La notificazione degli atti nelle ipotesi di litisconsorzio necessario

Affinché il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria venga ad esistenza occorre che questo sia ritualmente notificato al contribuente.

Infatti tale procedura non mira semplicemente a rendere il destinatario edotto circa la pretesa fiscale (o financo meramente sanzionatoria ), ma è indispensabile al fine di completare il procedimento amministrativo che dà vita al provvedimento adottato.

Infatti, «l'atto di imposizione, in tanto esiste, ed esplica effetti giuridici, in quanto sia notificato al destinatario».

La vicenda riporta, in parte qua, il discorso sulla solidarietà tributaria. Come noto, in passato era stata elaborata la teoria della "mutua rappresentanza". Alla luce dell'intervento abrogativo operato dalla Consulta è da escludersi che l'istituto della c.d. "supersolidarietà" possa risultare utile alla soluzione del problema.

Parte della dottrina ritiene che, essend... _OMISSIS_ ...nto amministrativo (in ispecie quello tributario) un atto avente natura recettizia, è essenziale che questo venga notificato a dei «destinatari prestabiliti e singolarmente individuati, restando a tal fine irrilevante la sussistenza di un vincolo solidale tra soggetti coobbligati».

Difatti, la notificazione «costituisce adempimento indefettibile per l'azionabilità della pretesa nei confronti del contribuente, indipendentemente dall'esistenza di un legame di solidarietà tra coobbligati».

Accedendo alla tesi tradizionale per la quale le ipotesi di solidarietà tributaria non danno luogo ad un giudizio necessariamente litisconsortile, in quanto al creditore (qui l'Ente impositore) spetta «la facoltà di rivolgersi a sua scelta, ad uno solo o a più di uno, o anche, ma non necessariamente, a tutti i soggetti legati da tale vincolo [solidale, n.d.r.] al fine di meglio essere garantito ed ottenere il pagamento del dovu... _OMISSIS_ ...ra l'Amministrazione non è tenuta a notificare a tutti l'atto impositivo.

Ebbene, traendo spunto dal caso di specie, una parte della dottrina solleva la seguente questione: «se in caso di atto stipulato tra vari soggetti l'ente impositore non procede accertativamente, entro il termine decadenziale prestabilito, nei confronti di tutti, l'attività accertativa resta vanificata in toto (è inutiliter data, secondo la classica espressione usata dai processualisti, con riferimento alle sentenze rese a contraddittorio non integro), cioè, molto concretamente, l'ente impositore non può più pretendere l'imposta di registro da nessuno».

Questa riflessione può essere generalizzata al fine di porre un ben preciso quesito: in caso di fattispecie soggettiva unitaria sul piano sostanziale (ovvero quando già l'accertamento compiuto dall'Amministrazione concerne inscindibilmente più soggetti), come deve comportarsi l'Ufficio fiscale nel notificare... _OMISSIS_ ...?

La Corte di Cassazione, nella sentenza 1052/2007, pur cercando di tenersi fuori dalla solidarietà, secondo la dottrina maggioritaria, avrebbe introdotto in via pretoria il litisconsorzio necessario anche nelle obbligazioni solidali di diritto tributario.

Alcuni autori sono, quindi, arrivati a concludere che «l'affermazione della sussistenza del litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali implica "l'inscindibilità" dell'oggetto del ricorso, individuato «nella fattispecie costitutiva dell'obbligazione» rappresentata dall'atto autoritativo impugnato.

E se la pluralità di soggetti afferisce ad un rapporto dalla portata inscindibilmente unitaria, è giocoforza ritenere che il provvedimento impositivo recettizio debba perfezionarsi nei confronti di tutti i coobbligati, mediante rituale notificazione a ciascuno di essi, per esistere giuridicamente.

Al fine di mitigare "gli es... _OMISSIS_ ...i preconizzati dal Glendi", vi è un'autorevole dottrina che, movendo dall'idea per cui nel caso di specie trattasi di litisconsorzio necessario propter opportunitatem, precisa che questo istituto «non impedisce che si generi l'effetto della cosa giudicata sostanziale e quindi non avremo mai esiti del processo inutiliter dati (anche se contingentemente non si riuscirà a conseguire il risultato perseguito - importante, come si disse, ma non imprescindibile - di indirizzare unitariamente il riparto interno; in questo caso, nel giudizio civile di regresso fra due coobbligati non legati dallo stesso accertamento, sarà giocoforza consentire al giudice civile una nuova determinazione quantitativa dell'imposta, su cui - considerati i pagamenti - tarare i rispettivi residui crediti di regresso)».

A questo stregua, secondo l'Autore, quei coobbligati che non abbiano tempestivamente ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento, si devon... _OMISSIS_ ...i (purtroppo) liberati dalla maggiore obbligazione che l'a.f. voleva sancire, sì che per pervenire integralmente a tale risultato, avrebbe dovuto effettivamente notificare l'avviso a tutti» .

Infatti, si ribadisce ulteriormente, la notificazione non si risolve in una questione di riscossione, ma si tratta (anche alla luce della teoria costitutiva ) di uno «strumento di rimodellazione accrescitiva della prestazione dovuta» .

La soluzione prospettata dall'Autore che qui si sta citando, è quella far coincidere la pretesa fiscale al quantum dovuto dai condebitori a cui è stato notificato l'atto, in modo da ridurlo della quota interna di spettanza del coobbligato liberato dalla mancata notificazione.

Così facendo si potrà comunque ricorrere ai regressi che consentiranno di «preservare fra gli altri la par condicio e costoro si gioveranno almeno in parte - con esito così meno iniquo e ... _OMISSIS_ ...uot;infortunio" che fa favorito il più fortunato collega».

Ordunque, spostando la vicenda dal piano sostanziale a quello processuale, il giudizio dovrà instaurarsi nella forma litisconsortile solamente tra gli obbligati solidalmente che hanno ricevuto la notificazione dell'atto impositivo. E solo costoro, successivamente al giudicato tributario, saranno parte delle liti di regresso: «il soggetto non "accertato" è liberato verso la a.f., e allora non deve nulla in regresso neppure agli altri condebitori, ma codesta sua liberazione riduce - della sua quota interna - la prestazione da loro solidalmente dovuta».

Invero la sentenza della Corte lascia molte perplessità proprio in riferimento al procedimento di notificazione. Statuita la necessaria partecipazione di tutti i soggetti al processo, ci si domanda cosa debba avvenire a livello di procedimento amministrativo. E le risposte sono due :

... _OMISSIS_ ... l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di chi non ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento. Ma così facendo si trascura la fase amministrativa, finendo «non solo per rimettere necessariamente in termini nei confronti del fisco il contribuente inerte (che non abbia impugnato nei termini l'atto notificato), […], ma anche per agevolare necessariamente l'Amministrazione (che non avesse proceduto alla notifica e, magari e addirittura, fosse decaduta)». Inoltre si non appaiono risolti i problemi relativi al come introdurre in un processo di tipo impugnatorio un soggetto che non ha alcun atto da impugnare. E, se è consentita una riflessione personale, si noti che, leggendo attentamente l'art. 14, c. 3, d. lgs. n. 546/1992, si può notare come questo preveda che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del r... _OMISSIS_ ...rio controverso». In maniera quasi provocatoria potrebbe, addirittura, dirsi che sia lo stesso art. 14 d. lgs. n. 546/1992, a richiedere una preventiva notificazione a tutti i soggetti inscindibilmente coinvolti nella fattispecie sostanziale;

b) si estende «a ritroso la esigenza di "allargamento"» e si ritiene che sia onere del Fisco «notificare a tutti i potenziali destinatari, a pena di invalidità dello stesso atto». Questa soluzione evita il "salvataggio" dell'inerzia della Pubblica Amministrazione, ma lascia impregiudicato il possibile "salvataggio" del contribuente che abbia ricevuto la notifica ma non abbia impugnato. Inoltre, questa tesi comporterebbe un «radicale mutamento di funzione (e quasi uno svuotamento) della solidarietà tributaria: non sarebbe più vero che il creditore può agire indifferentemente nei confronti di uno o più dei debitori: quantomeno la fase amministrativa di ac... _OMISSIS_ ... necessariamente di riscossione) dovrebbe rivolgersi contro tutti».

Su tali questioni si è espressa autorevole dottrina, la quale precisa che in caso di mancata notifica dell'accertamento «nei confronti di uno o più coobbligati (o sia avvenuta spirato il termine decadenziale), va osservato che l'integrazione del contraddittorio andrà disposta ugualmente al solo fine, nel caso di omessa notifica, di far constare nei confronti di tutti la riduzione del debito tributario in relazione alla quota interna del soggetto involontariamente liberato; nel caso di notifica tardiva, onde vedere se il suo destinatario faccio o meno valere, come è suo onere, il relativo vizio e, nel caso che esso sia dedotto, per trarne le medesime conseguenze riduttive di cui sopra con efficacia di accertamento vincolante per tutti e definendo così anche le premesse per il gioco dei regressi (dal quale il soggetto liberato, per effetto della sentenza che accerta il vi... _OMISSIS_ ...vità della notifica, andrà chiaramente liberato)».

Per quanto riguarda, invece, «il salvataggio del contribuente che abbia ricevuto la notifica ma sia rimasto inerte», l'Autore non ritiene che possa avvenire alcuna rimessione in termini. Infatti non pare applicabile «il combinato disposto degli artt. 331 e 334 c.p.c» in quanto non ci si trova nella situazione considerata da quelle norme, di «rinascita del potere di impugnazione nei confronti dell'impugnante principale conseguente all'esigenza che il nuovo grado di giudizio possa rimettere in discussione anche la soccombenza nei suoi confronti delle parti di causa inscindibile destinatarie dell'integrazione del contraddittorio. […]. Nel giudizio litisconsortile tra coobbligati solidali paritetici, l'a.f. non è parte impugnante ma destinataria dell'azione di impugnativa e quindi non può soggiacere alla riapertura dei termini a favore dei coobbligati decaduti».