La diffida costituisce l’esercizio di una facoltà o potere, che la legge attribuisce alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive: dichiarando di avere ancora interesse all’adempimento fino al termine fissato nella diffida, si impegna a non richiedere né l’adempimento né la risoluzione prima del termine, tutelando così anche l’interesse del debitore. La diffida ha natura negoziale, come conferma il confronto fra essa, la costituzione in mora e la clausola risolutiva espressa