La non reciprocità dell’inadempimento e la valutazione delle reciproche condotte

La non reciprocità dell’inadempimento Un altro presupposto fondamentale ai fini dell’efficacia risolutiva di una diffida ad adempiere, è, oltre ad un inadempimento di non scarsa importanza, anche la non inadempienza della parte che notifica la diffida, sebbene sul punto il codice civile taccia [1].

Si afferma che la diffida emessa dal contraente a sua volta inadempiente precluda a questo la possibilità di perseguire l’effetto risolutorio intimato alla controparte [2].

Posto il problema in questi termini, il diffidato, avvalendosi del principio di diritto inadimplenti non est adimplendum, fissato dall’art. 1460 c.c., potrebbe opporre un legittimo rifiuto all’intimazione inoltrata dal diffidante a sua volta inadempiente [3] e quindi, con la proposizione dell’eccezione di inadempimento, impedire la risoluzione del contratto, «tanto più se l’inadempimento del diffidante è intimamente connesso ed è... _OMISSIS_ ...to ostacolo all’esecuzione dell’obbligo incombente sul diffidato» [4].

Vero è, che nell’eventuale giudizio di accertamento per la verifica dei presupposti per la risoluzione, l’inadempimento del diffidante potrebbe condizionare negativamente l’efficacia propria della diffida ad adempiere ed operare così a sfavore dell’intimante [5].

Ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto inefficace, in una causa posta al suo vaglio di legittimità, la diffida emessa dall’acquirente di un sistema di computer avverso la società venditrice che ne avrebbe dovuto curare l’installazione, ed i cui tecnici si erano recati nel domicilio del diffidante nel termine intimato rifiutandosi però di eseguire il loro lavoro, perché il diffidante non aveva predisposto un impianto elettrico adeguato alle funzioni dell’apparecchiatura [6].

Viene però da chiedersi a questo punto se il requisito de... _OMISSIS_ ...cità dell’inadempimento debba essere sempre considerato come un presupposto implicito per l’operatività della diffida ad adempiere, o se esso possa invece essere talora inteso come forma di paralisi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

L’attenzione va a quei casi ove il diffidante, a sua volta inadempiente, invia alla controparte una diffida ad adempiere: se il diffidato non si avvale del mezzo di cui all’art. 1460 c.c. (che potrebbe invece legittimamente opporre rifiutandosi di adempiere di fronte alla pretesa avanzata dal creditore inadempiente) e il termine indicato in diffida decorre, può verificarsi l’effetto risolutivo intimato in diffida?

La risposta deve ritenersi positiva: il diffidato dovrà così subire le conseguenze della sua inerzia, della sua mancata attivazione verso uno strumento di difesa che il codice civile dispone espressamente a favore di ciascuno dei contraenti [7]... _OMISSIS_ ... Valutazione comparativa delle reciproche condotte Non va inoltre trascurato un altro aspetto: come si debba procedere circa l’individuazione del contraente responsabile della maggiore violazione del sinallagma contrattuale.

A tal fine, viene proposta l’adozione di un criterio di proporzionalità tra le prestazioni inadempiute che dovrebbe condurre l’interprete ad una comparazione delle condotte delle parti.

Per dirimere il contrasto il giudice di merito anzitutto verifica l’esistenza di clausole che disciplinano il rapporto; in seguito procede utilizzando un criterio cronologico, rispettando la scansione temporale voluta dai contraenti; fa riferimento anche ad un criterio logico, per determinare se vi sia una relazione causale e di proporzionalità tra l’inadempimento dell’uno ed il precedente inadempimento dell’altro, chiedendosi quindi se l’inadempimento di uno consegue a quello dell’a... _OMISSIS_ ... realizza una reazione e risposta proporzionata o sproporzionata, oppure se ne sia del tutto slegato.

Non solo: il giudice di merito deve anche accertare la buona fede delle parti, in relazione al legame di corrispettività che le lega [8]. Peraltro, questo percorso, che l’interprete può percorrere nel suo giudizio circa il rapporto tra i due inadempimenti, risulta ancora più rilevante nel caso di reciproca emissione di contrapposte diffide da parte dei contraenti, che pretendono, l’uno verso l’altro, di conseguire la prestazione pattuita a pena di risoluzione e che giustificano il proprio rifiuto di adempiere sulla base dell’altrui inadempimento [9].

Solo se il diffidante fosse gravemente inadempiente, la controparte potrebbe paralizzare la diffida e mantenere in vita il rapporto, mentre, in caso contrario, il contratto verrebbe sciolto a seguito del decorso del termine della diffida e il debitore potrebbe ottenere so... _OMISSIS_ ...e dell’ammontare del risarcimento danni, nel caso in cui questo fosse stato richiesto [10].

La valutazione comparativa delle reciproche inadempienze risulta quindi rilevante per accertare se l’alterazione del sinallagma negoziale sia da attribuire solo ad uno dei contraenti ovvero ad entrambi ed in quale misura; e ciò avuto riguardo anche alla possibilità che l’inadempimento di una parte fosse giustificato dall’altrui condotta inadempiente. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito.

Raro, ma possibile, è scoprire che le reciproche contestazioni siano entrambe infondate; a fronte di tale eventualità il giudice opterebbe per una impossibilità di pronunciare la risoluzione, pur se in presenza di reciproci inadempimenti. Autorevole dottrina riporta, a tal proposito, la decisione adottata da un Tribunale milanese: «Il giudice che accerti l’inf... _OMISSIS_ ...ambievoli addebiti non può, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti» [11]. Il contratto dovrà invece essere considerato risolto per mutuo dissenso tacito.

Tuttavia, un esame comparativo dei reciproci inadempimenti rimane escluso nell’ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso, dato che risoluzione per inadempimento e mutuo dissenso sono incompatibili tra loro sia nelle finalità sia nei presupposti [12].

Pertanto, se i contraenti dimostrassero il reciproco disinteresse all’adempimento, il giudice pronuncerebbe la risoluzione del contratto non per inadempimento dell’intimato, ma per comune volontà dei contraenti e solo con condanna alle restituzioni, ma non anche quella al risarcimento dei danni provocati [13].

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

pdf 155 pagine in formato A4

25,00 €