LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

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Natura, gli effetti e i profili procedimentali della dichiarazione di pubblica utilità

Bollino, Sabrina

02 luglio 2013

pdf  / 180 Pagine in formato libro (17X24 cm)

La natura, gli effetti e i profili procedimentali sono analizzati in maniera tale da far emergere la centralità dell’istituto per il procedimento amministrativo e per i profili garantistici, senza cadere, però, nell’errore di ritenere la dichiarazione stessa l’unico elemento indispensabile per una conclusione legittima del procedimento espropriativo.

30,00

  • editore: Exeo
  • collana: esproprionline
  • numero in collana: 9
  • isbn: 978-88-97916-61-1
  • sigla: PL17
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: studio applicato
  • altezza: cm 24
  • larghezza: cm 17
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: SI - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto

CAPITOLO I
INTRODUZIONE
CAPITOLO II
L’ISTITUTO ESPROPRIATIVO NELLA COSTITUZIONE E IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
CAPITOLO III
IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
CAPITOLO IV
I PROFILI URBANISTICI DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: LA PRIMA FASE OVVERO L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO
1. Alcune considerazioni preliminari circa l’esistenza di un collegamento tra l’urbanistica e l’espropriazione per pubblica utilità
2. La consistenza del legame
3. L’origine del vincolo
4. La disciplina del vincolo preordinato all’esproprio
4.1. Premesse
4.2. L’efficacia del vincolo
4.3. La decadenza del vincolo
4.4. La reiterazione del vincolo
5. La partecipazione al procedimento di apposizione del vincolo
6. Approvazione del progetto in assenza di vincolo preordinato all’esproprio
CAPITOLO V
LA SECONDA FASE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
1. Premesse
2. La dichiarazione di pubblica utilità: la definizione e la classificazione dell’istituto
3. La natura giuridica e gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità
4. Gli atti che contengono la dichiarazione di pubblica utilità: l’art. 12
5. La dichiarazione di pubblica utilità e i profili urbanistici: considerazioni generali
5.1. (segue) la disciplina delle varianti
5.2. (segue) assenza del vincolo preordinato all’esproprio
5.3. (segue) raccordo con la progettazione dell’opera
6. La disciplina temporale della dichiarazione di pubblica utilità
6.1. (segue) la proroga del termine
6.2. (segue) la ratio giustificatrice
7. Gli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
8. L’ipotesi patologica: l’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità o l’assenza della stessa
CAPITOLO VI
IL PROCEDIMENTO DICHIARATIVO DI PUBBLICA UTILITÀ
1. Premesse
2. L’avvio del procedimento diretto a dichiarare la pubblica utilità dell’opera
2.1. Il soggetto promotore
2.2. Gli adempimenti del soggetto promotore: il deposito dei documenti
2.3. La fase precedente alla redazione del progetto dell’opera: l’accesso
3. La comunicazione dell’avvio del procedimento: esistenza e esigenza dell’obbligo
3.1. (segue) i soggetti passivi e le modalità della comunicazione
3.2. (segue) le osservazioni dei privati
3.3. (segue) l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento
4. Ulteriori garanzie per il privato: l’espropriazione dei beni attigui e delle frazioni residue
5. L’approvazione del progetto definitivo
CAPITOLO VII
LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ: LE VARIANTI SPECIALI
1. Premesse
2. L’espropriazione dei beni pubblici
2.1. La natura pubblica del bene e la specialità della procedura
2.2. La disciplina del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità: l’art. 4 del d.p.r. n. 327/2001
2.3. Il bene demaniale
2.4. Il patrimonio indisponibile
2.5. Il patrimonio disponibile
3. La demanializzazione di beni privati
3.1. Un caso particolare di demanializzazione: l’acquisizione dei beni culturali
4. L’espropriazione per pubblica utilità volta alla realizzazione delle infrastrutture strategiche
4.1. Le regole generali in materia di progettazione: dal genus alla species
4.2. Le prime norme in materia di procedimento e di effetti
4.3. I progetti relativi alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi
5. L’espropriazione per pubblica utilità e l’edilizia residenziale pubblica.
6. L’espropriazione per pubblica utilità e gli impianti di telecomunicazione
CAPITOLO VIII
DECRETO DI ESPROPRIO: CENNI
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
SENTENZE CITATE

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La presente opera nasce con l’intento di analizzare nel dettaglio la
seconda fase del procedimento espropriativo identificata dalla
dichiarazione di pubblica utilità, scoprendo, oltre alle disposizioni
normative previste nel d.p.r. n. 8 giugno 2001 n. 327, il testo unico
in materia di espropriazione per pubblica utilità, la sua natura
giuridica e i suoi effetti.



Per raggiungere siffatto obiettivo è necessario partire dalla
definizione del provvedimento finale che conclude il procedimento
espropriativo ovvero dal decreto di esproprio, il quale rappresenta un
atto amministrativo appartenente alla categoria dei provvedimenti
ablatori a carattere reale, il cui fine si riversa nella sottrazione ad
un soggetto privato e, in taluni casi, ad un soggetto di diritto
pubblico, della proprietà o del possesso di un determinato bene mobile
o immobile o, ancora, di altra utilitas per motivi di interessi
generali, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di
indennizzo. Si tratta, cioè, di un provvedimento che, sebbene diretto
ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, non
ha intenti punitivi, ma rappresenta, piuttosto, uno strumento
indispensabile per il bene della collettività perché consente la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, assicurando,
allo stesso tempo, una qualche forma di ristoro per il privato che
sopporterà l’esercizio di un potere diretto ad incidere sul più sacro e
inviolabile dei diritti patrimoniali, ovvero sul diritto di proprietà.



A tal fine, per addivenire ad una corretta ed equilibrata
espropriazione per pubblica utilità, ovvero ad un’espropriazione che
sia il frutto di un giusto e proporzionato bilanciamento degli
interessi pubblici (la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità) e privati (la tutela del diritto di proprietà) l’ordinamento
giuridico predispone un procedimento amministrativo che  individua
tre momenti fondamentali per l’emanazione del decreto di esproprio: la
previsione dell’opera da realizzare nello strumento urbanistico
generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, accompagnata
dal vincolo preordinato all'esproprio apposto sul bene da espropriare;
la dichiarazione di pubblica utilità; la determinazione (anche in via
provvisoria) dell’indennità di esproprio.



In realtà più che di tre  momenti si dovrebbe parlare di autentici
presupposti per la legittima emanazione del decreto di esproprio.



Si tratta di presupposti che, al contempo, identificano delle vere e
proprie fasi autonome e connesse di un unico procedimento espropriativo.



In questo quadro autonomia e connessione identificano un ossimoro in
grado di far comprendere in che modo tutte le fasi del fasi del
procedimento espropriativo (apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e determinazione
dell’indennità di esproprio) siano, allo stesso tempo, fasi distinte,
capaci, cioè, di giungere all’emanazione di un provvedimento
impugnabile, ma funzionalmente connesse e, quindi, intimamente
correlate e inscindibili tra loro, sicché la mancanza di una comporta
la decadenza o l’inefficacia dell’altra o, ancora, l’impossibilità di
procedere oltre.



Invero di queste tre fasi solo le prime di due vengono analizzate.



Si tratta di una scelta che nasce dalla consapevolezza che l’opera ha
ad oggetto la fase dichiarativa la quale, oltre a rappresentare una
garanzia per il privato che subisce l’espropriazione, identifica la
fase centrale e fondamentale di tutta la procedura espropriativa,
diventando, così, un passaggio obbligato senza il quale non è possibile
procedere all’emanazione del decreto di esproprio.



Essa rappresenta il perno intorno al quale ruota tutto il procedimento
espropriativo, in cui la pubblica utilità dell’opera assume forma e
sostanza, sicché senza di essa non vi sarebbe espropriazione per
pubblica utilità, perché non vi sarebbe una pubblica utilità che
legittimerebbe un provvedimento amministrativo diretto alla
sottrazione, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di
indennizzo, ad un soggetto privato e, in taluni casi, ad un soggetto di
diritto pubblico, della proprietà o del possesso di un determinato bene
mobile o immobile o, ancora, di altra utilitas per motivi di interessi
generali.



Dalla definizione si evince, pertanto, che il provvedimento
espropriativo non si limita ad incidere sul più sacro e inviolabile dei
diritti di natura patrimoniale, ma ha anche diretta incidenza sulla
progettazione delle opere pubbliche e, di conseguenza, sull’urbanistica.



In questo percorso di analisi si giunge alla consapevolezza che la
dichiarazione di pubblica utilità identifica il diaframma che si
frappone tra l’urbanistica e la programmazione e che consente la
trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità, il cui beneficiario finale è la
collettività.



Pertanto, al fine di comprendere la concreta relazione che lega
l’espropriazione, la programmazione e l’urbanistica, è necessario
analizzare nel dettaglio le prime due fasi del procedimento
espropriativo, tralasciando l’ultima il cui obiettivo, non secondario,
consiste nel garantire al privato che subisce l’espropriazione un equo
indennizzo che funga da ristoro per il pregiudizio subito.



Nell’opera la fase diretta alla dichiarazione di pubblica utilità viene
presentata come la sede naturale in cui ponderare e bilanciare le
esigenze pubbliche e private, in modo tale che le prime siano
perseguite secondo i canoni della regola aurea elaborata dal ROMAGNASI.



Un ottimo parametro per verificare la proporzionalità della procedura
espropriativa è rappresentato dal vaglio della qualità e della quantità
di spazio riservato dall’amministrazione alla partecipazione del
privato nel procedimento amministrativo.



Per questo motivo nel testo vengono ampiamente analizzate tutte le
norme del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
poste a garanzia del principio del contraddittorio inteso come
strumento di difesa del privato e mezzo istruttorio per la pubblica
amministrazione.



Una volta stabilite le regole generali non bisogna dimenticare le
eccezioni, ovvero le ipotesi in cui le stesse regole subiscono una
deroga dovuta alla peculiarità del settore di riferimento.



Per questo motivo non si possono trascurare le varianti speciali della
fase dichiarativa disciplinate dalle singole discipline tecniche di
settore e, in particolare, quelle dirette a disciplinare
l’espropriazione dei beni pubblici e dei beni culturali,
l’espropriazione per la realizzazione dei progetti relativi alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi;
l’espropriazione per la realizzazione dell’edilizia residenziale
pubblica e, infine, l’espropriazione per la realizzazione degli
impianti di telecomunicazione.



In definitiva, della dichiarazione di pubblica utilità viene data un
immagine tesa a evidenziarne gli effetti, la natura e i profili
procedimentali, attraverso un meccanismo capace di far emergere la
centralità dell’istituto per il procedimento espropriativo e per la
realizzazione degli interessi pubblici, l’importanza del rispetto delle
garanzie privatistiche, senza tralasciare il sistema di regole e
deroghe che in un ottica globale mette insieme espropriazione,
programmazione e urbanistica.


Galleria immagini

L’espropriazione per pubblica utilità appartiene alla categoria dei procedimenti ablatori a carattere reale, il cui fine si riversa nella sottrazione ad un soggetto privato e, in taluni casi, ad un soggetto di diritto pubblico, della proprietà o del possesso di un determinato bene mobile o immobile o, ancora, di altra utilitas per motivi di interessi generali, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennizzo. La definizione consente di comprendere pienamente tutti i caratteri di un istituto preordinato ad incidere sul più sacro e inviolabile dei diritti di natura patrimoniale: la proprietà. È importante precisare che dal concetto di espropriazione per pubblica utilità esula qualsiasi intento punitivo e rappresenta uno strumento indispensabile per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, assicurando, allo stesso tempo, un ristoro
L’espropriazione per pubblica utilità rappresenta un procedimento amministrativo il cui obiettivo consiste nell’emissione di un provvedimento che determina la sottrazione della proprietà o del possesso di un determinato bene mobile o immobile o, ancora, di altra utilitas per motivi di interessi generali, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennizzo. A tal fine l’art. 8 del d.p.r. n. 327/2001 individua tre momenti fondamentali per l’emanazione del decreto di esproprio la previsione dell’opera da realizzare nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, accompagnata dal vincolo preordinato all'esproprio apposto sul bene da espropriare; la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione (anche in via provvisoria) dell’indennità di esproprio.
  La diapositiva prende in esame gli artt. 9, 10 e 11 del d.p.r. n. 327/2001 che disciplinano il vincolo preordinato all’esproprio. Si riconosce la durata quinquennale sottolineando la possibilità di innalzare con legge il suddetto termine, decorso il quale la mancata dichiarazione di pubblica utilità determina la decadenza del vincolo stesso. Si crea un vuoto normativo e per le aree una volta sottoposte a vincolo trova applicazione l’art. 9 d.p.r. n. 380/2001. A questo punto la p.a. ha due possibilità o provvede a ripianificare l’area (si tratta di un obbligo giuridicamente rilevante perché il privato può diffidare l’amministrazione a provvede e se questa rimane inerte può attivare il ricorso avverso il silenzio- rifiuto) oppure può reiterare previa adeguata motivazione il vincolo. In tutta questa fase è ammessa la partecipazione del privato al procedimento.
  La diapositiva riporta il contenuto dell’art. 12 vale a dire l’elenco degli atti con cui può essere disposta la dichiarazione di pubblica utilità. La pubblica utilità può essere disposta mediante L’atto di approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte dell’autorità espropriante; I provvedimenti di approvazione della varie categorie di piano attuativo cd. di terzo livello; ovvero del piano particolareggiato, del piano di lottizzazione, del piano di recupero, del piano di ricostruzione, del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi o, ancora, del piano di zona; L’approvazione degli strumenti urbanistici ivi compresi gli strumenti urbanistici di settore o di attuazione; Il rilascio di concessioni, di autorizzazioni o di un qualunque altro atto avente effetti equivalenti.
La diapositiva mostra il contenuto degli artt. 15 e 16 del d.p.r. n. 327/2001 che disciplinano i procedimento dichiarativo di pubblica utilità prevedendo l’avvio con relativa comunicazione al proprietario catastale quando il soggetto promotore provvede a depositare presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. Per la redazione del progetto può essere necessario richiedere l’autorizzazione ad accedere presso i luoghi per una preventiva ispezione. La richiesta di deve essere comunicata al proprietario catastale.
La diapositiva mette in luce la presenza di una procedura ordinaria (quella disciplinata dal d.p.r. n. 327/2001) cui si affiancano le varie procedure speciali. Tra queste particolare attenzione viene data a quelle previste per i beni pubblici, i beni culturali, per l’edilizia residenziale pubblica, per gli impianti di telecomunicazione e, infine, per la realizzazione dei progetti relativi alle infrastrutture strategiche e agli impianti produttivi. In questo modo si mettono in rilievo le recenti modifiche apportate al l codice degli appalti pubblici, il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall’art. 4 del d. l. 23 maggio 2011 n. 70.

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