Il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto del demanio marittimo

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - MARITTIMA

Il vincolo paesistico, per i territori costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, è stato introdotto col decreto ministeriale del 21 settembre 1984, seguito dalle norme primarie contenute nel decreto legge n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985, poi assorbito dal d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, con più recente, puntuale disciplina contenuta negli articoli 142 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004, che detta anche i principi, a cui debbono attenersi i piani paesistici territoriali, tanto da potersi concludere che l’inedificabilità della fascia costiera corrisponda ad un principio fondamentale della legislazione statale, rib... _OMISSIS_ ... opere abusivamente realizzate nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia debbono ritenersi insanabili, in quanto il vincolo riveste carattere assoluto e inderogabile.

L’art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001 può legittimare l’azione repressiva comunale ai fini della rimozione delle opere edificate sul demanio marittimo, ma non anche di quelle che si trovano su un terreno privato, ancorché ubicato nella fascia di rispetto demaniale.

Il nulla osta di cui all'art. 55 del Codice della navigazione è necessario sia con riferimento a nuove opere da realizzare che con riferimento a manufatti da demolire: esso infatti va inquadrato tra le limitazioni imposte ex lege alla proprietà privata retrostante per opere che devono realizzarsi in prossimità del dema... _OMISSIS_ ...ro interno del demanio marittimo.

Per ottenere il titolo edilizio (nella specie, il condono), è l’intero immobile che deve trovarsi oltre la fascia dei 150 m dal mare e non solo un suo spigolo.

Ove un corpo idrico (quale uno stagno) presenti segni evidenti del collegamento con il mare, deve ritenersi che lo stesso faccia parte del demanio marittimo, con la conseguenza che le sue sponde sono assimilabili alla linea di battigia marina e rilevano pertanto ai fini dell'individuazione della fascia di inedificabilità assoluta dei 300 metri.

La disciplina vincolistica “assoluta” di fonte regionale delle fasce di rispetto marittime (nella specie dettata dalla l.r. Puglia n. 56/1980) non è stata abrogata bensì addirittura rafforzata dal d.l.... _OMISSIS_ ...le, impone un’inderogabile vincolo di inedificabilità sulla fascia di 300 metri dalla costa fino all’adozione dei nuovi piani paesistici regionali previsti dall'art. 1-bis del medesimo d.l. n. 312.

La tutela delle aree costiere marittime è stata prevista dal decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984 («Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri»), che ha assoggettato a vincolo paesistico i territori - compresi nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, inclusi quelli elevati sul mare; tale disposizione è stata confermata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambienta... _OMISSIS_ ...ipio fondamentale della legislazione statale.

La fascia di territorio compresa nei 300 metri dal confine del demanio marittimo è un bene sottoposto a vincolo dalla legge statale, in origine imposto dall’art. 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431, recepito successivamente dall’art. 146, comma 1, lettera a), del d.P.R. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dall’attualmente vigente art. 142, comma 1, lettera a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La norma regionale (nella specie, la L.R. Puglia n. 56/1980), di rango sublegislativo, ha in sintesi rafforzato il vincolo di origine statale, ma secondo logica non può derogare all’ordine delle competenze che per la gestione di quel vincolo la legge statale stessa stabilisce.

Il vincolo di inedificabilità assoluta che gr... _OMISSIS_ ...bile quest’ultima.

È del tutto compatibile con il sistema dei valori costituzionali la previsione di un regime per effetto del quale un’area ubicata a meno di trecento metri dalla linea di costa risulti inedificabile in vista della salvaguardia di una bellezza naturale come la costa.

L'articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004 qualifica come di interesse paesaggistico e, pertanto, area tutelata per legge, “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.

Il divieto di edificazione nella c.d. fascia di rispetto marittima riveste carattere assoluto.

Alla funzione di tutela del paesaggio, nella specie di fascia di rispetto del demanio marittimo,... _OMISSIS_ ...norma che, introducendo la relativa fascia di rispetto, protegge la battigia e il territorio limitrofo dall'edificazione è una norma dettata dall’esigenza di difendere il paesaggio.

Per «battigia», sia in senso naturalistico che in senso giuridico, si intende la linea di confine tra il mare e la terraferma, non rilevando la circostanza che le onde si infrangono sulla sabbia della spiaggia o impattano sulla roccia della costa. Questa linea di confine costituisce il limite da cui misurare i 150 metri che individuano la fascia di territorio che il legislatore, nazionale e regionale (nella specie, siciliano), ha voluto proteggere in modo assoluto.

Le aree ricomprese nella c.d. "fascia di rispetto" di cui all'art. 55 cod. nav. non appartengono al demanio ... _OMISSIS_ ...us aedificandi. Al loro interno, infatti, l'attività costruttiva è soggetta ad un particolare regime autorizzatorio, la cui ratio si rinviene nella necessità di tutelare la "sicurezza della navigazione".

Per la realizzazione di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (c.d. fascia di rispetto), occorre previamente acquisire, sia l’autorizzazione prevista dall’art. 55, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), sia, all’occorrenza, il titolo edilizio richiesto dalla legge.

L'autorizzazione dell'autorità marittima per gli interventi che ricadono in area demaniale o in area di rispetto, se non occorre tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un ve... _OMISSIS_ ...ti i casi in cui per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto e si sia in presenza di una nuova opera, non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione, con la conseguenza che la Capitaneria di Porto dovrà nuovamente valutare se l'intervento, così come progettato, possa essere autorizzato, essendo priva di qualsiasi rilievo la precedente autorizzazione rilasciata sulla base di una diversa configurazione della costruzione.

Tutte le volte in cui una costruzione insista sulla fascia di rispetto di trenta metri prevista dall'art. 55 Cod. Nav., si richiede il previo rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Capitaneria di Porto. L'autorizzazione, infatti, è prevista dal legislatore al fine di... _OMISSIS_ ...on è richiesta nelle ipotesi in cui l'intervento sul vecchio manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero alla ristrutturazione del bene, rimanendo inalterata in tutti questi casi la struttura della costruzione; quando invece, per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto, non si è in presenza di ristrutturazione, ma di "nuova opera", non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione: ciò da cui discende la necessità dell'autorizzazione.

L'articolo 55 del codice della navigazione, nel subordinare ad autorizzazione del capo del compartimento "l'esecuzione di nuove opere entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati sul mare", e nel prevederne... _OMISSIS_ ... rispetto vengano operate trasformazioni del territorio attraverso l'edificazione di nuovi manufatti o la modificazione esteriore di quelli esistenti.

L'obbligo di acquisire apposita autorizzazione da parte dell'Autorità marittima riguarda la realizzazione di qualsiasi nuova opera all'interno della fascia di trenta metri dal demanio marittimo a prescindere dalla relativa consistenza strutturale.

La normativa sulle distanze tra gli edifici può trovare applicazione solo nei rapporti di vicinato di tipo privatistico, ma non anche quando trattasi di beni demaniali: ne discende che la tutela del demanio marittimo rispetto alle nuove opere non è affidata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, i quali sono funzionali solo a regolamentare l'attività edilizia, ... _OMISSIS_ ...are al nulla osta del capo del compartimento, ai sensi dell'art. 22 regolamento per la navigazione marittima.

Non risulta irrazionale o abnorme la scelta del Comune di inserire nel nuovo strumento urbanistico generale limiti alla edificabilità e alle volumetrie per i terreni collocati in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, soggetti al vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (oltre che, nella specie, a quello ministeriale del D.M. 20 giungo 1969 e del D.M. 7 gennaio 1996), nonché ad inedificabilità assoluta ai sensi l'art. 10 bis della l.r. Sardegna n. 45 del 1989 e NTA del Piano paesaggistico regionale.

L'obbligo di acquisire apposita autorizzazione da parte dell'Autorità marittima riguarda... _OMISSIS_ ...li artt. 54 e 55 Cod. nav. presuppongono - a difesa della riserva pubblica della gestione dei beni del demanio - la necessaria previa autorizzazione dell'autorità marittima per qualsiasi tipo di intervento che ricada in area demaniale o in area di rispetto: sicché in mancanza di detta autorizzazione è legittima l'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino.

L'autorizzazione dell'Autorità marittima, se non occorre tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un vecchio manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero ad una ristrutturazione del bene che lasci inalterata la struttura della costruzione, diventa indispensabile in tutti i casi in cui per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto e si sia in presenza di una nuova ope... _OMISSIS_ ... entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento" configura una fascia di rispetto particolare, relativa alle costruzioni di opere entro trenta metri dal demanio marittimo, che restano subordinate all'autorizzazione dell'Autorità marittima. Si può ritenere che non si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta, poiché la norma in effetti, sia pure entro certi limiti, consente la realizzazione di nuove opere.


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L’edificazione nella fascia dei 300 metri dalla costa, di cui all'articolo 51, lettera f), de... _OMISSIS_ ...detto art. 33 della medesima legge, relativa a opere non suscettibili di sanatoria: di conseguenza, non è possibile provvedere al riguardo con le varianti di recupero, stante anche il divieto contenuto nell’art. 5, quinto comma, della l.r. 13 maggio 1985, n. 26, in forza del quale “non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all’art. 33 della l. 47 del 1985".

Il divieto di edificazione nella fascia costiera di cui all'art. 51, lett. f), della l.r. Puglia 56 del 1980 non rappresenta una misura di salvaguardia ma un vincolo d’inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della concessione edilizia fino all’adozione del piano territoriale.

L’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia 56 del 1980 v... _OMISSIS_ ...la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, atteso che non è possibile formare varianti per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della l. 47 del 1985.

L’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980 non esorbita dalle competenze del legislatore regionale in quanto essa è preordinata alla formazione di una pianificazione di ordine generale per il territorio regionale già consentita per effetto del trasferimento delle relative funzioni avvenuta a’ sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

La previsione di fonte statuale di cui al d.m. 21 settembre 1984 non coincide puntualmente con quella dell’art. 51, lett. f), della l.r. Puglia n. 56 del 1980 per quanto attiene all’identificazione... _OMISSIS_ ...tutto necessitato riferimento alla delimitazione di quest’ultimo effettuabile a’ sensi dell’art. 32 del codice della navigazione, e in modo comunque da escludere l’ambito demaniale marittimo dall’applicazione della legge regionale medesima, non essendo stato ancora a quel momento emanata da parte dello Stato né la disciplina applicativa dell’art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 in tema di delega alle Regioni delle funzioni in materia di utilizzo di tali aree demaniali per finalità turistico-ricreative, né disposto nei riguardi delle Regioni medesime il conferimento delle ulteriori funzioni in materia di demanio marittimo contemplate dall’art. 105, lett. l) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Nel decreto ministeriale, invece, i 300 metri si computano vi... _OMISSIS_ ...imo.

L’avvenuta recezione del d.m. 21 settembre 1984 nel contesto del susseguente d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1985, n. 431 non ha determinato la tacita abrogazione per incompatibilità dell’art. 51, lett. f) della l.r. Puglia n. 56 del 1980, con la conseguente imposizione nelle aree da esso per l’innanzi vincolate dell’anzidetto regime di inedificabilità “relativa” in sostituzione di quello di inedificabilità “assoluta”.

Agli immobili situati nella fascia di 300 m. dal confine del demanio marittimo è applicabile il divieto di edificazione di cui all’art. 51 della legge regionale n. 56/1980.

Il PUTT pugliese è un atto dalla natura duplice, che oltre a imporre ... _OMISSIS_ ... come risorse paesaggistiche da tutelare. Il relativo vincolo, in quanto appunto posto da un atto normativo statale (da ultimo, art. 142 del D.lgs. n. 42/2004), non può allora che saldarsi, senza soluzione di continuità, con il vincolo di identico contenuto posto dalla l.r. Puglia 56/1980.

La fascia costiera va ritenuta sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta sin dall’entrata in vigore della L.R. Puglia n. 56/1980, ovvero da epoca anteriore al 1° ottobre 1983, data entro la quale le opere abusive dovevano esser state realizzate per potersi avvalere del condono di cui alla legge n. 47/1985.

Nella Regione Puglia, in base all’art. 51, lettera f) della legge regionale n. 56/80, fino all’adozione dei piani paesistici, è stata vietata qualsias... _OMISSIS_ ...re della legge regionale, era consentita la edificazione solo nelle zone omogenee A, B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici; era altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il completamento degli insediamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore della legge, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici stessi.
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

Autore

Boschetti, Monica

Avvocato