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Espropriazione per pubblica utilità volta alla realizzazione delle infrastrutture strategiche

Il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il cd. codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, è testo normativo che al di là della sua funzione di raccolta organica della normativa di settore, si caratterizza in generale per un contenuto fortemente innovativo e riformatore che non poteva non interessare seppur indirettamente anche la materia dell’espropriazione, per lo più confermando la previgente disciplina, ma anche con alcuni aspetti degni di nota.

L’espropriazione per pubblica utilità e l’edilizia residenziale pubblica

l’inclusione di un immobile in un piano per l’edilizia economica e popolare comporta necessariamente la degradazione ad interesse legittimo del diritto dominicale del suo proprietario

Espropriazione per pubblica utilità e impianti di telecomunicazione

il carattere di pubblica utilità dell’opera viene attribuito, a fronte di motivi di pubblico interesse, con decreto del Ministero delle comunicazioni

Decreto di esproprio

L’ultimo tassello del procedimento espropriativo ha ad oggetto l’emanazione e l’esecuzione del decreto di esproprio disciplinati rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 327/2001 .

Il soggetto promotore dell'espropriazione

Il legislatore del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità ha distinto due ipotesi di avvio della fase dichiarativa della pubblica utilità dell’opera a seconda di chi sia concretamente il cd. «promotore dell’espropriazione»

Accesso ai fondi

Non di rado può accadere che in questa fase preparatoria e, in via più generale, per tutte «le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità» si renda necessario l’accesso all’area interessata dei tecnici incaricati.

La comunicazione dell’avvio del procedimento: esistenza e esigenza dell’obbligo

Il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera rappresenta un provvedimento di carattere incisivo della sfera giuridica del destinatario e, come tale deve essere a questi comunicato in vista della sua effettiva partecipazione. In questa prospettiva appare evidente come le norme poste a garanzia del contraddittorio siano applicabili in ogni fase procedimentale diretta a produrre effetti incisivi sulla posizione dei destinatari del provvedimento finale.

Le osservazioni dei privati nel contraddittorio preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità

L’art. 16, comma 10, del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità consente, in coerenza con il generale principio di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990, al proprietario e ad ogni altro interessato di formulare le proprie osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso.

L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo

La comunicazione realizza, pertanto, una garanzia partecipativa non meramente formale, identificando, piuttosto un necessario passaggio cognitivo - dialettico e funzionale per la parte al fine di opporre e far presente all’amministrazione fatti e circostanze da questa ignorate.

Espropriazione dei beni attigui e delle frazioni residue

in sede di formulazione delle osservazioni il privato può chiedere all’amministrazione di estendere l’espropriazione alle frazioni residue per le quali risulti disagevole l’utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione

Approvazione del progetto definitivo

Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità «il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio».

Definizione di bene pubblico

la disciplina positiva dei beni pubblici si rinviene essenzialmente agli articoli 822 - 831 c.c., un corpo normativo diretto a delineare il peculiare regime proprio dei beni appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni.

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