Responsabilità dei danni provocati dalle acque pubbliche e risarcimento ai privati (art. 2051 Cod. Civ.)

DEMANIO E PATRIMONIO - ACQUE - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'individuazione in appello degli specifici obblighi connessi alla riferibilità dei beni al demanio idrico alla Regione non introduce un nuovo tema di indagine rispetto alla domanda di risarcimento semplicemente fondata sulla competenza regionale sulle opere idrauliche

I proprietari di fondi latistanti ad un corso d'acqua sono obbligati ex art. 12 R.D. 523/1904 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa ex art. 2 R.D. cit. provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Spetta alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente resp... _OMISSIS_ ...a stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione, salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Qualunque sia la ricostruzione dogmatica che si voglia seguire con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., - e cioè, come responsabilità oggettiva ovvero come responsabilità aggravata, caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, che pone a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, secondo l'opzione che appare preferibile - è indubbio che l'accertamento della responsabilità del custode postula l'esistenza di un nesso causale tra la cosa e il danno; mentre solo la dimostrazione del fortuito, che attiene al merito della controversia, degraderebbe la cosa a semplice "occa... _OMISSIS_ ...esso danno.

La proprietà, e in generale anche la proprietà demaniale marittima, è diritto pieno: tutti i relativi poteri, facoltà e funzioni non espressamente delegati ad altri rimangono allora in capo al proprietario, con le relative responsabilità.

Spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.


DEMANIO E PATRIMONIO - ACQUE - RESPONSABILITÀ CIVILE - CASO FORTUITO

Una piovosità superiore alla media non integra il caso fortuito che esclude, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità civile dell'ente per i danni derivanti dall'allagamento dei beni di cui è custode.

Il fatto che l'impianto idrovoro sia stato oggetto di furti ed atti vandalici, non esonera il Consorzio di Bonifica da responsabilità per danni derivanti dall'allagamento qualora l'Ente no... _OMISSIS_ ...to per porre rimedio ai danni arrecati all'impianto.

Un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita "alluvionale" non costituisce un evento di forza maggiore idoneo, di per sé, ad escludere la responsabilità in caso non sia stato tenuto in buono stato di manutenzione un fossato. Infatti, per "caso fortuito" deve intendersi un avvenimento imprevedibile, imponderabile, tale da configurarsi come fattore determinante in modo autonomo dell'evento (il danno). Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria, anche se non frequente, non è, quindi, sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto, volendo, può essere prevista in base alla comune esperienza.

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da acc... _OMISSIS_ ...agine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.

La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore.

In tema di responsabilità civile per danni ad immobili da acque piovane, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del caso fortuito a condizione che si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se l'ente preposto avesse provveduto alla predispos... _OMISSIS_ ... quanto necessario per lo smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attività ed alle regole dell'arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza, a contenere la furia delle acque.

Affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.

L'accertamento del fortuito, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) rifer... _OMISSIS_ ... specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.

Ai sensi dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per opere idrauliche, compete all'ente convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Con riguardo a danni derivanti da inondazioni, grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo.

Compete all'ente convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia d... _OMISSIS_ ...à da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita (nella specie, appartenente al demanio idrico) e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Con riguardo a danni derivanti da inondazioni, grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo, a dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito.

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in c... _OMISSIS_ ...al momento dell'evento atmosferico.

L'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di "calamità naturale" espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno sono stati causa o concausa.

Nel caso delle precipitazioni atmosferiche l'accertamento del fortuito dev'essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.

Affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causa... _OMISSIS_ ... dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la L. 996/1970 e poi la L. 225 cit.), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezi... _OMISSIS_ ...dibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici.

Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale.

Per aversi 'caso fortuito' occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento les... _OMISSIS_ ...ossa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Ne consegue che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito, ma solo a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato.

Deve ritenersi che fenomeni piovosi di notevole e persistente intensità, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non possono inglobarsi nel concetto di caso fortuito o forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore.

Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente, di per sé solo, a configurare l'esimente del caso fortuito o forza maggiore, in quanto ... _OMISSIS_ ...la prevedibilità in base alla comune esperienza. In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità è da identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". Ciò significa che, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso.

È indubitabile che il ... _OMISSIS_ ...eressato da significativi cambiamenti climatici, che hanno reso sempre più ricorrenti ed intensi i fenomeni di precipitazioni piovose, con connotazioni tali da imporre una rivalutazione dei dati statistici del passato, non più idon...


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