Natura giuridica del compendio unico

Stante la lettera dell’art. 7 del citato d.lgs. 99/2004, il quale, al comma 11-quater, espressamente stabilisce che «la costituzione di compendio unico può avvenire […] mediante dichiarazione unilaterale del proprietario», deve ritenersi che la natura giuridica dell’atto costitutivo del compendio unico, sia quella di negozio giuridico unilaterale [1].

Alcun dubbio pare porsi, del resto, attesa la lettera della disposizione citata e stanti gli effetti che dalla sola dichiarazione costitutiva discendono.

Inoltre, atteso che lo stesso è destinato a soddisfare interessi eccedenti la sfera giuridica del suo autore, deve ritenersi l’irrevocabilità di tale negozio.

Ora, detta irrevocabilità discende immediatamente [2] quale conseguenza della dichiarazione resa, posto che, non essendovi alcun destinatario – né determinato né indeterminato (tale non sarebbe neppure lo Stato [3]) – l... _OMISSIS_ ...la stessa non è conseguenza dalla conoscenza che altri ne abbia [4].

Si afferma [5] poi che detta irrevocabilità, al pari della inderogabilità della durata del vincolo, trovi conferma, non solamente nelle regole generali, ma altresì nell’inesistenza di una previsione derogatoria all’uopo disposta. Diversamente da quanto accade, infatti, per l’analogo istituto del fondo acquistato con le agevolazioni fiscali poste in tema di formazione o ampliamento della proprietà contadina di cui all’art. 11 della legge 817/1971) ove è ammessa l’espressa derogabilità del vincolo di indivisibilità quindicennale, nel caso di specie tale previsione non sussiste [6].

L’autorevole dottrina citata [7], inoltre, inquadra l’atto costitutivo del compendio unico fra i cd. negozi di destinazione [8], rispetto ai quali evidenzia l’estraneità quanto alla destinazione allo scopo cui consegua la sottrazione alla respo... _OMISSIS_ ...moniale per debiti estranei allo scopo medesimo, nonché l’estraneità rispetto alla fattispecie di cui all’art. 2645-ter c.c.

Con riguardo a quest’ultima categoria, infatti, si evidenzia come il vincolo di indivisibilità di cui al d.lgs. 228/2001 discenda dalla legge e non dalla volontà della parte, la quale è indirizzata – quest’ultima – alla sola costituzione del compendio unico e non anche al relativo vincolo d’indivisibilità decennale [9].

Così stabilità la natura giuridica dell’atto costitutivo del compendio unico, veniamo ora ad indagarne il contenuto.