Il reato formale e di pericolo previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, si perfeziona mediante l'esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza della preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l'accertamento dell'intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità, è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un us ...