T.A.R. Bari Puglia sez. III, 13 maggio 2009, n. 1139

T.A.R. Bari Puglia sez. III, 13 maggio 2009, n. 1139 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente


SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2008, proposto da:
D. Q., rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Ventura, con
domicilio eletto presso Costantino Ventura in Bari, p. zza Moro N. 28;
contro
Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto
Farnelli in Bari, c/o Avv. Ra Comunale via P. Amedeo 26;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI REVOCA CONCESSIONE EDILIZIA E
SUCCESSIVA VARIANATE RICONOSCIUTA ESSA REVOCA ILLEGITTIMA GIUSTA
SENTENZA N. 3250/03, E RITARDO ... _OMISSIS_ ...ZZAZIONE ABITABILITÀ
IMMOBILE.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari in Persona
del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il dott. Vito
Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO Con atto notificato e depositato rispettivamente il 5 e 19 settembre del 2008, il ricorrente svolge l’azione risarcitoria di cui in epigrafe. Richiama la sentenza di questo Tribunale, Sez. II, n. 3250 del 10 Sett. 2003 con cui, in accoglimento di suo gravame, venne annullata l’Ordinanza dell’Assessore all’assetto e tutela del territorio del Comune di Bari n. 62440 del 23.12.1997 di revoca della concessione edilizia n. 235/93... _OMISSIS_ ...ariante n. 851/95 con cui erano stati autorizzati i lavori di demolizione di vecchio capannone e costruzione di una villa.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il ricorrente venne a chiedere certificazione di abitabilità che gli venne rilasciata solo in data 4.7.05, a distanza di quasi due anni dall’invio della racc.ta del 2.12.03 a firma del suo legale avv. Ventura a ciò intesa; sottolinea parte ricorrente che già nel novembre 1997 ebbe a chiedere il certificato di abitabilità e che il relativo iter venne ad essere sospeso essendo in corso il provvedimento per la revoca della c. e.

Viene quindi a chiedere risarcimento danni perché ha vissuto un turbamento esistenziale avvertendo un senso di sconfitta nel non poter vivere con serenità nella casa sottoposta a continuo rischio di demolizione e sgombero; sottolinea di aver subito una sofferenza tanto intensa che gli ha provocato una forma depressiva. Sotto tale profilo quantific... _OMISSIS_ ...0.000, 00 rimettendosi comunque ad una valutazione del Collegio. Ancora prima ha provveduto a quantificare in almeno 20.000,00 il danno per il ridotto godimento della villa in tutti questi anni, conseguente alla condizioni di incertezza derivanti dalla mancanza del certificato di abitabilità.

Si è costituito in giudizio il Comune opponendosi alle avverse pretese e facendo presente la insussistenza del rivendicato danno per sua insussistenza, siccome genericamente rivendicato e per mancanza di colpa in capo alla p.a. che è elemento fondamentale nella materia in questione. In particolare e quanto al danno da ritardo nel rilascio dell’abitabilità ne ha contestato la sussistenza in quanto essa certificazione è stata necessariamente sub iudice in attesa del pronunciamento giudiziario.

Parte ricorrente per suo conto con memoria del 29 gennaio 2009 ha ribadito le sue prospettazioni difensive, significando che il Comune aveva nel provvedimento... _OMISSIS_ ...a precedente concessione agito con superficialità; sul danno, ha fatto presente che il diritto al domicilio è direttamente tutelato dall’art. 14 Cost. ed ha spiegato quanto al danno esistenziale che la richiesta sarebbe congrua dovendo essere riconosciuta al ricorrente un indennizzo di 6.000,00 all’anno (500 al mese).

Alla pubblica udienza dell’11.2.09 la causa è passata in decisione.


DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Da subito va disattesa la tesi del Comune che contesta la esperita azione risarcitoria perché carente la colpa in capo all’amministrazione, vale a dire l’elemento psicologico che deve connotare l’azione della p.a. perché alla stessa possa addebitarsi l’eventuale pregiudizio patito dal privato.

Osserva il Collegio che l’attività posta in essere dal Comune di Bari e poi censurata (annullata) dalla sentenza di questo Tribunale n. 32... _OMISSIS_ ...ndo grado, essendosi trattato di una revoca della concessione edilizia in prime cure rilasciata al sig. D. Q.. Vertendosi in tema di atto di ritiro, esso comportamento va analizzato e giudicato con maggior rigore; infatti è venuto ad incidere non già sull’aspettativa (interesse pretensivo) del cittadino all’abitazione, bensì sul titolo acquisito all’interevento costruttivo disposto dall’atto provvedimentale della p.a. (concessione edilizia) che ha creato tra parte pubblica e privata un rapporto, rapporto che pur fondandosi su un provvedimento e non su un contratto ben può essere assimilato ad un rapporto contrattuale. La rottura di detto rapporto causata dall’adozione di un atto illegittimo (revoca, annullamento d’ufficio) genera in capo al soggetto pubblico una responsabilità di natura contrattuale o quanto meno da contatto sociale qualificato; si vuol dire che l’atto di ritiro della p.a. ha leso il legittimo affidamento ... _OMISSIS_ ...aveva maturato circa la perdurante validità del provvedimento per cui se il provvedimento di secondo grado è illegittimo e viene annullato (come nella specie) dal g. a. si può ben ritenere che la relativa responsabilità che sorge in capo alla p.a. sia di natura contrattuale considerato che la posizione del privato acquisita per rilascio della concessione edilizia veniva a costituire una ben precisa differenziazione rispetto a quella degli altri amministrati. Di qui la presenza di particolare regole di protezione della sfera giuridica del privato che vengono a connotare il c.d. contatto sociale tra p.a. e cittadino.

Conosce il Collegio il principio da ritenersi pacifico per cui il risarcimento del danno causato da illegittima attività provvedimentale della p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, essendo necessario il nesso di causalità tra fatto illecito e danno subito, nesso che è da escludersi quando l... _OMISSIS_ ... è incorsa la p.a. appare scusabile. Essa scusabilità nella specie non si ravvisa perché nella sentenza Tar 3250 è dato leggere: “Va poi osservato che l’amministrazione non ha valutato le circostanze di fatto rappresentate dal ricorrente relativi agli interventi edilizi sul confine realizzati dalla Scurani, alla preesistenza sul confine del vecchio capannone di cui era stato mantenuto il muro perimetrale, della variante al progetto presentata dal ricorrente.”. Da quanto innanzi è dato ricavare che non si verteva in caso di contrasti giurisprudenziali, ovvero di formulazione di norme da poco entrate in vigore, ovvero ancora di rilevante complessità del fatto, bensì di un comportamento non ponderato (parte ricorrente usa l’espressione “estrema superficialità e leggerezza”) con cui il Comune aveva espunto dall’ordinamento un titolo abilitativo che legittimava alla già realizzata edificazione del ricorrente.

Le ... _OMISSIS_ ...di cui innanzi portano a ravvisare presenza e non già assenza di colpa in capo alla p.a.
Ciò detto, osserva quindi il Collegio che la presente controversia risarcitoria è connotata da una particolarità quanto al denunciato danno; invero il ricorrente viene a rivendicare un danno “esistenziale”, “morale”, conseguente al non poter vivere con serenità nella casa sottoposta a continuo rischio di demolizione e sgombero, danno che gli avrebbe comportato una grave forma depressiva.

Sul punto, ritiene di osservare il Collegio che la domanda così formulata corrisponde ai tradizionali canoni di definizione del danno non patrimoniale, ove la tutela risarcitoria del danno biologico -lesione della integrità psicofisica di un soggetto- veniva data sulla scorta di un collegamento tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 Cost., mentre il danno morale soggettivo da intendersi come sofferenza connessa con la commissione di un illeci... _OMISSIS_ ...iuto nel ristretto limite delineato dall’art. 2059 c.c., cioè in presenza di un fatto qualificabile come reato. Rimanendo quindi nei binari tracciati dalla giurisprudenza fino ad epoca abbastanza recente, ci sarebbe fortemente da dubitare sulla risarcibilità del danno come qualificato dall’attuale ricorrente; si vuol dire che tale danno sarebbe risarcibile solo sulla base dell’accertamento di un reato commesso dal Comune di Bari in connessione dell’atto di ritiro, accertamento che nemmeno la parte nel corso del tempo ha ritenuto di richiedere. Recentemente, però, la giurisprudenza è venuta ad elaborare una più compiuta definizione del danno non patrimoniale superando i limiti posti da precedenti interpretazioni ed attraverso l’enunciazione di principi in tema di tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Si richiama all’uopo ed in particolare la sentenza della Cassazione sez. III n. 8827/03 da cui è d... _OMISSIS_ ...e in tema di risarcimento del danno, ogni qualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio conseguente integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non costituisce reato.
Il Collegio ritiene quindi che la definizione della presente controversia sul punto della pretesa risarcitoria avanzata dal Sig. D. Q. vada risolta alla luce dei suddetti principi, apprezzando in particolare quanto enunciato dalla difesa del ricorrente nella memoria conclusionale.

Si vuol dire, cioè, che la precarietà della situazione abitativa in cui l’interessato è stato costretto a vivere da fine dic. 1997 (data della revoca della c. e.) ad inizio luglio 2005 ha inciso e negativamente sulle condizioni di esistenza e di abitazione del ricorrente e quindi su valori costituzionalmente protetti. Si vuol fare qui riferimento al rispetto del proprio domicilio (art. 14 Cost.), al diritto ... _OMISSIS_ ...a dignitosa di cui all’art. 2 Cost., al rispetto quindi della propria vita privata e del proprio domicilio pure affermato nell’art. 8 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo. Va poi aggiunto, e per concludere sul punto, che stesse Sez. Un. della Cassazione nelle decisioni 8827 ed 8828 del 2003 si sono espressi nel senso che il danno arrecato a valori costituzionalmente protetti è sempre risarcibile anche se viene ad incidere su aspetti non patrimoniale.

Scendendo ora alla determinazione del danno, ritiene il Collegio di non dovere operare alcuna differenziazione, invece fatta dalla parte, tra i danni derivanti dal mancato rilascio di abitabilità a quelli conseguenti alla disposta revoca della c. e. (quantificati dalla parte i primi in 20,000,00 ed i secondi in 50.000,00) non ravvisandosi sostanziali differenza tra i due profili ai fini della quantificazione del danno, come enunciato dalla parte, perché tra di loro ... _OMISSIS_ ...vrapporr quanto al pregiudizio lamentato, vale a dire non aver potuto usufruire dal 1997 al 2005 di un diritto pieno al proprio domicilio.

Ciò detto e facendo nella specie uso di una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 2056 comma 1 e dell’art. 1226 del cod. civile, atteso pure che parte ricorrente viene a rivendicare un indennizzo di 500,00 euro al mese, ritiene il Collegio di poterlo riconoscere solo per la metà (euro 250,00) mensili e ciò per la considerazione che -come è più volte ripetuto nell’atto introduttivo- in questi anni si è avuto un “ridotto” godimento della villa da parte dell’interessato, con comunque occupazione dell’immobile. Essi 250,00 euro (annuali 3.000,00) vanno moltiplicati per tutto il periodo interessato che spazia da fine dic. 1997 (data dalla revoca della c.e.) sino al 4 luglio 2005 (data rilascio certificato di abitabilità) e quindi per 8 anni e mezzo. Sulla somma così determ... _OMISSIS_ ...5.500) saranno dovuti interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo; la somma come sopra determinata viene a coprire ogni altra richiesta di parte ricorrente.
Spese del presente giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.
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