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La U.E. contro il terrorismo: la Decisione Quadro 2002/475/GAI

Come pressoché tutti gli strumenti internazionali, la Decisione Quadro 2002/475/GAI non contempla una definizione di terrorismo. Questa ha però tipizzato gli atti di terrorismo. Ai sensi dell’art. 1 della Decisione Quadro del 2002, infatti, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali (definiti in base al diritto nazionale) che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizazione

Diritto penale in U.E.: l'associazione terroristica e le condotte di partecipazione

La Decisione Quadro 2002/475/GAI prevede anche che gli atti di terrorismo vengano commessi in un contesto associativo e contiene pertanto una definizione di organizzazione terroristica. Ai sensi dell’art. 2, infatti, per organizzazione terroristica s'intende l'associazione strutturata, e dunque non fortuita, di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato per commettere reati terroristici. Vengono altresì delineati i ruoli all'interno dell'associazione terroristica.

Diritto penale in E.U.: reati connessi ad attività terroristiche

Gli articoli 3 e 4 della Decisione Quadro 2002/475/GAI sono stati sostituiti, in base all’art. 1 della Decisione Quadro 2008/919/GAI del Consiglio. In essi vengono definite le fattispecie, tra cui figurano: la pubblica provocazione, il reclutamento o l'addestramento a fini terroristici, il furto aggravato e l'estorsione con l’intenzione di commettere atti terroristici. Si dichiara altresì che ciascuno Stato adotta le misure necessarie per rendere punibile il concorso in uno dei reati elencati

Diritto penale in U.E. pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo

La Decisione Quadro 2008/919/GAI intende pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di istigare a commettere uno dei reati compresi tra gli atti di terrorismo. Sul punto, si ritiene che a parte l’art. 414 del codice penale italiano nessuna norma del Libro II Titolo I Capo I contempla una fattispecie similare a quella prevista dall’art. 1 paragrafo 1 della Decisione Quadro 2008/919/GAI.

La Decisione Quadro 2008/919/GAI: reclutamento, addestramento e altri reati a fini terroristici

La Decisione Quadro 2008/919/GAI intende reclutamento a fini terroristici l’induzione a commettere uno dei reati di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2 della Decisione Quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002. La Convenzione del Consiglio d’Europa CETS No 196 del 16.5.2005 contempla nell'ipotesi di reclutamento anche la sollecitazione a prendere parte ad un’associazione o gruppo, allo scopo di contribuire alla perpetrazione di uno o più atti di terrorismo

La Decisione Quadro 2008/919/GAI: circostanze attenuanti, incentivi alla collaborazione e responsabilità delle persone giuridiche

L’Articolo 6 della Decisione Quadro 2002/475/GAI prevede che ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato: rinunci all'attività terroristica, fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per prevenire o attenuare gli effetti del reato, individuare o consegnare alla giustizia i complici oppure acquisire elementi di prova

L’inadempimento definitivo e la possibilità dell’adempimento da parte del diffidato

La diffida non può operare quando l’adempimento della prestazione pattuita è divenuto definitivamente impossibile, poiché in tal caso l’assegnazione di un nuovo termine sarebbe inutile, e si vanificherebbe la funzione dell’intimazione. Si ritiene che l’irrimediabilità che ne consegue sia indipendente dalle cause che l’hanno determinata; ciò anche nel caso in cui il suo verificarsi dipendesse dal comportamento negligente o doloso del debitore, posto che in tal caso, l’inadempimento sarebbe certo

Diffida ad adempiere ed adempimento inesatto

Resta da vedere cosa accade se l’adempimento è inesatto o parziale. Il problema resta sempre quello di come accertare l’interesse cui il contratto è diretto. Quando le indicazioni contenute nel contratto denotano la rilevanza, anche se del tutto soggettiva, dell’interesse del creditore all’adempimento con le esatte modalità richieste, allora l’inadempimento della controparte avrà un valore decisivo. Nella verifica del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti

Diffida ad adempiere e rapporto tra l’esecuzione, la difformità, i vizi dell’opera

Il codice civile non accorda al compratore la possibilità di esperire nei confronti del venditore l’azione di esatto adempimento, cioè pretendere la riparazione della cosa viziata o la consegna di un’altra cosa in sostituzione di quella rivelatasi affetta da vizi. Egli ha però diritto al risarcimento dei danni, sia quelli che ha sofferto per aver ricevuto una cosa di valore inferiore rispetto a quello previsto dal contratto, sia quelli che siano derivati dai vizi della cosa diversa dalla venduta

Costituzione in mora, imputabilità e colpevolezza nell'inadempimento

Oltre alla sopravvenuta impossibilità e all’inutilità della prestazione, vi sono anche altre situazioni di inadempimento definitivo. Si tratta di comportamenti del debitore fonte di una situazione di incertezza circa il buon esito dello scambio o perché sono espressivi della volontà di non adempiere o perché fanno presumere la sua inettitudine a svolgere certe prestazioni, addirittura solo preparatorie: le due situazioni esprimono un rifiuto di adempiere e un pericolo dell’inadempimento futuro

La non reciprocità dell’inadempimento e la valutazione delle reciproche condotte

Come si deve procedere per individuare il contraente responsabile della maggiore violazione contrattuale? A tal fine viene proposta l’adozione di un criterio di proporzionalità tra le prestazioni inadempiute che dovrebbe condurre l’interprete a una comparazione delle condotte delle parti. Per dirimere il contrasto il giudice di merito anzitutto verifica l’esistenza di clausole che disciplinano il rapporto; in seguito procede utilizzando un criterio cronologico, rispettando la scansione temporale

Atto di diffida: natura giuridica e legittimazioni

La diffida costituisce l’esercizio di una facoltà o potere, che la legge attribuisce alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive: dichiarando di avere ancora interesse all’adempimento fino al termine fissato nella diffida, si impegna a non richiedere né l’adempimento né la risoluzione prima del termine, tutelando così anche l’interesse del debitore. La diffida ha natura negoziale, come conferma il confronto fra essa, la costituzione in mora e la clausola risolutiva espressa

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