Il futuro della protezione degli interessi finanziari della U.E.

Come si è già detto più volte, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009 ha rappresentato una significativa innovazione nell’ambito del diritto comunitario.

Non c’è dubbio che una delle più rilevanti novità del Trattato, per quanto riguarda la materia trattata in questo scritto, sia la previsione della istituzione dell’Ufficio del Procuratore Europeo con un ambito di azione specifico che è indicato proprio in quello della protezione degli interessi finanziari della U.E.. Questo settore dunque, ancora una volta, si conferma la palestra di ogni innovazione nel diritto “penale comunitario”, se così lo si vuole chiamare, e si conferma quindi settore di grandissimo interesse giuridico.

In quale modo, in concreto, il Procuratore Europeo potrà operare è, al momento, ancora non definito.

L’art. 86 [1] del TFUE, che prevede la possibilità della istituzione dell’... _OMISSIS_ ...de la nota formulazione “a partire da Eurojust” già contenuta nel testo di Trattato Costituzionale per l’Europa firmato a Roma nel 2004 che però non entrò mai in vigore a causa dell’esito negativo dei referendum popolari in Francia e Paesi Bassi nel 2005. Come però questo potrà tradursi in termini concreti, è ancora presto per dirsi, anche se va tenuto conto che con i nuovi poteri conferiti a Eurojust, nella sopra citata decisione quadro 2009/426/GAI, questo organismo potrebbe oggi essersi avvicinato ad un possibile modello da cui partire per la istituzione del Procuratore Europeo.

Per contro, se l’Ufficio del Procuratore dovesse avere anche una vera e propria funzione investigativa e non solo di coordinamento, come in realtà si potrebbe sostenere sulla base del dato letterale del comma 2 dell’art. 86, l’esperienza dell’Ufficio Europeo Antifrode OLAF, che è di fatto l’unico organismo a condurre vere e ... _OMISSIS_ ...i transnazionali, seppure amministrative, dovrebbe necessariamente essere tenuta presente.

Come noto, l’istituzione del Procuratore Europeo è argomento di cui si parla almeno dalla fine degli anni '90 e si inserisce nel dibattito sulla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che affonda le sue radici già negli anni ’70.

In occasione della conferenza intergovernativa di Nizza, nel 2000, la Commissione aveva proposto, per contrastare il fenomeno delle frodi ai danni delle finanze europee, di ovviare al frazionamento dello spazio penale sul territorio dell'Unione creando una procura europea. Si riconosceva, infatti, che la tutela degli interessi finanziari comunitari esigeva, per la sua stessa particolarità, una risposta specifica che permettesse di trascendere i limiti della cooperazione giudiziaria classica.

Il contributo sottoposto dalla Commissione alla conferenza intergovernativa mirava ... _OMISSIS_ ... del trattato C.E. per introdurre una base giuridica che consentisse di creare la Procura Europea. Tale contributo era il frutto di anni di studi da parte dei maggiori esperti europei in materia penale e processuale penale, con la partecipazione di tutti gli Stati membri.

I risultati dei lavori, accolti con grande favore dal Parlamento europeo e dalla Commissione, sfociarono nella proposta di un corpo di norme relative alla tutela penale degli interessi finanziari comunitari, il cosiddetto Corpus juris. Essi si fondavano su un ampio studio comparato dei sistemi penali nazionali, dal quale era emerso che il progetto di una procura europea era realizzabile, ma esso non fu accolto dai capi di Stato e di governo riuniti a Nizza nel dicembre 2000. Peraltro, il dibattito era ormai aperto e non poteva ormai più essere posto nel nulla.

Le discussioni continuarono e la Commissione si impegnò quindi ad adottare un “Libro Verde” per affina... _OMISSIS_ ...iflessione e allargare il dibattito, che fu presentato l’11.12.2001. Si trattava quindi di un documento consultivo su una serie di proposte sulla struttura generale dell’ufficio, sullo status del procuratore europeo, sulle norme di diritto sostanziale e processuale per il suo funzionamento, sulla relazione con altri soggetti e sul controllo giurisdizionale dei suoi atti.

Il dibattito suscitato dal Libro Verde fu certamente utile e contribuì a mantenere vivo l’interesse sulla istituzione della Procura Europea che fu espressamente prevista nel Trattato per una Costituzione Europea firmato a Roma nell’ottobre 2004.

Purtroppo tale Trattato non entrò mai in vigore in quanto, come detto sopra, travolto dall’esito negativo dei referendum popolari in Francia e Paesi Bassi nel 2005.

Il lavoro di integrazione europea riprese quindi faticosamente, per arrivare al Trattato di Lisbona che, però, ha mant... _OMISSIS_ ...ione di creazione dell’Ufficio del Procuratore Europeo specificamente per la lotta ai reati che colpiscono gli interessi finanziari della Unione. Questo sarà quindi in futuro uno dei terreni su cui si aprirà la nuova frontiera giuridica e normativa nel campo della protezione degli interessi finanziari e comunitari.

Sul punto, va sottolineata una ultima recentissima presa di posizione della Commissione Europea che, nella Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio della Unione Europea, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sulla protezione degli interessi finanziari della Unione del 26 maggio 2011 [2] ribadisce la necessità di rafforzare la lotta contro le frodi.

La Comunicazione prende avvio dall’analisi della attuale situazione e constata che, in effetti, l’attuazione della Convenzione PIF, sebbene abbia prodotto delle luci, ha lasciato però molte ombre in sede di attuazione a livello nazionale... _OMISSIS_ ...| Questo è avvenuto per una serie di ragioni che vanno dalla diversità dei sistemi giuridici nazionali alla scarsa volontà “politica” di integrazione. Questo risultato è la conseguenza del fatto che all’epoca, nel 1995, l’Unione fu obbligata a procedere alla tutela degli interessi finanziari della U.E. con strumenti dell’ex terzo Pilastro, basati essenzialmente sulla volontà degli Stati Membri e con scarsi strumenti coercitivi in caso di mancata o inesatta attuazione.

Ora, la Commissione auspica che il nuovo quadro giuridico risultante dal Trattato di Lisbona permetta l’adozione di più incisivi strumenti normativi sia a livello di diritto penale sostanziale, che procedurale, che istituzionale. Una di tali modifiche dovrebbe proprio essere l’istituzione della Procura Europea.

Da notare che tale Comunicazione della Commissione trova riscontro in analoghe risoluzioni del Parlamento Europeo del 6 maggi... _OMISSIS_ ...le 2011 [3], sempre sulla protezione degli interessi finanziari della U.E., in cui l’istituzione della procura Europea è una delle misure auspicate per il rafforzamento della lotta contro la frode.

Ma, un altro terreno ugualmente rilevante di confronto sulla materia sarà quello della produzione normativa penale ad opera della Unione Europea, risultante dalla profonde modifiche apportate dal Trattato di Lisbona.

Scomparsa sostanzialmente la struttura a “pilastri” che si era delineata dal Trattato di Maastricht in poi, oggi il quadro normativo in cui la Unione può legiferare è unico.

La lotta alle frodi, e non poteva essere altrimenti, si conferma quale settore di intervento comunitario ai sensi dell’art. 325 [4] del TFUE, come lo stesso risulta dopo l’introduzione ad opera del Trattato di Lisbona.

Oggi sono venuti meno due elementi che certamente limitavano la possibilità per la Unio... _OMISSIS_ ...egiferare anche in materia penale, per quanto, sulla base della formulazione dell’art. 280, come si e’ detto in precedenza, la Commissione avesse già tentato di avanzare, con uno strumento tipico del Primo Pilastro, una proposta di direttiva a tutela delle finanze comunitarie contenente disposizioni di carattere penale, rimasta però poi senza esito [5].

I due elementi di novità sono dunque la modifica della precedente struttura stessa della U.E., che faceva sì che la materia penale fosse sostanzialmente di competenza intergovernativa (c.d. terzo pilastro), e la eliminazione dal nuovo articolo 325 TFUE dell’inciso, presente nell’art. 280, per cui le misure che la Unione poteva adottare a tutela dei propri interessi finanziari “non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri”.

Gli scenari che si potranno aprire su questo fronte sono qu... _OMISSIS_ ...tissimi ed è possibile a questo punto che il cammino intrapreso con la Convenzione PIF abbia ulteriori sviluppi.

Anche su questo punto, il recente documento della Commissione Europea del 26 maggio 2011 sopra citato sembra volere auspicare l’adozione di nuovi strumenti legislativi sia nel campo del diritto processuale che sostanziale. Dal primo punto di vista, il documento auspica una normativa più efficace soprattutto in materia di recupero dei beni e delle somme frodate, il rafforzamento del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni e del valore giuridico dei rapporti di indagine dell’OLAF.

Dal punto di vista delle norme sostanziali, il documento auspica l’adozione di nuovi atti legislativi nel nuovo quadro giuridico delineato dal Trattato di Lisbona, partendo dalle proposte di ex primo pilastro che erano già state avanzate in materia fin dal 2001, ma che non avevano poi visto la luce per il mancato completamente... _OMISSIS_ ...r legislativo.

Anche per il futuro, quindi, il settore della tutela degli interessi finanziari della Unione Europea si conferma come all’avanguardia nel percorso di integrazione e di creazione di un autentico spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia in Europa.