessariamente deve entrare in gioco l'espropriazione.

L'invasione della sfera giuridica privata è molto più incisiva rispetto alle altre forme di compressione della proprietà e da queste si differenzia non solo per l'intensità, ma anche per la direzione verso cui si esplica: essa travolge il diritto di proprietà nella sua totalità, nella sua interezza, nella sua stessa esistenza [23]. E sulla scorta di queste o... _OMISSIS_ ...capisce come sia proprio l'espropriazione a enfatizzare la funzione sociale della proprietà.

In tali casi, poi, entra in gioco la terza forma di tutela costituzionale, vale a dire l'indennizzo: il sacrificio imposto al singolo non può essere tale da lasciarlo senza tutela alcuna, necessitando la corresponsione di un indennizzo. Di questo aspetto di tratterà compiutamente nel prossimo capitolo, al quale si rimanda.

Infine, si precisa che è stata ritenuta compatibile con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione l'espropriazione solamente parziale: laddove si possa realizzare l'obiettivo di pubblica utilità senza togliere completamente al titolare il suo diritto di proprietà, diventa doveroso per l'Amministrazione procedere all'espropriazione nella misura meno incisiva possibile sulla sfera privata del cittadino.