La verifica di compatibilità del piano di distribuzione carburanti deve precedere e non seguire il provvedimento pianificatorio e per poter essere utilmente effettuata in modo autonomo dalle prescrizioni con esso imposte, deve essere basata su considerazioni distinte da esso; qualora, poi, la “verifica” segua il piano, in ogni modo, ne diviene momento autonomo, in guisa “condizionante”, di intrinseca modificabilità attuativa, secondo proporzionalità e efficienza delle sue previsioni.