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L’attuazione delle Decisioni quadro in materia di confisca: le prospettive

Un’efficace politica di aggressione ai beni della criminalità organizzata non può prescindere da due condizioni: l’esistenza di agenzie nazionali che rintraccino i proventi di reato e la piena attuazione della cooperazione internazionale. La Commissione, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale dell’aggressione al potere economico del crimine organizzato, prende atto del numero limitato di confische sino ad ora pronunciate in Europa, rispetto alle stime sull'estensione dei traffici illeciti

La Decisione Quadro 2008/675/GAI: contenuto

La Decisione quadro è stata approvata nel 2008 e mira a disciplinare uno degli aspetti relativi all’efficacia transnazionale dei precedenti giudiziari in ambito UE. L’oggetto della Decisione quadro è definito all’art. 1: stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri

La Decisione Quadro 2008/675/GAI e la normativa italiana

La Decisione quadro non prevede alcuna condizione né procedura perché la sentenza emessa all’estero spieghi efficacia in un altro Stato membro; Contrariamente a quanto previsto nella proposta della Commissione, sono stati del tutto omessi motivi di rifiuti obbligatori o facoltativi, e la sottoposizione dell’efficacia della condanna estera al principio della doppia incriminazione. Gli Stati membri hanno fortemente ridotto la portata della Decisione quadro rispetto alla proposta della Commissione

La Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

La Direttiva riveste un significato particolare: è stato il primo strumento normativo ad efficacia vincolante adottato dall’UE nel campo del diritto penale dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Contrariamente agli strumenti normativi adottati in precedenza, cioè, non si applicano regole transitorie, e allo scadere del termine fissato per il recepimento della Direttiva, tanto la Corte di Giustizia quanto la Commissione europea potranno esercitare appieno i poteri previsti dal Trattato

La Direttiva 2010/64/UE: ambito di applicazione e contenuto

L’articolo 1 della Direttiva ne definisce l’ambito di applicazione, sia dal punto di vista oggettivo che da quello temporale. Dal punto di vista oggettivo, i diritti previsti dalla Direttiva sono estesi oltre il campo del processo penale, trovando applicazione anche nel procedimento per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Per quanto riguarda l’ambito temporale, i diritti previsti dalla Direttiva si applicano dal momento in cui l'indagato viene a conoscenza dell'indagine a suo carico

La Direttiva 2010/64/UE: il diritto all'interpretazione

L’art. 2 della Direttiva si occupa del diritto all’interpretazione, enunciando al comma 1 il principio generale secondo cui l’indagato e l'imputato hanno diritto ad essere assistiti "senza indugio" da un interprete ogni qualvolta essi abbiano a che fare con le autorità procedenti, tanto "inquirenti" quanto "giudiziarie". Il campo di applicazione è dunque molto vasto e copre anche la fase delle indagini preliminari, in conformità alle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo

La Direttiva 2010/64/UE: traduzione di atti e materiali di prova

L’articolo 3 della Direttiva si occupa del diritto alla traduzione scritta di atti e documenti processuali. Il comma 1 prevede che l’indagato o imputato alloglotta riceva una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che sia in grado di esercitare i propri diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento. Nella lista "minima" rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze

La protezione del diritto di proprietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Si dispone che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni, aggiungendo che nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. È poi precisato che le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale

Ingerenze nell’esercizio del diritto di proprietà:il requisito di legalità

Il requisito della conformità alla legge rappresenta nell’architettura della norma della CEDU, il baricentro della tutela dominicale. Esso presuppone non solo un complesso di disposizioni di diritto interno, ma anche la conformità del provvedimento alla legge medesima. In effetti la Corte dei diritti umani fino al 2000 aveva mantenuto un atteggiamento particolarmente cauto, preferendo valorizzare il principio che essa godrebbe di competenza limitata a verificare il rispetto del diritto interno

Pubblica utilità, interesse generale e margine di apprezzamento interno

Malgrado l’utilizzazione di 2 espressioni diverse dedicate alla privazione della proprietà ed alla regolamentazione dell’uso dei beni, i concetti di pubblica utilità ed interesse generale, nella loro accezione autonoma, non si distinguono quantitativamente o qualitativamente. La Corte di Strasburgo, elaborando la teoria del margine di apprezzamento statale, ha ritenuto che spetta alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di indicarne i connotati, rispettando la ragionevolezza

Il margine di apprezzamento e la regolamentazione dell'uso di beni

La centralità assunta dal diritto di proprietà nel panorama europeo non tralascia affatto di considerare la rilevanza del dominio nelle dinamiche interne e la sua funzionalizzazione agli interessi generali, ritagliando su tali questioni uno spazio significativo in favore dei singoli Stati proprio attraverso il margine di apprezzamento. Quanto all'uso di beni, è consentito agli Stati contraenti di disciplinare l'uso dei beni secondo l'interesse generale, mettendo in vigore le leggi necessarie

La Corte europea dei diritti dell’uomo sulle “espropriazioni indirette” in Italia

L’attenzione della Corte europea rivolta alle scelte legislative di protezione degli interessi socio-politici del corpo dei cittadini ivi stanziati, realizzate anche incidendo sul valore proprietà, ancorché non compaia nel tessuto normativo dell’art.1 Prot. n.1, sembravano comunque lasciare un margine di apertura verso quelle esigenze solidaristiche di matrice nazionale. Era sembrato, in definitiva, proprio questo il terreno di confronto fra i due sistemi di protezione del diritto di proprietà

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