AREE NON EDIFICABILI

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Determinazione dell' indennità di espropriazione e di occupazione legittima tramite il criterio dei V.A.M.

Per l'espropriazione di un terreno agricolo, la relativa indennità definitiva di esproprio è determinata in base al criterio del valore agricolo medio (VAM) del suolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi (VM), legittimamente realizzati, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

Indennità di espropriazione di aree non edificabili: criterio indennitario

Per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011, che ha rilevato che il criterio del valore tabellare, previsto per i suoli agricoli e per quelli non aventi vocazione edificatoria, prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, e perciò ha carattere astratto, ed elude il "ragionevole legame" col valore di mercato del bene occupato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di ...

Indennità di espropriazione: ambito ed effetti dell'incostituzionalità del VAM, valore agricolo medio

Non tutte le disposizioni normative involgenti i VAM possono ritenersi coinvolte e travolte dalla pronuncia della Consulta (n. 181/2011), dovendosi in particolare ritenere sopravvissute quelle concernenti l'indennità aggiuntiva ad essi parametrata, disposizioni queste dotate di funzione riparatrice autonoma rispetto all'indennità di esproprio, in quanto poste a tutela di diritti, quale quello al lavoro, pure contemplati dall'ordinamento giuridico e dotati di rilevanza costituzionale.

Marginalizzazione del sistema VAM nella giurisprudenza e nella legislazione

Alla progressiva valorizzazione dei terreni inedificabili si è affiancata, a partire dagli stessi anni 90’, tutta una serie di pronunce giurisdizionali, che hanno dimostrato l’incompatibilità proprio sotto il profilo logico giuridico, della loro valutazione mediante un meccanismo indennitario penalizzante (art. 40 T.U.Es.) con il mutato quadro normativo-costituzionale che si era via via determinato.

La declaratoria di incostituzionalità del sistema VAM

Con la fondamentale sentenza 181 del 10 giugno 2011 la Consulta ha formalizzato l'ineludibile principio che non è possibile operare il giusto bilanciamento “del diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare” senza tener conto “per la determinazione dell'indennizzo, del valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge”.

La nuova indennità per le aree inedificabili dopo la sentenza Corte cost. 181/2011

La sentenza 181/2001 ha resistito alla tentazione di fornire suggerimenti al legislatore sulle disposizioni da emanare in luogo di quelle dichiarate incostituzionali, preferendo piuttosto riprodurre anche nel settore indennitario i principi della convenzione europea, entrata di prepotenza nel nostro ordinamento, nonché ricordarne l’inderogabilità comportante l’obbligo, per lo stesso legislatore, di uniformarsi ai criteri di determinazione della riparazione dalla stessa enunciati ed applicati.

Ricerca del valore di mercato delle aree inedificabili a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei VAM

Il valore del fondo privato, ove se ne renda necessaria l’espropriazione, pur quando destinato ad utilizzazioni pubblicistiche, deve essere commisurato nei margini consentiti dalle scelte urbanistiche, individuando quella più proficua che avrebbe potuto avere in condizioni di ordinarietà.

Fattispecie speciali di aree inedificabili ai fini indennitari: cave ed attività estrattive

Siccome la cava non è un tertium genus di destinazione rispetto al binomio delle aree edificabili-non edificabili, nulla può impedire ai proprietari espropriati di invocarne la ricognizione legale, stabilita dal combinato disposto degli art. 32 e 37, commi 3 e 4 TU e richiedere la determinazione dell’indennità sulla base del prezzo che l’immobile avrebbe in una libera contrattazione, per effetto dell’una o dell’altra classificazione, senza tener conto delle particolari capacità estrattive.

Assenza di potenzialità edificatorie ai fini indennitari: la categoria dei fondi agricoli

Il mancato rinvenimento nell’immobile di qualsiasi indice idoneo a farne prevedere una qualche suscettività edificatoria dava luogo ad un’autonoma e contrapposta categoria di fondi, denominati dagli operatori del settore e dalla giurisprudenza “agricoli” o” rustici”; nel cui ambito vennero via via accomunati tutti quelli che, per una qualsiasi ragione, non potevano farsi rientrare nell’altra, principale e più privilegiata, categoria, quali che ne fossero le caratteristiche.

L'utilizzo del valore di stima agricolo medio (VAM) per determinare l'indennità di esproprio

La L. 865/1971, pur mantenendo un criterio unico di stima, ripudiava il collegamento con il valore di mercato commisurando l’indennità a quello agricolo medio (VAM), dei terreni di cultura pari a quelle effettivamente praticate sul terreno da valutare (o al valore agricolo medio della cultura più redditizia per le aree edificabili con l’aggiunta del valore delle opere esistenti per quelle già edificate): rimettendone il reperimento con cadenza annuale ad un’apposita commissione provinciale.

I tentativi di superamento del sistema VAM

Una ragione per cui l’ingresso del meccanismo dei VAM non ha trovato particolari opposizioni è consistita nella peculiare interpretazione ed applicazione secondo cui esso dovesse regolare soltanto il subprocedimento di stima di determinazione dell’indennità provvisoria ex art. 12 della legge Pisanelli, in cui l’autorità si limitava ad accertare in sede di prima quantificazione sul sul piano di fatto la coltura effettivamente praticata sul fondo.

Categorie di aree e beni sottoposti a vincoli di inedificabilità dalla legge

Con la razionalizzazione attuata dal T.U. espropri (d.p.r. 327/2001), sussistono soltanto due (contrapposte) categorie di aree, la prima caratterizzata dalle “possibilità legali di edificazione”, e la seconda per converso, “da vincoli di inedificabilità assoluta”.

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