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I reati urbanistici

I reati urbanistico-edilizi possono distinguersi in 3 macrocategorie: quelli derivanti dalle violazioni al d.P.R. 380/2001; i reati scaturenti dalla violazione della normativa antisismica e da quella dettata per le costruzioni in conglomerato cementizio armato e dalla struttura metallica; i reati edilizi-ambientali, che conseguono alla violazione della normativa ambientale nella parte in cui essa fissa delle limitazioni all’attività edilizia. In particolare, ci si occuperà della prima categoria

I reati urbanistici e la responsabilità del proprietario

Oggi, l'indirizzo giurisprudenziale afferma che al di fuori del campo di applicazione dell’art. 29 t.u., non sussiste altra disposizione di legge penale o extrapenale dalla quale si possa desumere a carico di un soggetto un generale dovere di intervenire per evitare l’evento, nel caso in cui sul suo terreno altri abbiano iniziato ad edificare abusivamente. Infatti, non è possibile ritenere sussistente la responsabilità del comproprietario, qualora egli non sia committente o esecutore dei lavori

I reati urbanistici: l'art. 44 lett.a)

L'art. 44 lett a) punisce la trasgressione: di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del T.U., delle norme contenute nei regolamenti edilizi, delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire. La disposizione è un esempio tipico di norma penale in bianco, che tuttavia presenta confini descrittivi tanto indefiniti da porre parecchie perplessità in ordine all’effettivo rispetto del principio di tassatività

I reati urbanistici: l’art. 44 lett. b)

La lett. b) dell’art. 44 d.P.R. disciplina tre ipotesi di reato diverse e sono: l’esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, l’esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire, la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione. È il T.U. stesso ad individuare quali siano gli interventi edilizi che necessitano del permesso di costruire. Vi rientrano, anche, tutti quei manufatti che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio

L’art. 44 lett. b) e le ristrutturazioni urbanistiche

Circa gli interventi di ristrutturazione edilizia, premessa la definizione fornita dal legislatore, è necessario fare un'ulteriore distinzione con riguardo alle tipologie di intervento. A tal riguardo si distinguono: la ristrutturazione, intervento edilizio che trasforma completamente l’immobile rispetto all'originale; il restauro, ovvero consolidamento dell'organismo originario; la manutenzione ordinaria, un intervento in cui non vi è alcuna alterazione di volumi, superfici, destinazioni d'uso

I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) seconda parte

La lett. c) dell’art. 44 sanziona, con la pena congiunta dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da Euro 30.986,00 a 103.290,00, la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e chiunque esegua interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire. La ratio consiste nell’attribuire una maggior tutela alle aree aventi profondo significato culturale

I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) prima parte

La prima parte della lett. c) dell’art. 44 dPR 380/2001 punisce la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come definita nell’art 30 dello stesso testo unico. La disciplina oggi vigente è il risultato di un lungo processo evolutivo: in passato, infatti, durante la vigenza della legge n. 10/1977 si sono posti alcuni problemi interpretativi, poiché la normativa citata conteneva un’ipotesi criminosa di non facile individuazione, non essendo stata puntualmente circoscritta dal legislatore

L’art. 44 lett. c) prima parte: la lottizzazione abusiva

Due sono le forme di lottizzazione abusiva. La prima, materiale, presuppone l’inizio, non autorizzato, di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica e/o edilizia di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata e in violazione della normativa urbanistica o delle prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati. La seconda, negoziale, si verifica quando la trasformazione urbanistica venga predisposta attraverso la vendita di lotti che denuncino la propria destinazione a scopo edificatorio

Natura totale o parziale dell'abusivismo edilizio

Anche in tema di lottizzazione appare doveroso affrontare la problematica relativa alla natura totale o parziale della difformità rispetto a quanto consentito col provvedimento amministrativo, dal momento che portano a conseguenze penali diverse. Nell’ipotesi in cui la lottizzazione si discosti in modo sostanziale dall’autorizzazione, si deve far ricorso alla sanzione comminata per l’ipotesi di lottizzazione senza la prescritta autorizzazione, con conseguente equiparazione delle fattispecie

I reati urbanistici: l'art. 44 lett. c) prima parte: chi potrebbe risponde di concorso in reato?

Del reato risponderà innanzitutto il proprietario del terreno abusivamente lottizzato. Potranno essere ritenuti responsabili anche tutti i soggetti che hanno apportato contributo causale alla programmazione e/o all’attuazione del reato. È ipotizzabile anche il concorso nella contravvenzione in parola per il dirigente comunale. È doveroso precisare che, qualora sussista la prova della collusione tra il pubblico amministratore ed il privato, sono configurabili anche più gravi fattispecie di reato

La confisca urbanistica: problematiche e casistica giurisprudenziale

L’indirizzo tradizionale della giurisprudenza di legittimità era dell'avviso di ritenere che la confisca urbanistica fosse una sanzione amministrativa, che doveva obbligatoriamente essere applicata dal giudice penale, anche nei confronti dei terzi estranei al reato e acquirenti in buona fede del bene, una volta che egli avesse accertato la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, ad eccezione soltanto dell’ipotesi di non sussistenza del fatto

Qualificazione penale della confisca urbanistica

Le ragioni per le quali il giudice rimettente ha optato per la qualificazione in termini di sanzione penale erano duplici: da un lato, la confisca urbanistica non poteva essere collocata tra le misure rispristinatorie dell’interesse leso, preordinate a restaurare un bene; dall’altro, con riguardo alla funzione suppletiva svolta dal giudice penale in favore della pubblica amministrazione, essa aveva necessariamente carattere eccezionale e presupponeva sempre un’espressa disposizione di legge.

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