L’estensione di terreno necessaria alla costituzione del compendio unico

uo;art. 5-bis del d.lgs. 228/2001 non detta alcun criterio definitorio circa l’estensione di terreno necessaria ai fini della costituzione del compendio unico.

Esso si limita, infatti, ad affermare che – ove non sia diversamente disposto dalla leggi regionali (cui viene demandata ampia autonomia in materia) – detta estensione deve essere tale da consentire il raggiungimento del livello minimo di redditività come definito dai piani regionali di sviluppo. Nulla aggiungendo circa la superficie in concreto necessaria a tale scopo.

Si pone quindi il problema di comprendere quale possa essere la superficie necessaria ai fini della costituzione del compendio unico ed, in secondo luogo, se tale superficie, in assenza di un’espressa disciplina regionale, debba qualificarsi quale soglia massima da raggiungere e non oltrepassare ovvero quale soglia minima, non essendo configurabile alcun limite massimo [18].

... _OMISSIS_ ...erne il primo degli interrogativi proposti, stante l’espresso tenore letterale della disposizione citata, occorre rimandare alle normative regionali in materia. In questo senso, può affermarsi come l’intenzione del Legislatore sia stata quella di demandare appieno tali valutazioni alle Regioni, nel rispetto dell’art. 117 Cost.

Tale valutazione dovrà quindi necessariamente essere rimessa alle Regioni, le quali procederanno, puntualmente, in tal senso.

Una risposta analoga deve essere data anche con riguardo al secondo degli interrogativi sovra menzionati, per il quale giova, tuttavia, osservare quanto segue.

Alcun dato testuale è riscontrabile nella disciplina qui al vaglio circa la qualificazione della soglia di estensione quale limite minimo o massimo. Il rinvio al livello di redditività di cui alla norma in oggetto, del resto, parrebbe proprio realizzare l’intento legislativo di una valutazione in con... _OMISSIS_ ...e perciò possa stabilirsi in via generale.

Certamente, il ritenere l’una o l’altra delle tesi indicate, non è di scarsa rilevanza ai nostri fini. E anche in questo caso, la sua valutazione non può prescindere dall’analisi delle finalità perseguite dal Legislatore con la promulgazione della disciplina qui al vaglio [19].

Ritenere, infatti, il predetto limite di estensione quale limite massimo da raggiungere e non oltrepassare, potrebbe condurre alla vanificazione di quelle finalità e di quegli scopi che il Legislatore ha inteso perseguire con la normativa in oggetto e per lo più volte a realizzare la creazione di imprese agricole di medie e grandi dimensioni, nell’ottica della ricomposizione fondiaria [20].

Una simile soluzione porrebbe, invero, non pochi problemi per il caso in cui siano presenti superfici che superino detti limiti, ancorché in misura ridotta, e che in conseguenza di ciò dovrebbero esse... _OMISSIS_ ...CRLF|
Analogamente, del resto, deve dirsi per l’ipotesi in cui si ritenga tale limite quale minimum da raggiungere, non essendovi alcun massimo da non oltrepassare. In questo caso, infatti, la costituzione di un compendio unico, per così dire, illimitato, rivelerebbe i propri limiti rispetto al coltivatore diretto, il quale certamente sarebbe indotto a non ampliare il proprio compendio, al fine di non perdere la sua stessa qualifica [21].

Stante la lacunosità della norma qui al vaglio, deve ritenersi auspicabile un intervento chiarificatore delle Regioni, volto alla definizione dei criteri e dei parametri di redditività necessari alla determinazione dell’estensione di terreno necessaria ai fini della costituzione degli stessi in compendio unico, nonché volto alla qualificazione delle predetta estensione quale soglia minima o massima.

Ciò detto, a parere di chi scrive pare preferibile la tesi sostenuta da autorevol... _OMISSIS_ ..., la quale, con riferimento all’interrogativo proposto, afferma come – in mancanza di un’espressa previsione regionale – appaia prudenzialmente più opportuno ritenere tale limite quale soglia massima da non oltrepassare.

E ciò in ragione del fatto che, qualora la Regione ove sono ubicati i terreni acquistati dovesse optare per questa soluzione, oppure qualora la competente Agenzia delle Entrate non ritenesse condivisibile l’interpretazione estensiva, potrebbero verificarsi conseguenze estremamente rilevanti sul piano fiscale in relazione alla superficie di terreno eccedente detto limite e acquistata con le agevolazioni di cui trattasi.

In tal senso, del resto, sembrerebbero deporre le previsioni normative delle due Regioni – il Piemonte ed il Veneto – che, statuendo in materia e stabilendo gli auspicati criteri determinativi di cui sopra, hanno ritenuto che tale estensione costituisse un limite massi... _OMISSIS_ ...re e non oltrepassare.

Così infatti, la Regione Veneto, la quale nell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2004, n. 3470, come modificata ed integrata dalla deliberazione della medesima Giunta del 10 dicembre 2005, n. 3966, testualmente stabilisce che «è legittimo sostenere […] che tale livello minimo di redditività (soglia di reddito) debba costituire un livello da raggiungere e non oltrepassare» [23].

E analogamente deve dirsi per quanto concerne la Regione Piemonte, la quale nelle –Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse al D.lgs. n. 99/04 e 100/05, approvate con D.G.R. n. 107 – 1659 del 28 novembre 2005 e contenute nella Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione della normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria [24], espressamente pr... _OMISSIS_ ...o;il compendio unico come fissato dall’art. 7 del d.lgs. 99/2004 si ottiene quando è raggiunta, anche a seguito di più atti di trasferimento, la soglia di redditività minima [25] fissata dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) adottato ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 dalla Regione Piemonte».