L'armonizzazione della legislazione degli Stati membri: la confisca allargata

La sproporzione tra il valore del bene rispetto all’ammontare del reddito legittimo viene indicata come una specifica circostanza esemplificativa della plausibile origine illecita del bene, anche se si richiede sempre il raggiungimento di una “piena convinzione” dell’organo giudicante sulla base di “fatti circostanziati”. Tuttavia, in tale caso, l’accertamento di siffatta circostanza consente la pronuncia della confisca anche in riferimento ad attività criminose successive alla condanna per uno dei reati indicati al comma 1.

Particolarmente importante appare, inoltre, la possibilità di estendere la confisca ai beni formalmente detenuti dai soggetti più vicini al reo [1].

E’ importante rilevare che la Decisione quadro non prevede la necessaria introduzione dell’inversione dell’onere della prova per facilitare l’applicazione dei poteri estesi di confisca.

Infatti... _OMISSIS_ ...edendosi la prova del nesso pertinenziale tra ciascun bene e uno specifico reato, si prevede che il giudice pronunci la confisca soltanto quando “sia pienamente convinto” dell’origine illecita del bene sulla base di “fatti circostanziati”.

Tale richiamo, dunque, esclude la possibilità di fondare la confisca sulla base di meri sospetti, essendo necessari elementi che assumano per lo meno la dignità di indizi. Ciò non vuol dire che l’accusa debba necessariamente provare i crimini dai quali provengono i beni, ma che essa abbia l’onere di fornire sufficienti elementi (fatti circostanziati) dai quali emerga che i beni non siano stati acquistati in maniera lecita.

E’ opportuno notare, anche ai fini di un’eventuale considerazione in chiave interpretativa delle disposizioni della Decisione quadro, che il provvedimento, nel descrivere le caratteristiche della confisca allargata, usa l’espres... _OMISSIS_ ..., all’evidente scopo di sottolineare che i poteri estesi di confisca descritti all’art. 3, n. 2, devono essere intesi come uno standard minimo comune alle legislazioni degli Stati membri, non escludendosi che le singole legislazioni prevedano poteri più estesi [2].

Così richiamate le caratteristiche fondamentali dei poteri estesi di confisca introdotti dalla Decisione quadro, si deve sottolineare che si tratta di poteri particolarmente penetranti, che incidono considerevolmente sulla tradizionale architettura del processo penale. Sicché, il legislatore europeo, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra le finalità di tutela sociale e le esigenze di certezza e di tutela dei diritti individuali, ha limitato l’operatività di tale strumento al contrasto di quelle forme di criminalità tradizionalmente produttive di ingenti profitti o, comunque, fonte di particolare allarme sociale.

Infatti, l’applicazion... _OMISSIS_ ...a allargata presuppone una condanna per reati di criminalità organizzata, riciclaggio e per reati di terrorismo, puniti con pena massima compresa almeno tra 5 e 10 anni, tenendo così conto dell’esigenza di giungere ad un bilanciamento tra le esigenze di efficienza nel contrasto al crimine e la tutela delle garanzie individuali.

Peraltro, proprio a rimarcare la circostanza che la semplificazione degli standard probatori non può incidere sulle fondamentali garanzie processuali, l’art. 4 prevede espressamente che ciascuno Stato membro debba adottare le misure necessarie ad assicurare che le persone sottoposte ai procedimenti di confisca dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.

Tanto premesso, pur essendo vero che l’applicazione della confisca allargata presuppone una condanna penale, è significativo che la Decisione quadro abbia voluto chiarire che gli Stati membri abbiano la possibilità di p... _OMISSIS_ ...le strumento, fondato sull’utilizzazione di presunzioni e standard probatori ridotti, sia applicabile anche ad esito di “procedure diverse dalle procedure penali” [3].

In altri termini, il legislatore europeo, è consapevole che gli strumenti del diritto penale classico sono spesso inefficaci contro l’accumulo e la gestione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali, come pure tiene in considerazione il fatto che gli ordinamenti di numerosi stati membri prevedono già delle forme di confisca “estesa” in procedure parapenali o extrapenali (si pensi alla civil confiscation di Irlanda e Gran Bretagna ed alle misure di prevenzione patrimoniali italiane). Conseguentemente, con la clausola appena richiamata, non ha voluto escludere tali importanti strumenti giuridici dal circuito del mutuo riconoscimento e della cooperazione giudiziaria, includendoli così nella più vasta nozione europea di confisca alla... _OMISSIS_ ...CRLF| Tuttavia, non è chiaro se anche nelle procedure extrapenali, riguardanti esclusivamente la pretesa di sanzione patrimoniale, sia comunque necessario acquisire il dato obiettivo della condanna per determinati reati, atteso che l’art. 3 comma 4 della Decisione quadro fa riferimento alla circostanza che tali procedure non penali siano comunque finalizzate a privare “l’autore del reato” del godimento di un determinato bene.

Si tratta di una disposizione analoga a quella già prevista dalla Convenzione di Strasburgo, ove si contempla la possibilità che la confisca sia pronunciata anche all’esito di procedure giudiziarie non finalizzate all’affermazione della responsabilità penale.

Infatti, tale trattato stabilisce che la cooperazione giudiziaria per l'applicazione della confisca e dei connessi strumenti di collaborazione giudiziaria possa essere attivata indipendentemente dall’esistenza di un proce... _OMISSIS_ ... finalizzato alla condanna per una determinata fattispecie di reato, atteso che si ritiene sufficiente che l’ordine sia stato reso con una decisione giudiziaria della parte richiedente che, pertanto, non deve avere necessariamente le caratteristiche del procedimento penale [4].