FASCE DI RISPETTO

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Lavori ed atti vietati in modo assoluto nella fascia di rispetto delle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese

I divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, hanno carattere assoluto e inderogabile e sono informati alla ragione pubblicistica di salvaguardare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche - e soprattutto - il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Vincoli di inedificabilità imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale

I vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale riguardano tutti i cittadini proprietari di beni che si trovano in una determinata situazione e, dal punto di vista oggettivo, gravano su immobili determinati "a priori" per categoria, derivante dalla loro posizione rispetto all'opera pubblica, con consequenziale esclusione della edificabilità.

Le aree demaniali interessate dalle fasce di rispetto

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Nel nostro ordinamento, questi «diritti a favore di terzi» devono necessariamente essere oggetto di un provvedimento espresso da parte della P.A. proprietaria del bene demaniale, non essendo possibile un meccanismo di silenzio-assenso, che prende il nome di «concessione».

Prime definizioni delle fasce di rispetto

Il termine “fascia di rispetto” comporta una limitazione alla libera attività edilizia per il soddisfacimento di un superiore interesse pubblico relativamente ad aree o località prossime o circostanti a luoghi o ad opere di interesse pubblico. Non è una espropriazione del diritto di costruire e non comporta alcun indennizzo. La zona di rispetto non è qualificabile come un vincolo pre-espropriativo, soggetto a decadenza quinquennale.

La fascia di rispetto nel demanio marittimo

Le fonti normative relative alla fascia di rispetto che insiste sul demanio marittimo sono – da sempre – parte integrante delle disposizioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, anche – e sempre – nell’ottica costituzionalmente orientata del principio fondamentale di cui all’art. 9. La predetta fascia di rispetto è quindi uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che, come tale, non può essere derogato.

La fascia di rispetto cimiteriale

La presenza del vincolo di inedificabilità legato alla fascia di rispetto cimiteriale attesta che le valutazioni circa l’immanenza e il carattere non recessivo delle esigenze di carattere pubblicistico, legate preminentemente e non solo a ragioni di carattere igienico sanitario, è già stata compiuta a monte dal legislatore senza possibilità di diversa valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.

La fascia di rispetto stradale, autostradale e ferroviaria

Il Codice della Strada all’art. 16 prevede le «fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati», mentre all’art. 18 prevede le «fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati». L'art. 49 d.P.R. n. 753/1980 prevede che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza orizzontale minore di metri 30 dalla più vicina rotaia.

Le fasce di rispetto relative ai corsi d’acqua

Con riguardo ai corsi d’acqua trattasi di un vincolo di inedificabilità assoluta, con la previsione della competenza delle Regioni circa il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua e il divieto di c.d. tombatura degli stessi che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dalla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Vincoli di inedificabilità in fascia di rispetto cimiteriale

Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici.

La ratio della fascia di rispetto ferroviaria

La ratio della fascia di rispetto ferroviaria risiede nell'evidente esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e, ancor prima, alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Possibilità di estendere o ridurre la fascia di rispetto cimiteriale

La possibilità, da parte del consiglio comunale, di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338, comma 5, r.d. n. 1265 del 1934 per dare esecuzione ad un'opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico, non può che riferirsi solamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità, con esclusione di interventi realizzati da privati.

Finalità della fascia di rispetto imposta dal vincolo cimiteriale

Quello cimiteriale è un vincolo di inedificabilità assoluta la cui previsione risponde a una pluralità di funzioni, quali assicurare condizioni di igiene e salubrità, garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, consentire futuri ampliamenti dell'impianto funerario, ed opera indipendentemente dal tipo di fabbricato, riguardando anche gli edifici sparsi (art. 338 R.D. n. 1265 del 1934).

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