FASCE DI RISPETTO

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L'indennità per l’integrale o parziale soggezione della proprietà privata al regime urbanistico conseguente alla creazione o spostamento di una fascia di rispetto

La destinazione a fascia di rispetto si comporta come qualsiasi altro vincolo conformativo e rende immediatamente inedificabile la zona assoggettandola ai relativi criteri di stima dell’indennità di esproprio

Il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto del demanio marittimo

Le opere dell'uomo realizzabili nella fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo (art. 55 c.nav.) sono soltanto quelle tese a soddisfare necessità e limitate nel tempo, atteso che con l’espressione nuova opera il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare esigenze durevoli.

Natura del vincolo di rispetto nella fascia cimiteriale

Il vincolo di rispetto della fascia cimiteriale, previsto dalla legge, incide sull'edificabilità dei suoli in modo generale ed obiettivo, nei confronti di tutti i proprietari di determinati beni, e, di conseguenza, non ha carattere espropriativo ma conformativo; inoltre, essendo tale vincolo previsto a tempo indeterminato, non è soggetto a decadenza né dà luogo a indennizzo.

Edificabilità delle aree cimiteriali

Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un'alterazione dei volumi o delle superfici.

Opere e interventi ammissibili in fascia di rispetto cimiteriale

Il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto, valevole per ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, per cui non opera alcuna distinzione tra manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali.

Estensione e riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale

La possibile riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 100 ovvero a 50 metri, nonché l’altrettanto possibile riduzione dell’estensione della fascia di rispetto per la realizzazione di opere pubbliche o anche per l’attuazione di interventi urbanistici può avvenire soltanto per motivi di interesse pubblico e ad iniziativa del pubblico potere a ciò competente, e non già ad iniziativa del privato.

Finalità del vincolo di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto cimiteriale è volta a: garantire la futura espansione del cimitero; garantire il decoro di un luogo di culto; assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri.

Lavori ed atti vietati in modo assoluto nella fascia di rispetto delle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese

I divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, hanno carattere assoluto e inderogabile e sono informati alla ragione pubblicistica di salvaguardare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche - e soprattutto - il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Vincoli di inedificabilità imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale

I vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale riguardano tutti i cittadini proprietari di beni che si trovano in una determinata situazione e, dal punto di vista oggettivo, gravano su immobili determinati "a priori" per categoria, derivante dalla loro posizione rispetto all'opera pubblica, con consequenziale esclusione della edificabilità.

Le aree demaniali interessate dalle fasce di rispetto

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Nel nostro ordinamento, questi «diritti a favore di terzi» devono necessariamente essere oggetto di un provvedimento espresso da parte della P.A. proprietaria del bene demaniale, non essendo possibile un meccanismo di silenzio-assenso, che prende il nome di «concessione».

Prime definizioni delle fasce di rispetto

Il termine “fascia di rispetto” comporta una limitazione alla libera attività edilizia per il soddisfacimento di un superiore interesse pubblico relativamente ad aree o località prossime o circostanti a luoghi o ad opere di interesse pubblico. Non è una espropriazione del diritto di costruire e non comporta alcun indennizzo. La zona di rispetto non è qualificabile come un vincolo pre-espropriativo, soggetto a decadenza quinquennale.

La fascia di rispetto nel demanio marittimo

Le fonti normative relative alla fascia di rispetto che insiste sul demanio marittimo sono – da sempre – parte integrante delle disposizioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, anche – e sempre – nell’ottica costituzionalmente orientata del principio fondamentale di cui all’art. 9. La predetta fascia di rispetto è quindi uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che, come tale, non può essere derogato.

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