Malgrado l’utilizzazione di 2 espressioni diverse dedicate alla privazione della proprietà ed alla regolamentazione dell’uso dei beni, i concetti di pubblica utilità ed interesse generale, nella loro accezione autonoma, non si distinguono quantitativamente o qualitativamente. La Corte di Strasburgo, elaborando la teoria del margine di apprezzamento statale, ha ritenuto che spetta alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di indicarne i connotati, rispettando la ragionevolezza