Demolizione ed altre sanzioni di natura amministrativa comminate in caso di abusi edilizi

Accanto alle sanzioni penali, l’ordinamento giuridico prevede per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali delle conseguenze di tipo amministrativo.


Invero, considerando che le sanzioni penali, per quanto severe, sono di lenta applicazione, è particolarmente utile che il comune, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, possa e debba disporre delle misure differenti, a prescindere dall’attività della giustizia penale e in potenziale concorso con quest’ultima.


La prima di queste reazioni amministrative è la tradizionale misura demolitoria. Si tratta di una reazione coeva alla stessa normativa edilizia, perché già la legge urbanistica, fra le sue scarne disposizioni dedicate all’attività costruttiva dei privati, contemplava una conseguenza ripristinatoria di questo tipo.


A questa misura, nel secondo dopoguerra, se ne son... _OMISSIS_ ...nte affiancate altre, che ora ritroviamo nell’art. 31 testo unico dell’edilizia e sulla quale ci soffermeremo presto. È tuttavia inconfutabile che la misura demolitoria abbia ancora un ruolo di primo piano fra le reazioni alla nostra tipologia di abusi. E infatti l’art. 31 t.u.ed., dopo la norma definitoria a cui abbiamo già fatto cenno, dedica il primo capoverso non definitorio proprio alla suddetta misura demolitoria.


Si legge dunque al comma 2 dell’art. 31 che «il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3».


La giurisprudenz... _OMISSIS_ ...el ritenere che questa misura non abbia natura propriamente sanzionatoria. Essa infatti non mira (com’è proprio delle sanzioni) ad infliggere una sofferenza al trasgressore: la demolizione ha uno scopo totalmente diverso, che è quello di neutralizzare l’intervenuta violazione dell’ordinato assetto del territorio, ripristinando lo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dell’abuso.


Alla luce di questa finalità, evidentemente non punitiva, è del tutto pacifico che la demolizione si può ascrivere al più tra le sanzioni in senso lato, ma non di certo tra quelle in senso stretto. Per non ingenerare equivoci, pertanto, piuttosto che di sanzione demolitoria sarebbe meglio parlare di misura demolitoria, che è terminologia più appropriata e corretta, anche se meno diffusa.


La demolizione disposta dall’autorità comunale è astrattamente idonea ad esaurire le reazioni che l’ordinamento predispone sul piano a... _OMISSIS_ ...Ricevuta l’ordinanza di demolizione, infatti, il trasgressore può decidere di eseguirla e demolire spontaneamente l’abuso realizzato. In questa ipotesi, ferme restando le eventuali sanzioni penali, l’ordinamento amministrativo arresta il proprio corso: l’autorità comunale prenderà atto della spontanea ottemperanza all’ordinanza di demolizione, e la pratica verrà doverosamente archiviata.


Di fatto, però, nulla ci offre la sicurezza che l’ordinanza di demolizione sarà spontaneamente eseguita. Anzi: l’esperienza storica della legge urbanistica dimostra che un ordinamento amministrativo le cui reazioni si esauriscono nella misura ripristinatoria (con la sola astratta possibilità, per l’autorità pubblica, di portarla coattivamente in esecuzione) non è in grado di adempiere alle proprie funzioni istituzionali. Memore di questa esperienza, pertanto, a partire dalla legge Bucalossi il legislatore ha arricchito il ca... _OMISSIS_ ...nzioni amministrative con dei presidi ulteriori, che a loro volta hanno un duplice scopo: da un lato rendere effettivo un sistema che altrimenti non lo sarebbe (come dimostrato dalla prassi); dall’altro incoraggiare il trasgressore a demolire spontaneamente (perché egli sa che oggi l’azione repressiva amministrativa non si ferma certo all’ordinanza di demolizione) .


Tra queste reazioni “di seconda linea” è piuttosto importante, sebbene molto recente, l’innovativa sanzione pecuniaria introdotta nel testo unico dell’edilizia nel novembre 2014: a partire da quella novella, infatti, il comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 dispone che l’autorità competente, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ordina il pagamento di una somma compresa tra duemila e ventimila euro, che è irrogata nella misura massima in caso di abusi in area vincolata.


A prescindere dal rea... _OMISSIS_ ...midatorio di una simile misura (che dipende ovviamente dal rapporto tra il valore dell’opera e l’ammontare della sanzione), è chiaro che il legislatore mira ad incoraggiare le autorità comunali ad attivarsi il più rapidamente possibile: ai comuni si prospetta infatti, oltre a gravissime sanzioni in caso di omessa irrogazione, anche un appetitoso incasso, il quale, sebbene vincolato al raggiungimento di scopi prestabiliti, nel presente contesto di recessione economica globale può costituire un importante stimolo anche per le amministrazioni più negligenti.


Rispetto a questa sanzione pecuniaria, tuttavia, riveste importanza assai maggiore l’altra sanzione amministrativa “di seconda linea”, ossia la nostra acquisizione gratuita alla mano pubblica, che è prevista dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 31 t.u.ed.