L’atto costitutivo del compendio unico

Tutto ciò premesso, veniamo ora ad esaminare i diversi aspetti della fattispecie costitutiva del compendio unico, stante l’assoluta rilevanza della stessa ai fini dell’insorgenza del vincolo di indivisibilità di cui al comma 4 dell’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, nonché ai fini della decorrenza del termine decennale di indivisibilità.

A riguardo, giova qui riportare le disposizioni di cui ai commi 4, 11-bis e 11-quater, dell’art. 5-bis, del d.lgs. 228/2001, le quali espressamente stabiliscono circa le modalità costitutive del compendio medesimo.

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 11-bis, d.lgs. 228/2001, la costituzione del compendio unico avviene «con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento»; mentre ai sensi dei commi 11-quater e 4, rispettivamente, «la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agrico... _OMISSIS_ ...ertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico», ed «i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico».

Ora, come può evincersi dalla lettura preliminare delle disposizioni citate, deve ritenersi che il compendio unico possa essere costituito mediante dic... _OMISSIS_ ...ziale resa dalla parte interessata e contenente la manifesta volontà di costituire il compendio medesimo.