I danni da considerare nel calcolo dell'indennità in caso di espropriazione parziale

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - ESPROPRIO PARZIALE - DANNI DA CONSIDERARE

L'indennizzo è da escludere allorché l'espropriazione parziale sia funzionale alla costruzione di tracciati stradali o autostradali, con conseguenti perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione deve tenersi conto di tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo espropriato e sono prevedibili al momento della espropriazione (e non frutto di mere supposizioni), sia che traggano origine da questa, sia che derivino dall'esecuzione dell'opera, o dall'esercizio del pubblico servizio al quale l'opera è destinata. E' del tutto irrilevante la cronologia delle spese affrontate per ovviare al danno dallo scorporo di parti dell'immobile a causa dell'espropriazione, basta che ne sia dimostrata la derivazione dal distacco.

Avuto riguardo al vincolo pertinenziale tra casa e giardino, è condivisibile la determinazione del valore di mercato del complesso immobiliare che tenga conto, per un verso, della minore appetibilità sul mercato immobiliare del complesso casa-giardino rispetto all'epoca precedente all'inizio della vicenda ablatoria, quale conseguenza della minore estensione della corte di pertinenza, dell'avvicinamento del fronte autostradale, dell'installazione delle barriere antirumore (che, se da un lato attutiscono l'inquinamento acustico, rappresentano pur tuttavia un elemento peggiorativo della visuale), del valore dei soprassuoli da risarcire.

Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, l'indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene (rimasta nella disponibilità del proprietario) e il connesso deprezzamento, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua.

Nel caso di espropriazione parziale, tra le diverse ed eterogenee cause del deprezzamento della parte residua del bene, la giurisprudenza ha esemplificatamente ricordato quello che si produce in ragione della diversa consistenza o della diversa conformazione assunta dal fondo, o delle diverse modalità di utilizzazione imposte per effetto della separazione, nonchè la sua interclusione o per converso, la maggiore vicinanza alla strada pubblica ed ancora i nocumenti arrecati al fondo dalla diversa conformazione di questa.

L'incidenza negativa sul fondo residuo, non può essere individuata nella mera vicinanza con l'opera pubblica, in applicazione del principio, affermato in materia di espropriazione parziale, secondo cui il deprezzamento è indennizzabile quando sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno, non anche allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

L'indennizzo ex art. 33 d.P.R. 327/2001 resta escluso rispetto al soggetto espropriato quanto al deprezzamento dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

Sui pregiudizi subiti dalla proprietà attrice ed accertati dal CTU (nella specie attinenti alla possibilità di adibire il fabbricato residenziale esistente sul terreno agricolo espropriato a utilizzi di tipo ricettivo, oltre che alla perdita di amenità, panoramicità e godimento proprietà) deve essere calibrata la risposta della corte d’appello in punto di reclamata indennizzabilità ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 33, fermo il rilievo che ogni distinta voce risarcitoria - invece derivante da un'attività illecita della p.A., pure in astratto configurabile, e da tutelarsi dinanzi al giudice ordinario secondo generale competenza distesa tra primo e secondo grado di giudizio - non potrà comunque essere ricondotta al distinto paradigma di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44.

In caso di esproprio parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo quando sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno, non anche allorchè il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

In tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, poichè l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo.

Ai fini del computo dell'indennità in ipotesi di espropriazione parziale, il decremento di valore della porzione residua all'esito dell'ablazione deve tener conto anche della diminuita possibilità di utilizzare appieno il sedime.

Il pregiudizio che deve essere liquidato in caso di esproprio ovvero di occupazione parziale, non attiene alla porzione di fondo residua, che ovviamente esprime una volumetria correlata alla sua ridotta estensione, bensì alla perdita della proprietà che risulta reintegrata dalla liquidazione dell'indennità. Diversamente opinando, lo stesso danno finirebbe per essere duplicato, una volta col valore della parte appresa, una volta col mancato guadagno derivante dallo sfruttamento che quel suolo avrebbe potuto procurare.


INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - ESPROPRIO PARZIALE - DANNI DA CONSIDERARE - DEPREZZAMENTO DA FASCIA DI RISPETTO

I vincoli di rispetto stradale ed autostradale, ancorché resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata.

Non è rilevante la pretesa perdita dell'attitudine edificatoria sull'immobile residuo, per via dello spostamento, all'interno di esso, della fascia di rispetto, il che attiene alle limitazioni legali della proprietà a seguito della costruzione delle strade, che costituiscono vincoli conformativi non indennizzabili.

L'indennizzo è da escludere allorché l'espropriazione parziale sia funzionale alla costruzione di tracciati stradali o autostradali, con conseguenti perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

Non è rilevante la pretesa perdita dell'attitudine edificatoria sull'immobile residuo (ammesso che tale prerogativa possieda alla stregua della disciplina urbanistica), per via dello spostamento, all'interno di esso, della fascia di rispetto, il che attiene alle limitazioni legali della proprietà a seguito della costruzione delle strade, che costituiscono vincoli conformativi non indennizzabili.

La categoria dei vincoli assoluti d'inedificabilità sanciti nell'interesse pubblico da apposite leggi (come, ad esempio, in materia di distanza dalle strade o dalle autostrade, oltre che, come nella specie, in materia ferroviaria), è collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica. Pertanto, ancorchè resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata.

Si richiede un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno, che non ricorre allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

Il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto autostradale o ferroviario si traduce in un divieto assoluto di edificazione che ha carattere legale e conformativo, si impone in modo indipendente dalle previsioni urbanistiche ed è sancito nell'interesse pubblico, sicché, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, va esclusa la natura edificatoria del terreno ad esso sottoposto, senza possa predicarsi l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili. Tale vincolo, pertanto, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata.

In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo quando sussiste un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, non anche allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

Va escluso che spetti alcun risarcimento per la mera costituzione di fasce di rispetto stradale, comunque non oggetto di irreversibile trasformazione, richiamando il principio secondo cui il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi dell'art. 41 septies della L. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 19 della L. 6 agosto 1967, n. 765, dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dall'art. 9 della L. 24 luglio 1961, n. 729, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili. Tali limitazioni, costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati "a priori" per categoria e localizzazione, non sono indennizzabili, in quanto espressione del potere "conformativo" della P.A. (ex art. 42 Cost. ).

Il vincolo derivato da fasce di rispetto autostradale o ferroviario, pur concretamente applicabile in forza della destinazione di interesse pubblico data al bene sottratto al privato, non arreca alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, in difetto del nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata.

È rilevante il pregiudizio economico sofferto dalla parte residua per effetto della creazione o dell'avanzamento di una fascia di rispetto, dal momento che l'inedificabilità prevista per tale fascia comporta un evidentemente deprezzamento per quella residua.

L'indennizzo per la perdita della volumetria relativa alla fascia di rispetto postula un accertamento di fatto circa l'inclusione dell'area di proprietà nella fascia di rispetto e quindi l'esistenza di una porzione di area residua contigua pregiudicata dalla creazione (o dall'allargamento) della fascia di rispetto per la perdita di volumetria, nonché la verifica dell'unitarietà della destinazione economica dell'intera area prima della vicenda espropriativa, cioè del nesso di funzionalità tra la parte espropriata o colpita dalla fascia di rispetto e l'eventuale porzione residua, quale presupposto della rilevanza sotto il profilo indennitario di quest'ultima.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblica, il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.

Il criterio differenziale tipico dell'espropriazione parziale, che prevede la differenza tra il valore dell'intero fondo prima della vicenda ablatoria e quello della porzione residua, deve essere adattato alla specificità della fattispecie nella quale il privato resta proprietario dell'area di rispetto sulla quale la perdita del diritto di edificare non è indennizzabile.

In caso di espropriazione parziale per la realizzazione di opere stradali che comporti la creazione o l'avanzamento della fascia di rispetto che già gravava sulla proprietà privata, nel calcolo dell'indennità di espropriazione con il criterio della differenza fra il valore dell'intero fondo prima dell'espropriazione e quello di detta porzione residua dopo l'espropriazione (L. 25 giugno 1865, n. 2359, ex art. 40, ora del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33), il suddetto vincolo deve essere computato in detrazione non di entrambi i termini di paragone, ma di uno soltanto, perché altrimenti verrebbe a pregiudicare due volte il medesimo bene. In altri termini, il vincolo pur assoluto di inedificabilità riguarda esclusivamente l'area (di rispetto) cui esso si riferisce per legge, rispetto alla quale soltanto opera l'effetto ablatorio incidente sullo jus aedificandi, ma il proprietario deve essere indennizzato se per effetto del suddetto vincolo l'area residua risulti non più utilizzabile come lo era (o poteva essere) prima e deprezzata (anche) per essere ridotta la capacità edificatoria che le era propria in forza dell'unione con l'area destinata al rispetto stradale.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.

Nell'ipotesi di spostamento della fascia di rispetto all'interno dell'area residua di proprietà, la corrispondente porzione del bene è edificabile prima dell'imposizione sulla stessa del vincolo legale di inedificabilità dipendente dall'ablazione della fascia di rispetto, mentre diviene inedificabile solo dopo l'esproprio dell'originaria fascia di rispetto, così determinandosi, per la "nuova" fascia di rispetto che resta in proprietà, la perdita, e quindi la sostanziale ablazione, di un diritto diverso da quello di proprietà, ossia del diritto di costruire. In altri termini, il vincolo, in conseguenza dell'espropriazione, può essersi spostato sull'area contigua, rimasta in proprietà della parte espropriata, venutasi a trovare per effetto dell'espropriazione all'interno della fascia di rispetto, nella quale in precedenza non rientrava. Ove si verifichi detta situazione, poiché deve aversi riguardo alla consistenza dell'area ante procedura espropriativa e, in allora, non esisteva il vincolo di inedificabilità su quella porzione di bene, non può assumere rilevanza l'inedificabilità successiva della stessa ai fini dell'applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33. Dunque, l'edificabilità originaria di quella porzione consente di valutarne la volumetria edificatoria realizzabile in unione con l'altra parte residua, rimasta in proprietà degli espropriati, così come, peraltro, rimane in proprietà anche la "nuova" fascia di rispetto.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.