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Espropriazione quale presupposto della retrocessione

In origine i rapporti tra espropriazione e retrocessione erano interpretati come separazione strutturale e funzionale tra i due istituti, individuando nella prima un antecedente storico della seconda. In realtà tale impostazione lascia senza risposte la domanda sul perché la retrocessione debba avere luogo, potendo immaginare, in assenza di qualunque legame sistematico con la precedente espropriazione, che il beneficiario dell’esproprio possa trattenere il bene, e venderlo a condizioni migliori.

Retrocessione: il ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato

L’effetto della retrocessione consiste nel ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato da parte dell’espropriante nei confronti del proprietario a cui tale bene fu coattivamente sottratto, nell’ambito di un procedimento espropriativo. A fronte di tale ritrasferimento, il privato è tenuto a corrispondere un prezzo che prende il nome di corrispettivo della retrocessione. Se non concordato tra le parti è definito con le stesse modalità previste per l'indennità di esproprio.

Natura e prescrizione del diritto di retrocessione

Vi è concordia nell’affermare che la retrocessione è un diritto soggettivo di natura potestativa a contenuto patrimoniale. Se si considera che il diritto potestativo è definito come il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla, si comprende come di fronte a tale diritto l’ente espropriante si trovi in una situazione di soggezione nei confronti dell’iniziativa per ottenere la retrocessione

Soggetti e oggetti della retrocessione

L’individuazione dell’oggetto della retrocessione non pone particolari problemi, essendo identificabile con quei beni che sono stati sottratti coattivamente nell’ambito di un procedimento espropriativo e che successivamente non sono stati utilizzati per eseguire l’opera pubblica o di pubblica utilità alla cui realizzazione furono destinati. Anche l’individuazione del soggetto passivo della retrocessione risulta abbastanza agevole, trattandosi del beneficiario dell’espropriazione.

La tutela giurisdizionale in materia di retrocessione: giurisdizione esclusiva vs. giurisdizione di legittimità

La configurazione della situazione giuridica soggettiva da riconoscersi in capo all’espropriato quale diritto soggettivo alla retrocessione (in caso di retrocessione totale, come pure di retrocessione parziale, se interviene la dichiarazione di inservibilità), oppure quale interesse legittimo a che l’amministrazione valuti se utilizzare o meno i beni relitti in funzione dell’opera realizzata (nell’ipotesi della retrocessione parziale) comporti la tutela giurisdizionale dell’ex proprietario.

Il danno da mancata retrocessione

Nei casi in cui sia impossibile il ritrasferimento del bene espropriato, la giurisprudenza ritiene che l’ex proprietario avrà diritto al risarcimento del danno extracontrattuale da mancata retrocessione. Il risarcimento viene quantificato come differenza tra il valore del bene al momento della sentenza di accertamento del diritto alla retrocessione e il prezzo che l’espropriato avrebbe dovuto corrispondere se la restituzione fosse stata concretamente possibile.

La proprietà privata e l'espropriazione per pubblica utilità

Nell'ordinamento italiano, la proprietà consiste nel diritto di godere e di disporre di una bene in modo pieno ed esclusivo, pur nei limiti indicati dalla legge; a determinate condizioni, però, la Pubblica Amministrazione dispone del potere di imporre un sacrificio alla proprietà, in nome del perseguimento di un vantaggio per la collettività

L'espropriazione prima del Testo Unico

Il codice civile emanato nel 1865 ha recepito questa impostazione e ha introdotto l'istituto espropriativo per l'utilità collettiva in termini simili a quelli adoperati dallo Statuto; l'esercizio del potere ablativo, tuttavia, veniva limitato a casi eccezionali, in ossequio ad una concezione della proprietà quale diritto di derivazione quasi sacra, frutto di lunghi conflitti per la conquista della tutela della potestà dominicale

La proprietà nel codice civile e nella Costituzione

La proprietà non è un istituto di creazione costituzionale, ma riceve dalla Costituzione una triplice tutela: viene inserita nella carta costituzionale come un diritto di primaria importanza; la sua disciplina viene riservata alla legge; si prevede la possibilità di espropriazione, ma solamente a condizione che venga corrisposto un adeguato indennizzo.

L'espropriazione e il D.P.R. 327/2001

Il procedimento espropriativo è stato articolato in fasi fondamentali: l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; la dichiarazione di pubblica utilità; la determinazione dell'indennità; l'emanazione del decreto di esproprio.

L'espropriazione e il D.Lgs. 302/2002

Il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, è intervenuto a modificare la disciplina delle espropriazioni delineata dal Testo Unico a distanza di pochi mesi dalla sua emanazione, al fine principalmente di garantire la massima rapidità delle procedure e di agevolare l'istituto dell'immissione in possesso.

La proprietà in ambito sovranazionale

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, c.d. CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, e il suo Protocollo addizionale sottoscritto in data 20 marzo 1952, insegnano – in modo analogo alla nostra Costituzione – che l'Amministrazione può acquisire il diritto di proprietà solamente attraverso l'emanazione di un formale provvedimento amministrativo.

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