Il destinatario di una diffida ad adempiere

Il rifiuto di adempiere Del caso in cui il debitore, che abbia ricevuto l’intimazione, dichiari espressamente di non voler adempiere, ho già trattato sopra nel capitolo secondo. In questa sede è sufficiente rammentare che un tale rifiuto della parte inadempiente non assume alcuna rilevanza ai fini della fattispecie risolutoria.

La c.d. contro diffida Il medesimo termine “controdiffida” è utilizzato per indicare due atti diversi tra loro. In tal modo viene definita anzitutto una diffida intimata dal diffidato stesso a chi gli aveva già, a sua volta, comunicato la diffida. Così viene chiamato, però, anche l’atto con il quale il debitore intimato contesta il fondamento o la validità della diffida ricevuta.

Nella prima accezione, la controdiffida è semplicemente una diffida ad adempiere e pertanto anche ad essa si estendono tutte le considerazioni fatte a proposito dell’art. 1454 c.c.: qualora presenti tutt... _OMISSIS_ ...ecessari ad integrare la fattispecie legale, tale atto può valere a risolvere il contratto, sempre che l’effetto risolutorio non sia già stato raggiunto dalla prima diffida, comunicata dalla controparte a chi procede alla controdiffida.

Nella seconda accezione, invece, ci si riferisce, soprattutto ad opera cella giurisprudenza, ad un’ampia serie di comunicazioni e avvisi medianti i quali il debitore segnala di volta in volta l’incongruità del termine assegnato dal creditore, l’impossibilità di adempiere entro lo stesso [1], la richiesta di un nuovo termine per poter superare temporanee difficoltà ostative all’effettuazione della prestazione ovvero ove contesta il fondamento dell’intimazione ricevuta. Tali atti, che postulerebbero la volontà del debitore di mantenere in vita il rapporto contrattuale, non ricevono però una specifica disciplina nell’ordinamento giuridico e da taluni viene negata una qualche loro rilev... _OMISSIS_ ...RLF| Si sostiene infatti che, di fronte alla diffida, il debitore si trova in una situazione di soggezione, che tipicamente si contrappone al diritto potestativo, che compete al creditore [2]. Di conseguenza, o il termine risulta adeguato, oppure è realmente inadeguato ed allora impedisce l’efficacia della diffida, senza che vi sia bisogno di avvisi o altri oneri informativi da parte del debitore intimato [3]. E così l’accertamento degli eventuali vizi della diffida ad adempiere dovrà essere devoluto alla conoscenza del giudice che verificherà la sussistenza dei presupposti dell’effetto risolutivo. In caso affermativo la diffida avrà prodotto il proprio effetto tipico e l’eventuale controdiffida rimarrà invece irrilevante. In caso contrario, il giudice dichiarerà l’inadeguatezza della diffida e l’insussistenza della risoluzione, a prescindere dalla fondatezza o meno della controdiffida emessa dal debitore.

Tuttav... _OMISSIS_ ... nega la rilevanza giuridica degli atti del diffidato, perché inidonei ad incidere sui meccanismi della risoluzione di diritto, riconosce una residua rilevanza alla sola controdiffida dalla quale sia desumibile la volontà del debitore di adempiere.

Pertanto, l’adesione espressa alla dichiarazione del creditore da parte del debitore, che comunichi di essere in procinto di adempiere, consoliderebbe il diritto del diffidato ad effettuare l’adempimento tardivo impedendo così eventuali ripensamenti da parte del diffidante, a meno che la comunicazione del debitore non si riveli non veritiera [4].

Tutto ciò secondo l’impostazione della dottrina; a livello giurisprudenziale, dopo che alcune sentenze avevano inizialmente riconosciuto qualche rilevanza agli atti con cui il debitore si oppone alla diffida, con il trascorrere del tempo si è manifestata un’inversione di tendenza. Infatti remote decisioni subordinavano la ri... _OMISSIS_ ...mancata opposizione da parte dell’intimato [5].

Probabilmente, a causa dei rilievi critici avanzati dalla dottrina, che evidenzia come l’effetto risolutivo sia collegato esclusivamente alla congruità del termine indicato nella diffida, alla persistenza dell’inadempimento e alla gravità di questo, la Cassazione fu però indotta a riconsiderare criticamente il proprio orientamento recependo le indicazioni dottrinali [6].

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