L’inadempimento definitivo e la possibilità dell’adempimento da parte del diffidato

La diffida non può operare quando l’adempimento della prestazione pattuita è divenuto definitivamente impossibile, poiché in tal caso l’assegnazione di un nuovo termine sarebbe inutile, e si vanificherebbe la funzione dell’intimazione [1].

Si ritiene che l’irrimediabilità, che ne consegue, sia indipendente dalle cause che l’hanno determinata; ciò anche nel caso in cui il suo verificarsi dipendesse dal comportamento negligente o doloso del debitore [2], posto che in tal caso, l’inadempimento sarebbe certo ed assoluto [3].

Tale situazione determina, dal punto di vista oggettivo, l’impossibilità della prestazione, e, dal punto di vista soggettivo, l’inutilità dell’utilizzo della diffida stessa, che non potrebbe realizzare la sua funzione di conservazione del contratto, mediante l’adempimento tardivo, sebbene sotto la coazione della risoluzione de iure.

La giurisprudenza ... _OMISSIS_ ...ai caratteri oggettivi e soggettivi dell’inadempimento; e ritiene prevalenti ora gli uni ora gli altri, al fine di individuare l’inadempienza avente carattere irrimediabile.

In una controversia in cui una casa editrice aveva omesso di fornire ad un insegnante un volume di aggiornamento di un’enciclopedia, inviando, in seguito alla ricezione di una diffida ad adempiere, un volume appartenente ad un’edizione diversa dalla richiesta, la Suprema Corte osservò che l’editore non aveva pregiudicato in modo irreparabile le esigenze dell’acquirente, anche se c’era tale difformità grafica, e che la società venditrice aveva da subito spedito il volume mancante, esprimendo in tal modo una volontà di adempiere in tempi ragionevoli.

La Corte precisò, anche, che le stesse qualità del creditore possono influenzare le sorti della decisione circa la definitività o meno dell’inadempimento, e, nel caso di specie,... _OMISSIS_ ... di insegnante non riceveva un pregiudizio definitivo, mentre, il pregiudizio sarebbe stato diverso se recato ad un commerciante che ha esigenze espositive e promozionali del prodotto [4]. Quest’ultima osservazione della Corte non è stata condivisa da taluni, per il fatto che una qualsiasi persona che accede alla cultura tramite l’enciclopedia, non può nutrire un interesse diverso da quello di un negoziante, e che l’interesse del contraente è quello che si voleva realizzare con le modalità indicate nel contratto, e che può avere un contenuto non patrimoniale, «ma anche morale o ideale» [5].

Se da un lato non viene quindi ritenuta intimabile la diffida qualora l’inadempimento si palesi come definitivo ed irreparabile (ovvero se la prestazione non è più eseguibile da parte dell’obbligato, o per ragioni oggettive o per cause dipendenti dal debitore) sia perché il sistema normativo non permetterebbe in tal caso una san... _OMISSIS_ ... del debitore, sia perché la concessione di un termine per adempiere decorerebbe inutilmente (situazioni in cui si dovrebbe allora agire solo giudizialmente) [6]; dall’altro lato vi sono invece situazioni ove non si può negare il rimedio ex art. 1454 c.c., che consente di risolvere rapidamente il “conflitto” insorto tra le parti interessate [7]. E in questo ultimo senso sono fatte le considerazioni che seguono.

Non sempre l’inadempimento del debitore può avere già compromesso in modo irreversibile l’interesse del creditore. Infatti può accadere che vi siano ipotesi in cui il creditore abbia ancora la possibilità di trarre una qualche utilità dal contratto (anche se tale utilità potrebbe risultare minore a causa del ritardo dovuto all’inadempimento iniziale), e quindi di servirsi della diffida ad adempiere.

Ciò appare rilevante perché, se la diffida venisse emessa ma senza una pur astratta possibilità di co... _OMISSIS_ ...o;adempimento tardivo, non potrebbe produrre alcun effetto risolutivo conseguente al decorso del termine; si opterebbe allora per una domanda giudiziale ex art. 1453 c.c., essendo il contraente motivato ad ottenere subito lo scioglimento del vincolo, e quindi anche il risarcimento del danno e la restituzione delle prestazioni eseguite [8].

Una situazione giuridica di ritardo nell’adempimento presuppone che la prestazione sia ancora possibile. Se la prestazione è invece impossibile [9] esclude definitivamente che quest’ultima venga successivamente adempiuta.

È altresì necessario, per aversi un ritardo, e non un inadempimento definitivo, che la prestazione possa essere ancora utile per il creditore: infatti sussistono prestazioni che vanno adempiute solo in certi momenti, come ad esempio quella di eseguire un concerto fissato per un certo giorno e per una certa ora [10].

Può essere infatti possibile che, in re... _OMISSIS_ ...uo;utilità che il creditore attende dalla prestazione, benché si sia verificato un ritardo intollerabile, egli confidi ancora per l’esecuzione della prestazione, ed utilizzi la diffida per fare chiarezza circa le sorti del contratto; ciò si verifica se da un lato l’inadempimento non ha appunto ancora leso in modo rilevante il suo interesse economico, e dall’altro egli vuole evitare che i suoi interessi economici vengano ulteriormente pregiudicati in modo non indifferente.

Il punto è verificare però quando il ritardo nell’adempimento assuma una rilevanza essenziale [11], allorché i contraenti non abbiano qualificato il termine come essenziale, tale da costituire causa di risoluzione sebbene la prestazione sia ancora possibile. In tali casi, o l’essenzialità risulta ugualmente dal contenuto del contratto, tramite clausole contrattuali (ad esempio se chiedo al sarto di confezionarmi l’abito per il matrimonio di un certo gio... _OMISSIS_ ...in tal caso il contratto può essere risolto (altrimenti, affermare l’irresolubilità significherebbe erroneamente ammettere che il ritardo è essenziale solo se è oggetto di clausola ex art. 1457 c.c.), o la tempestività della prestazione non si ricava in alcun modo. In quest’ultimo caso (si pensi all’esempio di prima, ove non venga però dichiarato che l’abito serve per una determinata cerimonia), il fatto che il contraente, pur inadempiente, non possa anticipatamente comprendere l’essenzialità del ritardo, non comporta subito la risoluzione del contratto, altrimenti ogni termine per l’adempimento verrebbe considerato essenziale.

Appare necessario che l’importanza del ritardo risulti a seguito dell’inutile decorso del termine della diffida [12]; il contraente infedele potrebbe anche opporsi alla diffida e chiedere al giudice un maggior termine ex art. 1183 c.c. perché più adatto al caso di specie: ma, tuttavia,... _OMISSIS_ ...e tralasciato l’aspetto relativo alla tolleranza che il creditore ha dimostrato nei confronti della parte inadempiente.

In definitiva, dalla disciplina posta dagli artt. 1453 e ss. c.c. discende che al creditore spetta la facoltà di scelta tra il ritenere il debitore come semplicemente in ritardo, ovvero come definitivamente inadempiente.

La legge esprime tale facoltà consentendo al creditore di scegliere tra la “risoluzione del contratto” e l’“adempimento”, il che risulta, non solo nell’art. 1453 c.c. in cui tale scelta viene esplicitamente conferita, ma anche dalle norme successive. Infatti, l’art. 1454 c.c. attribuisce al creditore la potestà di fissare al debitore un termine per l’adempimento, trascorso il quale il contratto s’intenderà risolto; l’art. 1456 c.c. gli attribuisce il diritto di indicare al debitore di volersi valere della clausola risolutiva espressa, consent... _OMISSIS_ ...ostui di adempiere fino a quel momento; infine l’art. 1457 c.c. gli dà la facoltà di indicare al debitore che non intende valersi del termine essenziale e che quindi opta per l’adempimento ritardato. Tale facoltà di scelta è però temperata, nelle prime due ipotesi, dal controllo dell’importanza del ritardo, che compete al giudice: cosicché, mancando tale importanza, il debitore potrà tuttavia adempiere, malgrado il creditore abbia optato per l’inadempimento definitivo.

Proprio a proposito del rapporto che intercorre tra il ritardo nell’adempimento e la gravità dello stesso, appare rilevante dare anche conto di due contrapposte posizioni dottrinali.

Si è infatti sostenuto che nell’ipotesi del ritardo nell’adempimento, la risoluzione per diffida operi anche se l’inadempimento sia scarsamente importante; per cui il requisito della gravità ex art. 1455 c.c. sarebbe un presupposto necessario della d... _OMISSIS_ ... casi in cui l’inadempimento riguardasse l’inesatta esecuzione di prestazioni principali o accessorie, oppure il totale inadempimento di obblighi accessori, mentre dal requisito della gravità si potrebbe invece prescindere nel caso in cui l’inadempimento dell’obbligazione principale consistesse nel ritardo.

La motivazione di ciò viene fondata sia sul fatto che nel progetto e nella relazione al codice civile il requisito dell’importanza non si riferisce all’ipotesi di ritardo sia per la differenza che intercorre tra le due ipotesi di risoluzione, giudiziale e per diffida [13].

Contro tale posizione si è messo in luce anzitutto che il testo dell’art. 1455 c.c. parla semplicemente di ‘inadempimento’, e si riferisce tanto all’ipotesi dell’art. 1453 c.c., quanto all’ipotesi dell’art. 1454 c.c., e che conseguentemente l’importanza dell’inadempimento è un pres... _OMISSIS_ ...necessario per l’operatività della risoluzione: «Un contratto con prestazioni corrispettive determina, non solo tra i contraenti, ma in tutta la vita complessa degli affari, una serie più o meno vasta di ripercussioni economiche e giuridiche, che non è lecito alterare, quando manchino importanti ragioni per farlo». Quindi, anche il ritardo nell’adempimento costituisce una forma di inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Inoltre si osserva che solo se si ragiona così scompare ogni possibilità di distinzione tra l’ipotesi del ritardo e le altre ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Alla dottrina criticata si attribuisce però il merito di aver rilevato un’incongruenza nell’insegnamento tradizionale in materia di risoluzione per inadempimento. Infatti, l’opinione comune, che richiede in ogni caso la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione per diffida, non ha no... _OMISSIS_ ...posito del ritardo nell’adempimento, la gravità, anche se manca quando viene emessa l’intimazione, è sufficiente che sussista, e che possa divenire gravissima, quando scade il congruo termine fissato per l’adempimento.

Perciò, da un lato, se l’inadempimento consiste nell’inesatto adempimento di obbligazioni principali o accessorie, il creditore, quando esegue la diffida, può presumere che la gravità non aumenterà, con la conseguenza che sin da allora servirà un inadempimento grave; dall’altro lato, invece, se l’inadempimento si concreta nel ritardo, il creditore sa già che la gravità crescerà col decorrere del tempo, e gli sarà conveniente emettere la diffida ad adempiere quando l’inadempimento è ancora di scarsa importanza [14].

A ciò va aggiunta la considerazione che la ragione sottesa al rimedio posto dall’art. 1454 c.c. è unica, e dunque l’opportunità di impedire che il creditor... _OMISSIS_ ...o alla diffida per fini solo strumentali, richiedendo la risoluzione per un inadempimento irrilevante nell’economia del contratto, sussiste anche nel caso di inadempimento dovuto a ritardo [15], e che sarebbe proprio il congruo termine fissato dal creditore, nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento, a consentire di verificare se l’inadempimento, lieve all’inizio, assuma alla scadenza del termine, il carattere di gravità richiesto dall’art. 1455 c.c..

Il creditore avverte il debitore del limite di tempo, oltre il quale non gli sarà possibile attendere: ciò consentirà da un lato al debitore di evitare la risoluzione del contratto, e dall’altro lato al creditore di non subire un più grave danno [16].

Perciò, sia il ritardo sia ogni altro tipo di inadempimento possono essere o sanati o confermati: avendo la risoluzione la funzione di rimedio alle anomalie del rapporto sinallagmatico e non essendo un priv... _OMISSIS_ ...reditore non soddisfatto, il diritto a far venire meno il vincolo contrattuale sorge quando si rompe l’equilibrio negoziale, e, nel caso della diffida, il creditore esercita tale facoltà solo se si è avuto quell’imprescindibile inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. [17]. ...

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