La responsabilità della P.A. sugli edifici comunali

Tutti i rilievi svolti in materia di strade e marciapiedi hanno preso le mosse da un comune denominatore: le grandi dimensioni di tali strutture.

Come noto, è stata proprio l’estensione della rete viaria a rappresentare il maggiore ostacolo all’applicazione - sic et simpliciter - dell’art. 2051 c.c. alla p.a. e quindi anche al Comune.

Viceversa, per quanto grande possa essere, un edificio comunale non pone i problemi di “uso diffuso e generalizzato da parte dei terzi”, né di “dimensioni tali da impedire un efficace controllo sul bene stesso”.

Difatti, l’accesso agli edifici comunali e pubblici è normalmente tutt’altro che libero, quanto piuttosto limitato ad orari e condizioni che consentono, in capo all’ente responsabile, un efficace controllo di chi vi acceda e di ciò che avviene all’interno.

Pertanto, ove si verifichi un danno dovuto, ad esempi... _OMISSIS_ ...za di manutenzione dello stabile comunale, è difficile - se non impossibile - invocare efficacemente, da parte dell’amministrazione comunale, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. e l’inserimento della fattispecie nell’alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c., per violazione di un generico neminem laedere, con i conseguenti e noti effetti di inversione dell’onere probatorio (con il danneggiato che dovrà dimostrare la sussistenza dell’insidia o trabocchetto).

Difatti, in merito a tale espressione della responsabilità del Comune ex art 2051 c.c., la Corte di Cassazione, in una sentenza già riportata nelle pagine precedenti, ha affermato il seguente principio: «L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. (nei confronti dalla p.a. o del gestore) non è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito al... _OMISSIS_ ...etto da parte della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest’ultima comunque non ravvisabile ove si tratti di edificio.

Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento - possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la p.a. (od il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale» [1].

La vicenda era relativa alla caduta di una donna, all’interno di un palazzett... _OMISSIS_ ...omunale, a causa di un rialzo della pavimentazione. La Suprema Corte ha ivi rinvenuto un’ipotesi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, posto che il Comune si era difeso non fornendo la prova liberatoria di cui all’art. 2051 c.c., ma rilevando solo che il bene era di notevoli dimensioni, utilizzato dai terzi in maniera indistinta e - pertanto - non controllabile.

Rilevato, viceversa, che un edificio non può essere mai di dimensioni tanto notevoli da escludere la custodibilità dello stesso, e affermato pertanto che il Comune era custode del palazzetto dello sport in questione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito e richiesto al giudice del rinvio di adeguarsi al suindicato principio.

Ancora, sempre nel merito della responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. per danni cagionati da edifici, pochi anni or sono è giunta al vaglio della Corte di Cassazione una vicenda relativa alla richiesta di risarci... _OMISSIS_ ... patiti da un utente di una Pretura abruzzese, caduto a causa del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana infiltratasi.

Ivi la Corte, affermato che il Comune è custode dell’edificio in questione, accertato - sulla base delle testimonianze raccolte dai giudici del merito - che l’acqua piovana avesse effettivamente reso scivoloso il pavimento, rileva che «nella specie, il giudice, pur riconoscendo che la caduta costituì diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta dalla strada (derivando la potenzialità dannosa della cosa da un fattore esterno), ha ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l’evento, ossia si fosse inserito nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra. Comportamento costituito da scarsa attenzione e mancata accortezza, difforme rispetto a quello degli altri astanti (... _OMISSIS_ ...imonianza) che s’erano trovati nelle medesime condizioni.

Tuttavia, così argomentando, la sentenza (...) non ha affatto stimato se l’infortunato stesso avesse fatto un uso anormale della cosa, così singolare da non poter essere neppure prevedibile nell’ordinarietà delle cose. Né ha valutato se il comportamento colposo del danneggiato, benché inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, potesse, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma primo, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato.

Al contrario, è lo stesso giudice a porre in evidenza (incorrendo in una palese contraddizione) che in quelle particolari condizioni climatiche s’era provveduto a spargere della segatura sul pavimento: circostanza, questa, sign... _OMISSIS_ ...atto che il custode dei locali avesse percepito la pericolosità dei luoghi e l’elevata probabilità che il pavimento potesse assumere potenzialità dannosa per gli astanti» [2].

L’importanza della presente pronunzia, oltre che nella generale affermazione di custodibilità dell’edificio da parte dell’ente pubblico (rilievo peraltro dato quasi per scontato), risiede nelle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte in termini di concorso colposo del danneggiato.

Dalle affermazioni della Corte di Cassazione si deduce, senza margini di dubbio, che il custode dell’edificio, seppure consista in un soggetto pubblico, non può limitarsi a intervenire in via non risolutiva della situazione di pericolo: in altre parole occorre, per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il custode comunale, ove rilevi la pericolosità della res nella sua peculiare conformazione (nella specie, pericolosità data dalla presenza di... _OMISSIS_ ...sul pavimento della locale Procura), segnali accuratamente la situazione di pericolo e non si limiti ad effettuare interventi marginali (come lo spargimento della segatura sull’acqua), poiché non è affidandosi alla diligenza altrui che si può escludere la propria responsabilità per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia.