Le società agricole IAP

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004, come modificato dal d.lgs. 101/2005[14] – per quanto attiene alla normativa nazionale e sempre nell’ambito tributario e previdenziale della disciplina qui al vaglio – sono considerate imprenditori agricoli professionali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, che siano in possesso di taluni requisiti.

In primo luogo, la lettera della disposizione citata, richiede, ai fini di tal equiparazione che lo statuto delle predette società preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.

In altri termini, occorre si tratti di una società agricola.

Ora, come noto, il Legislatore delegato non ha fornito una precisa definizione della società agricola, la quale deve ricavarsi per differenza da quella di società agricola IAP e dall’implicito riferimento che ad ... _OMISSIS_ ...;art. 2 del d.lgs. 99/2004, rubricato proprio Società agricole.

La disposizione da ultimo citata precisa che «la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola».

Stante quanto sopra, pare doversi affermare come le società, di qualsiasi tipo, che abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo di almeno una delle attività considerate «agricole», secondo quanto previsto dall’articolo 2135 c.c., quale novellato dall’articolo 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, siano considerate «società agricole».

Affinché una società sia considerata «agricola», dunque, occorre che abbia quale oggetto sociale l’esclusivo esercizio delle attività individuate dall’art. 2135 c.c., vale a dire ... _OMISSIS_ ...coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Intendendosi «per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali» «le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine»; mentre per «attività» connesse, «le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell'attività agricola es... _OMISSIS_ ...omprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge» (art. 2135, secondo comma, c.c.).

Secondo quanto stabilito dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 99/2004, inoltre, «non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi. Rest... _OMISSIS_ ...;assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

Ora, attesa la qualificazione agricola anche delle cd. attività connesse, purché svolte unitamente a quelle principali, pare doversi precisare come il solo svolgimento delle attività connesse disgiuntamente dalla produzione propria o la prestazione di servizi senza prevalenza di attrezzature e risorse proprie, faccia trasmigrare l’attività in oggetto fra quelle commerciali[15].

In altri termini, l’esclusività dell’oggetto non riguarda, secondo le regole generali, le cd. attività strumentali che non connotano l’esercizio sociale[16], ma solo quelle principali.

Stante la lettera del citato art. 2, comma 1, d.lgs. 99/2004, le società che abbiano ad oggetto l’esclusivo esercizio di una delle predette attività di cui all’art. 2135 c.c., deve ... _OMISSIS_ ... propria ragione o denominazione sociale, l’indicazione di «società agricola».

Si precisi che, a norma del successivo comma dello stesso articolo 2, «le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero alla data del 7 maggio 2004), che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto». Per tale via, rendendosi necessaria la modifica degli atti costitutivi e degli statuti delle predette società, al fine di ottemperare al dettato legislativo.

Per quanto concerne tale ultimo aspetto, deve dirsi come non pochi dubbi si siano posti in dottrina quanto alla natura giuridica – di obbligo ovvero di onere – della prescrizione in oggetto.

A sostegno della tesi per cui si tratterebbe di mero obbligo, si osserva come ... _OMISSIS_ ...esistenti, l’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 99/2004 faccia riferimento al «possesso dei requisiti di cui al presente articolo». Per tale via evidenziando come detti requisiti debbano preesistere e come l’oggetto sociale debba già consistere nell’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c. Per dette società (così come per quelle costituite dopo il 7 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto), si rende necessario l’inserimento della dizione «società agricola» nella ragione o denominazione sociale.

Tuttavia, alcun termine è stabilito per l’adempimento. Si tratterebbe quindi di un obbligo del quale risulta impossibile accertare l’inadempimento e per il quale, alcuna sanzione è prevista per il caso di sua inosservanza.

Proprio a partire da tali lacune nella definizione del termine di adempimento e della sanzione, si è argomentato per sostenere la ... _OMISSIS_ ... della prescrizione in esame quale onere. Come è stato autorevolmente sostenuto[17], infatti, «a volergli attribuire natura di onere, bisognerebbe dimostrare che la società non diventi agricola fino a quando non formi nel modo appropriato la ragione o denominazione. Anche qui, l’impedimento al raggiungimento del risultato, tipico dell’onere, non troverebbe giustificazione, non potendosi precludere alla società l’attività agricola, né altro».

Secondo la dottrina citata, pur trattandosi di questione che riguarda anche le società che non fruiscano di trattamenti tributari agevolati, il regime delle agevolazioni dà un rilevante contributo alla soluzione.

Il comma 4 del citato art. 2, infatti, stabilisce per le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso d... _OMISSIS_ ...di coltivatore diretto; disponendo che la perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.

Stante la lettera della disposizione de quo, sembrerebbe potersi affermare l’applicabilità del regime tributario di favore alla società che abbia comunque i requisiti richiesti nell’art. 1, non essendo condizionata la stessa alla modifica della ragione o denominazione sociale[18].

Del pari, deve dirsi con riguardo all’esercizio del diritto di prelazione spettante alle società agricole di persone, che non pare condizionata a tale adempimento.

Quanto, infine, alla disamina del regime fiscale cui dette modificazioni sono sottoposte, o più correttamente, cui gli atti contenenti tali modifiche sono sottoposti, si rimanda a quanto si dirà più compiutamente nel prosieguo dell’opera.

Riassumendo, dunque, ai fini della definizione di una società qua... _OMISSIS_ ...ricola», è necessario e altresì sufficiente che la stessa abbia quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. La stessa deve poi contenere, nella ragione o denominazione sociale, la nomenclatura di «società agricola».

Tutto ciò premesso e così ritornando alla definizione iniziale di società IAP, preme dire come ancorché si renda necessaria, ai fini della anzidetta equiparazione, che la stessa sia una società agricola, deve evidenziarsi come tali requisiti non siano di per sé sufficienti.

La legge ne richiede infatti di ulteriori e segnatamente:

1) la presenza, nel caso di società di persone, di almeno un socio che sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Tale limite non è previsto per gli altri soci, ben potendo gli stessi non rivestire neppure la qualifica di agricoltore. E ciò a prescindere dal loro nume... _OMISSIS_ ...F| Si precisi inoltre che nelle società in accomandita semplice, tale qualifica di imprenditore agricolo professionale è richiesta con riguardo ad almeno un socio accomandatario.

2) la presenza, nel caso di società di capitali o cooperative[19], di almeno un amministratore che sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Peraltro, posto che nelle società di capitali gli amministratori possono essere anche non soci, se ne deduce la possibilità di una società agricola in cui nessun socio sia agricoltore e soltanto uno degli amministratori del relativo organo collegiale, sia in possesso della qualifica di IAP. Del resto, si potrebbe altresì ipotizzare il caso di una società unipersonale in cui il socio unico non sia un agricoltore, purché almeno un amministratore rivesta la qualifica richiesta dalla legge in commento. Si precisi, infine, che nelle cooperative l’amministratore IAP deve essere anche socio.... _OMISSIS_ ... Ulteriormente poi deve precisarsi come la qualifica di imprenditore agricolo professionale possa essere apportata dall’amministratore ad una sola società; mentre alcun limite è previsto circa la possibilità che lo stesso sia socio anche di altre società di persone.

Come rilevato dalla dottrine notarile[20], inoltre, la qualifica di IAP da parte della persona fisica che deve far parte della compagine sociale o dell’organo amministrativo della società, può essere conseguita tanto in relazione alla attività di lavoro prestata come socio d’opera (o socio lavoratore nel caso di cooperativa) nella medesima società, quanto in relazione alla attività di lavoro prestata come socio in altra società, od ancora come titolare di una impresa agricola individuale. Ciò risulta evidente dal requisito richiesto per le società di capitali, riferito alla persona fisica di uno degli amministratori, i quali possono anche non essere soci della società.
... _OMISSIS_ ...alle società consortili, deve dirsi come il Legislatore non abbia effettuato alcuna precisazione circa il ruolo che la persona fisica imprenditore agricolo professionale debba avere al suo interno. Pertanto, si ritiene che a riguardo trovino applicazione le regole specificamente stabilite per il tipo sociale prescelto per il conseguimento dell’oggetto consortile.

Ai fini che qui interessano, preme evidenziare che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004, le società agricole aventi i requisiti sopra indicati, siano esse di persone, cooperative o di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali: trovano quindi applicazione per esse, le previsioni fiscali agevolate poste in tema di compendio unico.