La confisca dell'immobile abusivo non demolito

Dalla piana lettura dell'art. 31, comma 3 , T.U. edilizia, si ricava senza difficoltà che l’oggetto della confisca è oggi triplice: tre sono infatti le res che l’amministrazione può acquisire al proprio patrimonio.

La prima delle res confiscabili è indicata nella legge con la generica espressione «il bene», con la quale il legislatore ha indubbiamente voluto riferirsi a quanto materialmente realizzato dal trasgressore, ossia alle opere abusive. Ciò trova conferma storica anche nella lontana formulazione originaria della misura acquisitiva, allorquando infatti non si parlava di «bene», bensì (con espressione che appare francamente più appropriata, ma che purtroppo è ormai abbandonata) di «opere».

Sin da quell’epoca, peraltro, le opere abusive non sono state esposte da sole al procedimento confiscatorio, bensì «con l’area su cui insistono», la quale, dal 1985, è formalmen... _OMISSIS_ ...laquo;area di sedime». Si tratta della porzione di suolo materialmente occupata dal fabbricato, ossia (secondo attenta dottrina) «dell’area ad esso sottostante».

In linea teorica, per vero, non è del tutto impossibile concepire una acquisizione limitata al solo fabbricato, che lasci cioè al trasgressore la sola proprietà del suolo: tale scissione è infatti astrattamente consentita, in via generale, dalla disciplina civilistica dell’accessione, per la quale il proprietario «può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

Si tratterebbe però di una situazione di inutile promiscuità, perché è chiaro che le possibilità di utilizzo del suolo sono totalmente pregiudicate dall’esistenza di un fabbricato sovrastante. Per ragioni logiche ed anche economiche, pertanto, il legislatore ha condivisibilmente deciso sin dal 1977 di estendere la confisca anche al suolo o... _OMISSIS_ ...bricato.

A prima lettura si potrebbe ritenere che l’opera abusiva e la sua area di sedime, essendo agevolmente identificabili sul piano materiale, non possano dare problemi di tipo tecnico-operativo. In realtà, però, anche questi due primi oggetti della misura acquisitiva hanno fatto registrare qualche contrasto, peraltro attestato sia in dottrina che in giurisprudenza, e addirittura tra sezioni diverse del medesimo tribunale.

La principale ipotesi controversa si verifica laddove il trasgressore, anziché erigere ex novo un fabbricato abusivo, si sia limitato a modificare abusivamente un fabbricato legittimo, ad esempio elevandolo in altezza. Si tratta di una fattispecie che può rientrare pacificamente nell’ambito applicativo della norma che contempla la confisca, ma che può far ragionevolmente dubitare della possibilità di acquisire anche la parte legittima del fabbricato preesistente. In effetti, nel momento in cui si riferisce genericamente... _OMISSIS_ ...o;, la legge non chiarisce se tale espressione comprenda anche l’eventuale parte legittima del fabbricato abusivamente modificato.

Sul punto, la giurisprudenza appare divisa. Ad esempio il TAR Napoli, in due diverse circostanze, ha giudicato egualmente legittima sia l’acquisizione della sola porzione immobiliare abusiva (che in quel caso costituiva una sopraelevazione), sia l’acquisizione dell’intero fabbricato, ivi inclusa la sua area di sedime.

Ora, la lettura che consente di estendere l’oggetto della confisca fa leva principalmente su argomenti di ordine sostanziale, ritenendo che la “coesistenza” tra proprietà pubblica e privata nell’ambito del medesimo fabbricato ne impedisca l’utilizzo ad entrambi. Questa argomentazione, tuttavia, è manifestamente errata, perché la coesistenza di più proprietari su porzioni separate del medesimo fabbricato è sicuramente possibile ed è regolamentata nel codic... _OMISSIS_ ...i capisce, invero, perché il condominio dovrebbe diventare giuridicamente impossibile per il solo fatto che uno dei due proprietari ha natura pubblicistica.

In senso contrario, piuttosto, è d’uopo rammentare la chiave di lettura del nostro istituto, ossia la tutela sovranazionale dei diritti dell’uomo. L’art. 1 del Primo prot. add. Conv. EDU e l’art. 7 della Convenzione, in particolare, subordinano l’acquisizione ad una espressa previsione di legge, e la Corte EDU non esita a qualificare come arbitraria l’acquisizione non munita di una solida previsione di legge. Questo ci rammenta che non è metodologicamente corretto (ed è anzi molto pericoloso) estendere l’ambito applicativo dell’istituto anche a ciò che il legislatore non ha espressamente indicato.

Anche alla luce della tutela sovranazionale del diritto di proprietà, pertanto, tra le due soluzioni tecnicamente possibili si ritiene nettamente preferibile ... _OMISSIS_ ...rsquo;acquisizione gratuita alla sola unità interessata dall’intervento edilizio abusivo. Di questo avviso appare del resto la dottrina maggioritaria, la quale già all’indomani della legge Bucalossi tendeva a «concludere per l’acquisibilità gratuita delle sole opere», e che oggi risulta ancora di questo avviso. E di questo avviso risulta anche la giurisprudenza amministrativa maggioritaria, sia di primo che di secondo grado.

La stessa dottrina, tuttavia, ammette correttamente anche una deroga, segnatamente laddove la nuova e la vecchia opera non siano materialmente distinguibili: in questo caso, all’evidenza, una confisca limitata incontrerebbe un limite di ordine materiale e non giuridico, per cui il rispetto dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 impone di acquisire l’intero manufatto abusivamente manipolato.

E resta anche inteso, per converso, che l’applicazione delle norme del condominio comporta che l... _OMISSIS_ ...rità diverrà proprietaria pro quota anche dell’area di sedime e degli spazi comuni, così come riconosciuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza amministrativa d’appello. Da ciò deriva che il comune, in simili casi, farebbe bene ad includere nell’oggetto della confisca, da preannunciare doverosamente nell’ordinanza di demolizione, anche la quota di beni comuni di cui diverrà comproprietario in caso di inottemperanza.