Il mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca

uo;efficace attuazione di qualsiasi procedura giudiziaria finalizzata all’individuazione ed alla confisca dei proventi illeciti della criminalità organizzata, presuppone la realizzazione di due condizioni:


la possibilità di disporre di adeguati mezzi di ricerca e tutela della prova
la possibilità di adottare adeguati strumenti di cautela preventiva, finalizzati ad impedire la dispersione dei beni sottoponibili a confisca.

Conseguentemente, premesso che quasi tutti gli ordinamenti degli stati membri sono già dotati o si doteranno di tali mezzi, avendo l’obbligo di adeguare le proprie legislazioni agli obiettivi proposti dalla Decisione quadro sulla confisca del 2005, si pone il problema operativo di garantire la circolazione e l’efficacia di tali strumenti processuali nell’ambito dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Per rispondere a tali esigenze... _OMISSIS_ ...ha adottato la Decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Come rivela immediatamente l’intestazione, la finalità perseguita è quella di ottenere il reciproco riconoscimento delle decisioni di sequestro probatorio, emanate dall’autorità giudiziaria in base al diritto interno, per prevenire qualsiasi operazione volta a distruggere, spostare trasformare, trasferire o alienare beni che potrebbero rilevare come prova o essere oggetto di confisca.

Risulta evidente pertanto il limite operativo e l’incongruenza del provvedimento, il cui effetto è quello di applicare la categoria del mutuo riconoscimento alla sola fase cautelare, lasciando così ai meccanismi tradizionali della cooperazione giudiziaria il trattamento successivo del bene e la disciplina del riconoscimento dell’eventuale decisione ... _OMISSIS_ ...n risultati sicuramente meno rapidi ed efficaci nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Si tratta di un’incoerenza verosimilmente dovuta alla diffidenza verso uno strumento come la confisca, particolarmente invasivo nella sfera patrimoniale dei cittadini e talvolta applicato in alcuni ordinamenti nazionali mediante procedure ritenute poco garantiste.

Resosi conto dell’illogicità della scelta e della potenziale impasse operativa, il legislatore europeo ha promosso una ulteriore Decisione quadro, finalizzata ad individuare, anche in materia di confisca, degli standard comuni minimi, rispettosi del bilanciamento tra esigenze di efficienza e di garanzia.

Si tratta della Decisione quadro 783/GAI, approvata il 6 ottobre 2006 [1], che introduce il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, prevedendo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni ... _OMISSIS_ ...se da un tribunale di un altro Stato membro, competente in materia penale.

Anche in tale caso, come nelle altre decisioni quadro, il rispetto delle esigenze garantiste è proclamato dall’art. 1 comma 2, ove si ribadisce l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

Successivamente, il provvedimento, dopo avere definito la nozione di confisca [2], ne precisa l’oggetto, statuendo che la misura ablativa possa ricadere su un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene (art. 2 d).

Vengono poi fissati i requisiti minimi del provvedimento da eseguire, prevedendosi che in esso il bene da confiscare sia qualificato come:


1) il prodotto di un reato o come un bene che sia equivalente,... _OMISSIS_ ...parte, al valore di tale prodotto;

2) lo strumento di tale reato;

3) passibile di confisca a seguito dell’applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI;

4) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

E’ interessante notare che l’art. 2 lett. a, prevede che il provvedimento che dispone la confisca debba essere pronunciato a seguito di un “procedimento penale”, così discostandosi da quanto previsto dall’art. 3 n. 4 della Decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato del 2005, ove si consente la confisca allargata anche ad esito di procedure diverse da quelle penali.

Peraltro, al... _OMISSIS_ ...o;considerando” della Decisione quadro, si precisa che il provvedimento mira al mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca di “beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata”.

Sembra, dunque, che la circolazione delle decisioni di confisca nello spazio giuridico europeo sia ristretto ai soli provvedimenti adottati in seguito a un processo penale in senso stretto e ad una condanna, con l’esclusione di quei provvedimenti resi nell’ambito di procedure giudiziarie che prescindono da una condanna penale, come le misure di prevenzione italiane o il civil forfeiture inglese [3].

Rimane pertanto un’evidente incongruenza di fondo nel quadro della legislazione europea in materia di confisca allargata: la Decisione quadro del 2005 prevede che gli Stati membri possano ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato del g... _OMISSIS_ ...ni di provenienza illecita; tuttavia, il provvedimento ablativo emesso dal giudice nazionale a conclusione di tali procedimenti non rientra tra quelli per cui è possibile chiedere mutuo riconoscimento nell’ordinamento giuridico di un altro stato membro.

Ovviamente per tali peculiari procedure finalizzate alla confisca, sganciate dal processo penale (o, comunque, dalla necessità di una pronuncia di condanna), sempre più diffuse nelle legislazioni penali europee ed extraeuropee, saranno attivabili gli ordinari canali di cooperazione giudiziaria internazionale.

In particolare, come si è già notato nei paragrafi che precedono, la possibilità di riconoscere efficacia in sede di rogatoria internazionale ai provvedimenti emessi nell’ambito di tali procedimenti è espressamente prevista dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 [4]; mentre la Decisione quadro 2005/212/GAI, prevedendo espressamente che gli stati membri possano adottare siff... _OMISSIS_ ...extrapenali, non può che prevedere implicitamente la possibilità di fornire assistenza e cooperazione giudiziaria internazionale nell’ambito di tali procedimenti.

Tornando al mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca pronunciate nell’ambito di un processo penale, va osservato che, con tecnica analoga a quella utilizzata in materia di mandato d’arresto europeo, l’art. 6 della Decisione quadro supera il principio della doppia incriminazione.

Si stabilisce, infatti, che non si debba verificare il predetto requisito quando la decisione di confisca di cui si chiede il riconoscimento consegua alla condanna per una serie di gravi reati [5], puniti con pena detentiva della durata massima di almeno tre anni.