CONDONO

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Condono di opere edilizie abusive costruite in fascia di rispetto stradale

In tema di autostrade, l’ampiezza della fascia di rispetto che rileva ai fini del condono edilizio non è quella vigente ratione temporis all’atto della realizzazione dell’immobile (nella specie ex art. 9, co. 1, L. n. 729/1961), bensì quella determinata al momento della valutazione della compatibilità (nella specie con riferimento al disposto dell’art. 28 D.P.R. n. 495/1992).

Il primo condono edilizio: la legge n. 47/1985

L'art. 31 della L. 47/1985 esplica quali sono le opere con essa condonabili: si tratta delle opere ultimate entro il 1° ottobre 1983 ed eseguite senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza

Il secondo condono edilizio: la legge n. 724/1994

La legge n. 724/1994 "proroga" le disposizioni già stabilite dalla legge n. 47/1985. L'art. 39 della legge sul secondo condono afferma che le disposizioni di cui ai capi IV e V della l. 47/1985 si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.

Il terzo condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 269/2003

Rispetto ai precedenti, il terzo condono risulta per alcuni profili più ristretto, dal momento che, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi sanabili, e definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili, introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono stesso, in aggiunta a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.

Le somme dovute a titolo di oblazione della domanda di condono edilizio

Le somme dovute a titolo di oblazione della domanda di condono, il cui pagamento deve intervenire nei due anni dalla presentazione della stessa perché possa dirsi formato il silenzio-assenso, consistono in tutte le somme che il richiedente è necessario versi per conseguire il titolo edilizio in sanatoria, e dunque non solo quanto ancora dovuto per oblazione, ma anche quanto dovuto in relazione alla tipologia di abuso da sanare.

Il condono per abusi edilizi in zone vincolate presuppone la loro conformità alle norme e agli strumenti urbanistici

La presenza di un vincolo relativo, indipendentemente dal parere reso dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA., impedisce la sanatoria , ove, comunque, vi sia la contestuale difformità dell’abuso rispetto alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Il condono di abusi edilizi su aree vincolate è subordinato al parere dell’autorità competente alla tutela del vincolo

Sono sanabili, previo parere dell’autorità competente alla tutela del vincolo, gli abusi su aree vincolate purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: le opere devono essere state realizzate prima dell’imposizione del vincolo, devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche seppur realizzate in assenza o difformità del titolo edilizio e devono essere consistenti in opere minori quali il restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.

Presentazione della domanda di condono e discrezionalità del provvedimento

Il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è notoriamente frutto di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta abnormità ovvero macroscopico travisamento dei fatti.

Procedimento di sanatoria dell'opera abusiva realizzata su area vincolata

Il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati, dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo – anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità - e la permanenza in loco del manufatto abusivo.

Il provvedimento di diniego di condono edilizio

Il diniego di condono con riferimento ad illeciti edilizi insistenti su aree vincolate dà luogo, anche nel caso di mutamenti di destinazione d’uso senza opere, all’emissione del provvedimento comunale ingiuntivo di rimessione in pristino stato dell’uso dell’immobile, trattandosi di una manifestazione di esercizio di potere vincolato.

L'oblazione per sanatoria edilizia: condizioni e quantificazione

In materia di condono edilizio, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità.

Competenza di Regioni e Province nel rilascio del condono per opere edilizie abusive

Esula dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria oppure di allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato. A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale.

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