Competenza di Regioni e Province nel rilascio del condono per opere edilizie abusive

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE

Si esclude la possibilità per le Regioni di introdurre un condono extra ordinem, in quanto spettano al Legislatore statale, oltre ai profili penalistici, le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum, ed esulando dalla potestà legislativa delle Regioni il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’Allegato 1 alla legge medesima.

È costituzionalmente illegittima la legge regionale che attribuisce la qualifica di «edifici legittimi esistenti» ai fini della sanatoria di determinati edifici, sostituendosi, per questo verso, al legislatore statale cui spetta, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di governo del territorio, il compito di porre le norme di principio che consentano di qualificare un immobile come edificio legittimo esistente. La natura di normativa di principio della disciplina statale concernente il regime della sanatoria degli interventi edilizi abusivi rende pertanto illegittimo l’intervento regionale che, quand’anche fosse meramente ripetitivo delle previsioni statali, non potrebbe superare il test di costituzionalità.

In tema di condono edilizio “straordinario”, spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici, anche le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, e segnatamente: la decisione sul se disporre, nell’intero territorio nazionale, un condono straordinario, e quindi la previsione di un titolo abilitativo edilizio straordinario; la decisione relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria; infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili.

È dubbia la compatibilità costituzionale di una norma regionale in grado di esonerare dalla non condonabilità abusi in zona vincolata per finalità meramente urbanistiche.

È costituzionalmente illegittima la norma regionale che prevede che il responsabile dell’abuso edilizio, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

In materia di condono edilizio, spettano alla legislazione statale oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum; la decisione sul se disporre, nell’intero territorio nazionale, un condono straordinario, e quindi la previsione di un titolo abilitativo edilizio straordinario; quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria; infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili. Nel rispetto di tali scelte di principio, competono alla legislazione regionale l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale.

Esula dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria oppure di allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato. A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale.

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

Le opere astrattamente condonabili secondo quanto disposto dalla normativa primaria di riferimento (art. 32 D.L. n. 269/2003), non lo sono ove realizzate in uno dei Comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21.

In tema di vincoli sulla zona rossa vesuviana ex L. Reg. n. 21/2003, il divieto di condono per gli edifici destinati alla residenza, previsto dall’art. 5 della legge regionale suddetta, col richiamo agli ulteriori “titoli edilizi abilitanti”, ha riguardato tutti gli edifici, non solo quelli da costruire, ma anche quelli preesistenti, privi di un titolo abilitante.

La normativa sulla ‘zona rossa’ vesuviana ex L. Reg. n. 21/2003 è volta a tutelare non gli aspetti paesaggistici, ma l’incolumità pubblica e privata; il legislatore regionale, nell’introdurre il divieto assoluto di edificabilità di particolari tipologie di edifici, ha posto dunque una presunzione di pericolosità della zona in questione ed ha introdotto misure limitative strettamente connesse tra loro, e cioè quelle volte a non far realizzare ulteriori opere destinate alla residenza e quelle preclusive del condono.

Le modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 16/2014 alla legge regionale n. 10/2004 non hanno per oggetto il c.d. terzo condono, ma esclusivamente i precedenti, nel senso, peraltro, di sollecitarne semplicemente la definizione.

Nella Regione Campania, in materia di condono edilizio ai sensi del legge n. 326/2003, l’istituto del silenzio-assenso previsto dalla legislazione nazionale non può trovare applicazione, ostandovi le contrarie previsioni contenute nell’art. 7 l. reg. n. 10/2004, che testualmente recita «1. Le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse […]. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001 n. 19, art. 4, che disciplinano l’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione provinciale competente».

Il chiaro tenore letterale dell'art. 7 LR Campania n. 10/2004, in tema di silenzio inerente l'istanza di sanatoria, non lascia adito a dubbi sulla qualificazione del comportamento inerte del Comune come mero silenzio-inadempimento, e non già quale silenzio-assenso.

Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive realizzate in uno dei Comuni della L.R. Campania del 10/12/2003 n. 21 art. 1 aventi destinazione residenziale, ad eccezione di quelle opere compiute per gli adeguamenti di natura igienico-sanitarie e funzionali di cui all’art. 5, co. 2, della stessa Legge Regionale Campania.

La legge regionale Campania n. 10 del 2004, conformemente all'art. 32 della L. 326 del 2003 che prevede espressamente che non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo ambientale e paesaggistico, nonché contrastanti con gli strumenti urbanistici, sancisce la non sanabilità delle opere abusive compiute nei Comuni della cd. Zona rossa ad alto rischio eruzione Vesuvio, definite dall’art. 1 della legge regionale 21/2003.

La legge regionale della Campania n. 16 del 2014 non riguarda il cosiddetto “terzo condono” di cui al d.l. n. 269 del 2003 e non può trovare applicazione al fine di ritenere che siano sanabili le opere realizzate su aree gravate da vincoli relativi ed in contrasto con gli strumenti urbanistici: trova, invece, integrale applicazione la normativa statale, la quale è chiara nell’escludere dal campo di applicazione della sanatoria gli immobili realizzati su aree vincolate in difformità dagli strumenti urbanistici.

La speciale procedura prevista dall'art. 9 della L.R. Campania 18 novembre 2004, n. 10 non può essere interpretata in senso confliggente con la legge nazionale che consente la condonabilità degli abusi in zona vincolata negli stretti limiti previsti dal D.Lgs. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Nella Regione Campania, le domande di condono proposte ai sensi della L. 326/2003 sono assoggettate al regime di cui all'art. 7 della L.Reg. n. 10 del 2004, sicché devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, avverso il quale è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> EMILIA-ROMAGNA

L’art. 33, comma 8 della L.R. Emilia Romagna n. 23 del 2004, in materia di applicazione delle norme statali sul condono edilizio prevede, a determinate condizioni, la sanabilità delle tettoie se non conformi agli strumenti urbanistici vigenti, ma non la prevede se il contrasto riguarda la normativa di rango primario e secondario in materia urbanistica, come il nuovo codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 34, comma 2, lettera a), della legge regionale dell’Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita le eccezioni all’ivi affermato principio dell’insanabilità di interventi di ristrutturazione (conformi alla legislazione urbanistica, ma in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003), che comportino un aumento delle unità immobiliari all’ipotesi delle sole unità immobiliari «ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari», finendo per trattare in modo diverso ipotesi del tutto assimilabili.

L’art. 27 della l.r. Emilia-Romagna n. 23 del 2004 costituisce ordinaria espressione del potere regionale di definizione delle norme di dettaglio necessarie alla determinazione dei limiti e delle condizioni della condonabilità amministrativa dei manufatti edilizi abusivi, sicché è legittimo dichiarare l’irricevibilità di istanze di condono non integrate, nei termini richiesti dalla normativa regionale, con gli elaborati grafici e l’asseverazione tecnica del professionista.

La circolare regionale esplicativa dell’art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 23/04 non tipizza (né potrebbe) alcuna fattispecie ostativa ulteriore rispetto a quella di legge, ma si limita a richiamare il concetto di rilevanza per illustrare le fattispecie tipizzate dalla norma.

L’art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 23/04, che esclude la condonabilità quando sia stata già concessa una pregressa sanatoria per nuova costruzione, oppure per ristrutturazione, oppure per ampliamento o sopraelevazione con aumento delle unità abitative, è applicabile anche se sopravvenuta alle domande di condono, sia in quanto lo prevede espressamente la legge, sia in quanto non si tratta di retroattività, ma di normale applicazione di norme di sanatoria a fattispecie conclusa.

In caso di diniego di condono ai sensi della prima ipotesi contemplata dall’art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 23/04 è irrilevante che il precedente abuso sanato non abbia comportato aumento delle unità immobiliari: tale aumento, infatti, non compare affatto tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie ostativa (unità abitativa già beneficiaria di precedente condono per nuova costruzione).

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> LAZIO

Non può esservi alcuno spazio per sospettare della legittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. Lazio 12/2004, perché, semplicemente, il legislatore regionale, nell’esercizio delle prerogative di cui è attributario, ha inteso introdurre una disciplina di maggior rigore rispetto a quella statale.

In presenza di un vincolo paesistico, non è possibile condonare un abuso rientrante nella Tipologia 1 dell'Allegato A della Legge della Regione Lazio n. 12/2004: sotto questo aspetto, il diniego si configura quale atto rigorosamente vincolato, nel quale non è possibile dare spazio ad ulteriori valutazioni e ponderazioni di interessi.

L’articolo 2 della legge regionale Lazio numero 12 del 2004 consente la sanatoria delle opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale: legittimamente, pertanto, è negato il condono per un immobile destinato ad uso commerciale.

Nella Regione Lazio, alla domanda di condono sono applicabili tanto la normativa statale del decreto-legge n. 269 che la legge regionale n. 12 del 2004; l’articolo 10 di quest’ultima non ha infatti il significato di escludere le domande proposte prima della sua entrata in vigore dall’ambito della sua applicazione ma semplicemente quello di confermare la loro validità salvo rinuncia (prevista dal terzo comma).

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale Lazio n. 12 del 2004 la disciplina prevista si applica anche a coloro che abbiamo presentato la domanda di condono prima della entrata in vigore della legge stessa e che non vi hanno rinunciato, essendo tenuti a pagare la differenza tra le somme già versate e quelle stabilite precedentemente.

Nella Regione Lazio, il manufatto a destinazione residenziale di volume superiore a 200 mc non è suscettibile di condono, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della L. R. 12/04.

La legge regionale del Lazio n. 12/2004, escludendo dalla sanatoria gli immobili abusivi siti in zone vincolate ancorché, costruiti anteriormente all'apposizione del vincolo, rende irrilevante la data di realizzazione dell’abuso, mentre concentra l’esame sull'ulteriore presupposto della non conformità del manufatto alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Nella regione Lazio, la formazione tacita del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non si forma per il solo fatto dell'inutile decorso del termine indicato dalla normativa e del pagamento dell'oblazione, senza alcuna risposta del Comune, ma occorre la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'art. 6 L.r. n.12 del 2004, cui è subordinata l'ammissibilità del condono, che non può ritenersi consentito in assenza dei requisiti e a mezzo di un provvedimento tacito, che nella prefigurazione normativa per null'altro si distingue dall'accoglimento esplicito se non per l'aspetto formale. Il semplice decorso del termine per provvedere costituisce, pertanto, solo uno degli elementi necessari, di per sé non sufficiente, per il perfezionamento della fattispecie.

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

In base al nuovo testo dell’art. 4 della L.R. Liguria n. 5/2004, derivante dall’intervento della Corte Costituzionale con sentenza 11/10/2012, n. 225, resta preclusa la possibilità di sanare mutamenti di destinazione d’uso realizzati successivamente all’imposizione del vincolo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione legge regionale Liguria n. 5/2004, art. 4, comma 1, lett. b), in caso di manufatto che non si presenta più completamente interrato e pertanto per tale ragione dirimente assume autonomo rilievo in termini di volume e superficie.

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA

In tema di computo del c.d. bonus energetico di cui alla legge regionale n. 26 del 20 aprile 1995, ai fini della sanatoria di manufatti od opere realizzati in assenza di titolo edilizio, ciò che rileva è la conformità delle opere alle prescrizioni sostanziali applicabili, tra le quali, salvo deroghe espresse, ben possono essere incluse anche quelle premiali. L’assenza formale del titolo è invece ciò che giustifica l’istituto stesso della sanatoria, appositamente finalizzata a porre rimedio all’irregolarità formale dell’opera e che, in generale, non incide invece sull’applicabilità o meno di una determinata disciplina sostanziale, quand’anche essa abbia carattere premiale o incentivante.

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI BOLZANO

L'art. 85 LP Bolzano n. 13/1997 ammette la possibilità di sanare le opere abusivamente realizzate, purché per esse ricorra il requisito della c.d. doppia conformità oppure di quella singola, divergendo le due ipotesi per l’entità della sanzione pecuniaria da corrispondere. L’esegesi della norma non può prescindere dal dato testuale che, nella sua chiara formulazione, richiede, quale presupposto per l’emissione del titolo in sanatoria che l’opera abusivamente eseguita sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda (comma 1), o, quantomeno in quest’ultimo momento (comma 3-bis).

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

Nella Provincia Autonoma di Trento la violazione delle distanze impedisce anche astrattamente l’applicazione della disciplina sul condono, con conseguente impossibilità della formazione del provvedimento tacito.

ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA

La legge regionale Puglia n. 28/2003, nell’attuare la legge statale n. 326/2003, permette la sanatoria di tutti gli abusi ma con riferimento all’osservanza del requisito generale dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/1985, vale a dire della ultimazione delle opere nel termine di legge, che però non è “ex se” sufficiente a configurare la possibilità giuridica del condono, non consentendo quindi il superamento dei rilevati limiti imposti dal comma 27 dell’art. 32 della legge n. 326/2003.

L’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale della Puglia 23 dicembre 2003, n. 28, nell’attuare la legge statale n. 326/2003, permette la sanatoria di tutti gli abusi ma con riferimento all’osservanza del requisito generale dell’art. 31 comma 2 della legge n. 47/1985, vale a dire della ultimazione delle opere nel termine di legge, che però non è “ex se” sufficiente a configurare la possibilità giuridica del condono, non consentendo...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.