PEEP PIP

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Natura legalmente edificabile dei fondi previsti dal p.r.g. per l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare

Il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il piano consente.

L'obbligo di della p.a. di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare

La p.a. ha diritto a ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi p.e.e.p. l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per la acquisizione delle aree che per le spese di urbanizzazione.

Il principio del perfetto pareggio economico imposto dalla legge per gli interventi su aree P.E.E.P.

L'art. 35 della L. n. 865/1971 pone il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal Comune per l'acquisizione dai privati delle aree necessarie per la realizzazione dei p.e.e.p. ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari

La valutazione indennitaria del fondo espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale

I volumi realizzabili sull'area inclusa in un P.E.E.P. non possono essere quantificati applicando l'indice fondiario di edificabilità possono essere espressi ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea.

Il principio dall'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree peep non opera in caso di acquisizione illecita delle aree

Laddove l’acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP avvenga non già attraverso le procedure espropriative di legge, bensì come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l’acquisto della proprietà del suolo alla mano pubblica e, dall’altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell’art. 2043 c.c., il principio dell’integrale copertura dei costi sostenuti per l’acquisto viene meno.

Efficacia e finalità dei Piani di Insediamenti Produttivi

Avendo il P.I.P. approvato, per espressa disposizione di legge, valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi dell’art. 17 della legge 1150 del 1942, allo scadere del termine di efficacia decennale il Comune consuma il proprio potere espropriativo, mentre la destinazione d’uso delle aree già impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina.

Efficacia e finalità dei Piani di edilizia economica popolare (P.E.E.P.)

il Piano di edilizia economica e popolare rientra in un disegno normativo volto a consentire che l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare venga inquadrata in uno strumento urbanistico più ampio, cosicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l’attuazione.

Destinazione di un’area ad edilizia economica e popolare

Il piano P.E.E.P. disciplina le aree destinate all’edilizia economica e popolare e, di conseguenza, non può contenere una regolamentazione di aree aventi diversa destinazione ed esterne alla sua perimetrazione.

Il principio del perfetto pareggio economico nella realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il principio del perfetto pareggio economico di cui all'art. 35 della L. n. 865 del 1971, comporta che per le aree concesse in superficie debba sussistere piena corrispondenza tra entrate e uscite, da cui discende la doverosità del rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle medesime aree o, più in generale, per consentire l'intervento edilizio in questione.

Il diritto al recupero delle somme pagate per l'acquisizione delle aree incluse nel P.E.E.P.

In relazione a una convenzione per la costruzione di case di tipo economico e popolare, nonostante la pregressa quantificazione sia del costo delle aree sia delle spese di urbanizzazione, il comune ha diritto a ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per l'acquisizione delle aree che per le spese di urbanizzazione. Quand'anche nessuna previsione fosse contenuta in convenzione, dovrebbe ritenersi operante ex art.1339 cod.civ.

La natura di atto generale di pianificazione del piano di insediamento produttivo

Il Piano degli Insediamenti Produttivi, costituisce, dal punto di vista tecnico, un piano di zonizzazione attuativo, che disciplina la realizzazione di “impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico”.

L'integrale copertura dei costi sostenuti per l’acquisizione delle aree da assegnare in zona P.I.P.

Che la spesa per l’acquisizione delle aree espropriate in ambito PIP sia stata assai più alta di quanto preventivato in sede di convenzione, rientra nell’alea normale del giudizio, intentato dai proprietari dei suoli espropriati, ed il Comune non può certo ritenersi responsabile, nei confronti degli acquirenti dei lotti dell’area p. i. p., a cagione della presunta inadeguatezza della difesa tecnica, in detto giudizio espletata dal professionista incaricato.

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