er caso fortuito, sintetizzando i risultati cui si è pervenuti sin qui, si deve intendere un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra custodia e danno - di per sé idoneo a imputare i danni cagionati dalla cosa al suo custode - non attinente ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno [1].
Secondo la ricostruzione fornita da dottrina e giurisprudenza, il caso fortuito può essere meglio analizzato attraverso una sua tripartizione: sono concettualmente individuabili, infatti, il caso fortuito autonomo, il caso fortuito incidentale e il caso fortuito concorrente.
Il caso fortuito “autonomo”, consiste in un «fattore esterno che, interferendo nella situazione in ...
_OMISSIS_ ...quo;insorgere, di alcuna relazione con la cosa custodita.
Il caso fortuito “incidentale”, poi, è rinvenibile ogniqualvolta «si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (...), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima» [3]; si tratta di tutte quelle ipotesi in cui la cosa diviene solo mezzo dell’evento esterno, che per la sua imprevedibilità assume di per sé - ed esclusivamente - il carattere di fattore eziologico dell’evento dannoso.
La terza espressione del caso fortuito, per certi versi la più problematica, è quella del caso fortuito “concorr...
_OMISSIS_ ...inamismo dannoso.
In questo caso si avrà l’effetto esimente del fortuito se detto fattore esterno, che da solo non aveva potenzialità dannosa, come non l’aveva neppure la cosa in custodia, (per cui il nesso causale si instaura tra detta combinazione di cosa + fattore esterno ed il danno) è eccezionale e straordinario (e come tale assolutamente non prevedibile). Infatti, in assenza di detto fattore eccezionale e straordinario non si sarebbe verificato quel dinamismo della cosa, che è stata causa del danno» [4].
Riassuntivamente, può affermarsi che «il caso fortuito deve essere inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, quindi, è richiest...
_OMISSIS_ ...quo;evento, escludendo fattori casuali concorrenti. Può accadere, infatti, che il fortuito o il fatto del terzo provochino direttamente il danno, essendo cause del tutto indipendenti tanto dalla cosa quanto dal custode: si tratta qui di un fortuito autonomo.
Può, diversamente, accadere che la cosa rappresenti un anello necessario e non eliminabile della serie causale dalla quale deriva l’evento: si parla qui di fortuito incidente, per intendere che la cosa, pur partecipando all’evento, ha il ruolo di semplice occasione del danno, giacché il fattore esterno assorbe in modo esclusivo la causalità dell’evento; si parla infine di fortuito concorrente allorché vi è concorso tra la causa fortuita - ivi compreso il fatto del danneggiato - e la causa provenie...
_OMISSIS_ .... 1227, comma 1, c.c.» [5].
Ancor più chiara, sul punto, l’esemplificazione effettuata da un’importante voce della dottrina: «Si avrà, dunque, un fortuito “autonomo” nel caso del fulmine che colpisce il passante mentre questi passeggia in un viale alberato (ed il danno è qui prodotto esclusivamente dalla causa fortuita); un fortuito “incidente”, invece, sarà configurabile nel caso in cui il fulmine colpisca un albero facendolo cadere sopra un passante (in tal caso la cosa - ovvero l’albero - rappresenta un anello necessario e non eliminabile della serie causale dalla quale deriva l’evento dannoso, e la custodia può divenire elemento rilevante); ricorre, da ultimo, l’ipotesi di fortuito “concorrente&rdquo...
_OMISSIS_ ...oncorso tra la causa fortuita e la causa proveniente dalla cosa, ragion per cui v’è responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.)» [6].
L’evento naturale rappresenta, anche nell’immaginario comune, la tipica ipotesi di fatto fortuito. Ma, agli effetti dell’art. 2051 c.c., non può l’evento naturale costituire, di per sé, un caso fortuito, prescindendo da una concreta valutazione dell’assoluta eccezionalità dell’evento [7].
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un’abbondante nevicata determini la caduta di numerose tegole dal tetto di un edificio, con conseguenti danni alle automobili parcheggiate in prossimità dell’immobile.
Certamente un’abbondante nevicata - magari una ...
_OMISSIS_ ...rsquo;immobile si trovi in una località sciistica posta a duemila metri sul livello del mare e il periodo di verificazione dell’evento sia quello invernale. Ancora, l’evento dannoso - dato dalla caduta delle tegole dal tetto di un immobile - non potrà certo essere ritenuto imputabile al solo fenomeno atmosferico ove il tetto dell’edificio versasse in cattive condizioni di manutenzione per l’incuria del proprietario dell’immobile (con le tegole gravemente danneggiate e già a forte rischio di caduta prima della nevicata).
Lo stesso ragionamento può essere esteso a molti fenomeni atmosferici o geologici, la cui maggiore o minore prevedibilità modifica enormemente in base alle circostanze di luogo e di tempo del caso [8].