Avendo il P.I.P. approvato, per espressa disposizione di legge, valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi dell’art. 17 della legge 1150 del 1942, allo scadere del termine di efficacia decennale il Comune consuma il proprio potere espropriativo, mentre la destinazione d’uso delle aree già impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina.