L'art. 2, co. 5, d. lgs. 285/1992 distingue le varie strade in statali, regionali, provinciali e comunali sotto il profilo funzionale, stabilendo in sintesi che appartenga ad una di dette categorie la strada che serve ad un dato scopo; diversamente, la classificazione in autostrade, extraurbane principali e secondarie, urbane di scorrimento o di quartiere e locale si basa non in dipendenza dalla funzione svolta, ma sulla base dei caratteri oggettivi dell'opera.