L’attuazione delle Decisioni quadro in materia di confisca: le prospettive

Tenuto conto della peculiare natura delle Decisioni quadro, risulta evidente il raggiungimento degli obiettivi che tali provvedimenti si propongono di raggiungere non può che apprezzarsi attraverso un esame dell’attuazione concreta che è stata data negli ordinamenti degli Stati membri.

In particolare, va rilevato che il termine fissato per l’attuazione da parte degli Stati membri della Decisione quadro 212/2005/GAI è scaduto il 15.3.2007 e che la Commissione Europea nella sua relazione sullo stato di attuazione del provvedimento, pubblicata in data 17.12.2007 [1], pur rilevando l'importanza che gli stessi Stati membri e le convenzioni internazionali attribuiscono, almeno formalmente, al contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, non può fare a meno di sottolineare che l’attuazione della Decisione quadro 212/2005/GAI è soltanto agli inizi, atteso che, al momento della redazione della relazione, soltanto 16 stati membri avevano ... _OMISSIS_ ...esto di disposizioni nazionali finalizzate al recepimento del contenuto del provvedimento.

Peraltro, la relazione sottolinea gli stessi provvedimenti di recepimento contengono sovente un’attuazione frammentaria e parziale dei principi della Decisione quadro.

Per quanto riguarda l’Italia, con gli articoli 28, commi 1 e 31, della Legge 25 febbraio 2008, n. 34, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) [2] il legislatore ha dato delega al governo per l’attuazione della Decisione quadro; tuttavia, il governo, nonostante sia stato delegato per l’adozione di un decreto legislativo per dare attuazione alla decisione quadro, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (cioè entro il 21 marzo 2009), non ha, fino ad oggi, presentato alcun provvedimento.

Un’interessante valutazione sull’... _OMISSIS_ ...e Decisioni quadro in materia di confisca si può trarre dalle considerazioni svolte nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 novembre 2008, incentrata sui seguenti temi:


i proventi della criminalità organizzata;
il raggiungimento dell’obiettivo che “il crimine non paghi”.

Tale documento, dopo aver constatato lo scarso livello di attuazione delle Decisioni quadro in materia, prende in esame sia la problematica generale della confisca quale moderno strumento di contrasto alla criminalità organizzata, sia le questioni attuali attinenti al quadro normativo dell’Unione.

In particolare, si considera che un’efficace politica di aggressione ai beni della criminalità organizzata non possa prescindere da due condizioni essenziali:


l’esistenza di agenzie nazionali che si occupino di rintracciare i... _OMISSIS_ ...di reato;
la piena attuazione della cooperazione internazionale.

La Commissione, dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale dell’aggressione al potere economico del crimine organizzato, prende atto del numero assai limitato di confische sino ad ora pronunciate in Europa, rispetto alle stime sull’estensione e la rilevanza dei proventi dei traffici illeciti.

Conseguentemente, si evidenzia l’importanza dell’attuazione di ulteriori misure normative idonee ad assicurare reale efficacia a tale importante strumento di politica criminale. Infatti, la Comunicazione sottolinea che, pur essendo sostanzialmente attuata la Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio che ha armonizzato alcune disposizioni degli Stati membri in materia di confisca e di sanzioni penali previste per il riciclaggio di denaro, gli altri strumenti normativi messi in campo dall’Unione hanno avuto una scarsa o inadeguata attuaz... _OMISSIS_ ...RLF| In particolare, per quel che riguarda la Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, si nota che la relazione della Commissione sullo stato di attuazione del dicembre 2007 rivela che la maggior parte degli Stati membri non ha provveduto ad implementare adeguatamente proprio quei poteri estesi di confisca, che pure costituivano la parte centrale e qualificante del provvedimento.

E’ significativo che la Commissione individui la causa di tali ritardi anche nella scarsa chiarezza delle disposizioni contenute nella Decisione quadro.

Ciò avrebbe causato un recepimento frammentario dei poteri estesi, che ha determinato anche una forte limitazione del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, atteso che le autorità competenti di uno Stato membro eseguono i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro soltanto se i presupposti della confisca previsti in quello Stato coincidono con quelli applicati dal proprio o... _OMISSIS_ ...F|
Correlativamente, in riferimento all’applicazione della Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, che attua il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, si sottolinea che occorre coordinare meglio le norme relative ai poteri estesi di confisca e le disposizioni sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Il documento dell’esecutivo europeo rileva pure la seria limitazione prevista dalla Decisione quadro 2006/783/GAI che, come si è già notato, si applica soltanto alle decisioni di confisca prese nell'ambito di un procedimento penale, con la conseguente esclusione di tutti i procedimenti non-penali che pure sono previsti negli ordinamenti di numerosi Stati membri e che sono fondati su poteri analoghi a quelli previsti dalla Decisione quadro 212/2005. Peraltro, nel rilevare ciò, la Commissione non manca di notare che tali peculiari procedure si stanno rivelando efficaci strumenti di aggressione... _OMISSIS_ ...lleciti nella disponibilità della criminalità organizzata.

Alla luce di tali incongruenze e ritardi, si sottolinea la necessità di riformulare complessivamente il quadro normativo dell’Unione, al fine di razionalizzarlo ed aggiornarlo. Si auspica, in particolare, l’estensione di alcuni concetti giuridici, nonché l’introduzione di nuove norme per allargare le condizioni alle quali collegare l'applicabilità della confisca.

E ciò, tenendo nel debito conto le esigenze di adeguata tutela dei diritti fondamentali (come il diritto alla proprietà ed il diritto di avvalersi di adeguati mezzi di ricorso).

Quanto al contenuto delle innovazioni da inserire nella legislazione europea, la Commissione ritiene utile:


estendere il ricorso alle procedure di confisca sganciata dal processo penale (non conviction based confiscation), così recependo le indicazioni emerse in tal senso da numeros... _OMISSIS_ ...rumenti di soft-law;
introdurre una nuova fattispecie di reato penale per "ingiustificato" possesso di beni;
garantire il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco e di confisca anche nel caso in cui questi si basino su procedure non applicabili nello Stato di esecuzione (p.es. procedure di confisca civile, procedure fondate sull'uso esteso dei poteri fiscali);
estendere il campo di applicazione della confisca obbligatoria anche al caso di condanna per ingenti profitti derivanti da alcuni reati gravi commessi da gruppi della criminalità organizzata;
obbligare gli istituti di credito a fornire informazioni sui conti correnti bancari.

Inoltre, dal punto di vista della cooperazione, la Commissione ritiene che gli Stati membri debbano istituire gli Asset Recovery Offices, ovvero uffici che si occupino di rintracciare i beni provento di reato, i quali dovrebbero anche o... _OMISSIS_ ...laborare nelle procedure di confisca, assicurare una corretta gestione dei beni sequestrati e fungere da punto di contatto per le attività di confisca a livello nazionale [3].

Infine, la Commissione indica le priorità fondamentali che dovrebbe perseguire l’Unione nell’implementare una strategia efficace finalizzata ad assicurare l’obiettivo che “il crimine non paghi”. Si tratta di un elenco di dieci punti fondamentali, ispirati principalmente all’incremento della cooperazione, all’armonizzazione della normativa, alla costituzione di uffici specializzati, alla rimozione degli ostacoli pratici ed alla realizzazione di un programma formativo comune per gli operatori del settore [4].