L’art. 600 ter, quarto comma, c. p., rappresenta la norma di chiusura dell’intero e articolato sistema piramidale, a livelli decrescenti di disvalore [108], che il legislatore ha predisposto per contrastare l’aberrante fenomeno della pedopornografia. La norma in parola punisce colui che, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo del medesimo articolo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.