Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la terza fase

Accanto all’orientamento sopra riportato, da più parti ritenuto maggioritario, se ne è sviluppato un altro, che rispetto a quanto illustrato nel precedente paragrafo presenta diversi elementi di accostamento, ma anche di differenziazione.

Il riferimento è a quella che nelle pagine precedenti, in merito alla possibilità dell’estensione della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia agli enti pubblici, è stata definita “terza fase giurisprudenziale”.

Secondo tale esaminanda impostazione, la p.a. sarebbe genericamente imputabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza preventive esclusioni della responsabilità ivi disciplinata in ragione della estensione o dell’utilizzo dei beni attraverso i quali si sia determinato il danno per il terzo; responsabilità condizionata dalla possibilità concreta di controllo e vigilanza.

Come evidente, tale orientamento si caratterizza per il rilievo ... _OMISSIS_ ... assume il carattere oggettivo della responsabilità, a scapito degli aspetti “soggettivi” propri del custode e della res.

L’aprioristica affermazione - caratteristica dell’orientamento di “seconda fase” - della “non custodibilità” di alcuni beni appartenenti alla p.a. (ad es. le strade demaniali) in ragione delle caratteristiche loro proprie, sarebbe irrilevante secondo tale orientamento, per cui l’applicabilità della norma in esame sarebbe condizionata, soltanto, al concreto accertamento della possibilità di controllo e vigilanza da parte dell’ente pubblico sul bene.

Si riporta, qui di seguito, una recente pronunzia della Corte di Cassazione che può chiarire quanto argomentato sinora: «La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia pos... _OMISSIS_ ...re sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa.

In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla p.a. a rendere pericolosa la strada medesima» [1].

Vale a dire: non si escluda l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla p.a. preventivamente, in ragione dell’appartenenza della res alla categoria dei beni demaniali - come le strade, appunto - di indiscriminata utilizzazione da parte dei terz... _OMISSIS_ ... estensione. Piuttosto, si valuti la concreta “sorvegliabilità”, ossia la possibilità per l’ente gestore, nel caso specifico ed in relazione al contesto giuridico-fattuale, di controllare che il bene non presenti situazioni di rischio o di potenziale danno per i terzi che vi entrino in contatto.

Tale orientamento, richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/99 [2], appare - più che autonomo indirizzo e orientamento a sé stante - un’evoluzione di quanto rappresentato nelle pagine precedenti, ossia della cosiddetta “seconda fase giurisprudenziale”.

Attraverso la giurisprudenza che ha affrontato, anche in maniera comparativa, gli elementi caratterizzanti i suindicati orientamenti, se ne può dedurre che punto focale dell’analisi è dato proprio dal concetto di custodia.

Come rilevato nel precedente capitolo, il rapporto di custodia non sussiste solo in conseguenza della prop... _OMISSIS_ ...itolarità di un diritto reale sul bene; la Corte di Cassazione ha a più riprese affermato una sorta di “decontrattualizzazione” del rapporto custodiale, inteso come rapporto prevalentemente fisico, di materiale disponibilità, non occasionale ed effettivo, ancorato ad un presupposto certamente giuridico, ma non necessariamente contrattuale [3].

Ancor più precisamente, la Corte di Cassazione ha sancito che «è dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di “governo della cosa”. La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa, (ad esempio il conduttore o il concessionario).

... _OMISSIS_ ...otere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Solo così intendendo il contenuto della custodia, si da ragione del criterio di imputazione costituito dalla relazione di custodia tra il soggetto custode e la cosa che ha prodotto il danno» [4].

La Suprema Corte, nella pronunzia sopra riportata, ha inteso ridare centralità, nell’indagine sulla responsabilizzazione della p.a. ai sensi dell’art. 2051 c.c., non più al bene, ma al rapporto tra custode e bene.

In questo senso la fondamentale novità tra la “seconda” e la “terza fase giurisprudenziale” di cui si sta trattando, ossia nel senso di un approccio ancor più attento alla concreta possibilità che il bene, produttivo di danno, sia c... _OMISSIS_ ...F|
«Poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l’oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo» [5].

Da subito, la Corte di Cassazione individua il rischio - ove tali principi siano estremizzati - di inserire elementi di soggettivizzazione nella responsabilità ex art. 2051 c.c., a fronte delle conclusioni oggettivistiche cui è giunta la più risalente giurisprudenza di legittimità e di merito.

Sul punto, nella medesima pronunzia di cui ai precedenti riferimenti, la Corte di Cassazione così si esprime: «Va qui, specificato che, attraverso questa analisi del concetto di “custodia” nel suo conten... _OMISSIS_ ...otere di governo” della cosa, non si vuole reintrodurre in modo surrettizio, un elemento di soggettività della responsabilità ex art. 2051 c.c., inserendolo nell’elemento della custodia, da cui discenderebbe che il custode, che avesse tuttavia controllato senza colpa, sarebbe esente da responsabilità per il danno verificatosi. Non vi è dubbio, come sopra detto, che il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa danneggiante, e quindi secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva» [6].

Ciò premesso, non resta che riaffermare il carattere oggettivo della responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c.; difatti, rileva la Suprema Corte, «ciò comporta che la possibilità o meno del potere di controllo va egualmente accertata in termini oggettivi nello specifico caso di pr... _OMISSIS_ ...a. Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della p.a., ai sensi dell’art. 2051 c.c. Indici sintomatici dell’impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l’uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti; ma tali elementi non attestano in modo automatico l’impossibilità di custodia.

La possibilità o l’impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l’applicabilità o la non applicabilità dell’art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell’art. 2051 c.c., per mancanza ... _OMISSIS_ ...costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.» [7].

La Corte di Cassazione, in tali pronunzie [8], ribadisce il carattere oggettivo della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., dissipando dubbi e “spegnendo sul nascere” eventuali focolari di ritorno ad elementi soggettivizzanti.

Come anticipato supra, con tali pronunzie la Suprema Corte ha sottolineato l’importanza, nell’individuazione della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, della custodia stessa.

Rispetto agli elementi caratteristici del bene, come la loro estensione e la loro collocazione, ai fini del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia rappresenterebbe un antecedente logico e fattuale; pertanto, la circostanza che il bene produttivo di danno per il terzo fosse di notevoli ... _OMISSIS_ ...ollocato in una posizione che ne determinasse l’impossibilità di un efficace controllo, non può essere altro che - per l’appunto - una circostanza incidente sulla controllabilità, su un elemento costitutivo della custodia.

In altre parole, le caratteristiche del bene non possono essere di per sè elemento costitutivo della responsabilità, in maniera diretta.

Come evidente, la differenza è sottile, ma non priva di effetti.

Addivenendo al “secondo orientamento”, è sufficiente per l’ente pubblico provare (o meglio: allegare) le notevoli dimensioni del bene produttivo di danno per vedersi così escludere - ipso facto - l’applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.. Viceversa, con riferimento al “terzo orientamento”, fatti salvi i principi sempre validi in tema di caso fortuito, il medesimo ente pubblico avrà l’onere di provare la non sussistenza del rapporto di cu... _OMISSIS_ ...squo;allegazione degli elementi caratteristici del bene: ciò premesso, sarà la valutazione del giudice a chiarire se, in ragione delle caratteristiche del bene, il rapporto di custodia sussista o meno.

Ancora una volta, le argomentazioni della Corte di Cassazione possono efficacemente chiarire quanto sin qui riportato: «Figura sintomatica della possibilità dell’effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all’interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4). Infatti la localizzazione della strada all’interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza cos... _OMISSIS_ ...del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale» [9].

Tale orientamento, già richiamato dalla Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza n. 159/99, ha il notevole merito di non escludere automaticamente la responsabilità della p.a. per il solo fatto delle “caratteristiche del bene”, lasciando al giudice la valutazione sulla concreta sussistenza del rapporto di custodia.

Una volta affermato che il rapporto di custodia sia sussistente, solo il caso fortuito, in coerenza con il dato testuale dell’art. 2051 c.c., potrà escludere la responsabilità dell’ente pubblico per i danni cagionati dalla cosa in custodia.

Ove viceversa sia affermata l’insussistenza del rapporto di custodia, il danneggiato potrà trovare tutela solo nell’art. 204... _OMISSIS_ ...te le note conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio, che non potranno in alcun modo venire disapplicate: «ove l’oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l’art. 2051 c.c...