Compendio unico: l’oggetto dell’atto costitutivo ed il suo presupposto negoziale

Tutto ciò chiarito, veniamo quindi ad indagare quale sia il contenuto dell’atto costitutivo del compendio unico.

A tal riguardo, devono qui richiamarsi le considerazioni sopra svolta in ordine al tempo della sussistenza dei requisiti soggettivi, nonché le previsioni di cui ai commi 2 e 4, dell’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, nella parte in cui espressamente prevedono che «a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento» si applica un trattamento fiscale agevolato; e che «il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti».

Ora, stante la lettera delle disposizioni cita... _OMISSIS_ ...videnziarsi come, ai fini della costituzione del compendio unico, la relativa dichiarazione costitutiva debba contenere:

1) l’impegno del soggetto a costituire il compendio;

2) l’impegno a coltivarlo o condurlo per il termine di dieci anni dall’acquisto;

3) la menzione del vincolo di indivisibilità decennale, a cura del notaio.

A detto elenco deve altresì aggiungersi, per il caso in cui il soggetto che intenda procedere alla costituzione non rivesta le qualifiche soggettive sopra menzionate, l’impegno a conseguirle. Di modo che, la relativa dichiarazione costitutiva contenga:

1) l’impegno a costituire il compendio;

2) l’impegno a coltivarlo o condurlo per il termine di dieci anni dall’acquisto;

3) l’impegno del soggetto a conseguire le qualifiche soggettive richieste ai fini della fruibilità delle agevolazioni fis... _OMISSIS_ ...non le rivesta;

4) la menzione del vincolo di indivisibilità decennale, a cura del notaio.

Tale dichiarazione costitutiva, come si è detto, potrà essere contenuta sia nel medesimo atto di «trasferimento a qualsiasi titolo» del terreno, sia in un atto separato.

Ora, stante la formulazione particolarmente ampia di cui alla espressione in oggetto, preme qui chiarirsene il significato, al fine di comprenderne l’esatta portata applicativa.

Con l’espressione atti di «trasferimento», deve intendersi qualsiasi negozio giuridico che realizzi un effetto traslativo, ovvero il mutamento soggettivo della titolarità di un diritto, prescindendosene il titolo.

Nella disposizione in commento, posto che alcun limite è dato rinvenire quanto al titolo del trasferimento, devono ritenersi compresi tanto i negozi traslativi a titolo oneroso [29], siano essi inter vivos o mortis causa ... _OMISSIS_ ...elli a titolo gratuito, con l’esclusione dei soli atti di acquisto a titolo originario, non comportando questi ultimi alcun trasferimento [31].

Come affermato dalla dottrina [32], inoltre, devono ricomprendersi nella predetta espressione – ancorché non qualificabili espressamente quali atti traslativi – i negozi derivativo-costitutivi [33]. E ciò, in ragione della tendenziale assimilazione [34], operata in ambito fiscale [35] (ma anche civilistico), del concetto di «trasferimento» con quello di «atto traslativo o traslativo e costitutivo di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice».

Tale estensione, tuttavia, incontri i propri limiti nella definizione dei diritti che sono idonei a consentire la costituzione del vincolo di compendio.

Com’è stato evidenziato dalla dottrina [36], infatti, si rende implicito nella definizione di compendio unico fornita dal pri... _OMISSIS_ ...squo;art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, il requisito della titolarità dei terreni e delle relative pertinenze, ivi compresi i fabbricati che in quello siano costituiti; per tale via affermandosi la costituibilità del compendio unico solo da parte del soggetto che sia titolare del diritto di proprietà e non anche di altro diritto reale sui predetti beni.

A sostegno di tale affermazioni, si richiamano le previsioni di cui ai commi 11-ter e 11-quater del citato articolo 5-bis, le quali disponendo che «i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1» e che «la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico […]», espressamente ri... _OMISSIS_ ...itto di proprietà.

Del resto, si afferma [37], «ciò discende dalla necessità di imprimere un legame attrattivo che resista nel modo più forte al contrasto nell’utilizzazione che potrebbe porsi tra proprietario e titolare di diritto reale limitato».

Così, se alcun dubbio si pone con riguardo alla possibilità che il titolare del diritto reale di proprietà su determinati terreni e relative pertinenze, manifesti la volontà di costituirli in compendio unico; maggiori perplessità si pongono quanto al titolare del diritto di nuda proprietà. E ciò in quanto, in tali casi, la titolarità dei terreni rimarrebbe in capo ad un unico soggetto, mentre la suddivisione tra soggetti diversi si avrebbe solo con riguardo a talune facoltà che ineriscono al diritto di proprietà.

Al riguardo, deve tuttavia evidenziarsi come la soluzione adottata dalla prevalente dottrina notarile, sia nel senso di ritenerne l’ammissibi... _OMISSIS_ ...ò sia in ragione della mancata presenza di dati testuali che ne giustifichino l’esclusione; sia in considerazione del fatto che il predetto legame attrattivo impresso con la costituzione del compendio rimarrebbe salvaguardato [39].