BENI PUBB CONCESSIONI

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Le aree demaniali interessate dalle fasce di rispetto

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Nel nostro ordinamento, questi «diritti a favore di terzi» devono necessariamente essere oggetto di un provvedimento espresso da parte della P.A. proprietaria del bene demaniale, non essendo possibile un meccanismo di silenzio-assenso, che prende il nome di «concessione».

Prime definizioni delle fasce di rispetto

Il termine “fascia di rispetto” comporta una limitazione alla libera attività edilizia per il soddisfacimento di un superiore interesse pubblico relativamente ad aree o località prossime o circostanti a luoghi o ad opere di interesse pubblico. Non è una espropriazione del diritto di costruire e non comporta alcun indennizzo. La zona di rispetto non è qualificabile come un vincolo pre-espropriativo, soggetto a decadenza quinquennale.

La fascia di rispetto nel demanio marittimo

Le fonti normative relative alla fascia di rispetto che insiste sul demanio marittimo sono – da sempre – parte integrante delle disposizioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, anche – e sempre – nell’ottica costituzionalmente orientata del principio fondamentale di cui all’art. 9. La predetta fascia di rispetto è quindi uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che, come tale, non può essere derogato.

La fascia di rispetto cimiteriale

La presenza del vincolo di inedificabilità legato alla fascia di rispetto cimiteriale attesta che le valutazioni circa l’immanenza e il carattere non recessivo delle esigenze di carattere pubblicistico, legate preminentemente e non solo a ragioni di carattere igienico sanitario, è già stata compiuta a monte dal legislatore senza possibilità di diversa valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.

La fascia di rispetto stradale, autostradale e ferroviaria

Il Codice della Strada all’art. 16 prevede le «fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati», mentre all’art. 18 prevede le «fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati». L'art. 49 d.P.R. n. 753/1980 prevede che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza orizzontale minore di metri 30 dalla più vicina rotaia.

Le fasce di rispetto relative ai corsi d’acqua

Con riguardo ai corsi d’acqua trattasi di un vincolo di inedificabilità assoluta, con la previsione della competenza delle Regioni circa il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua e il divieto di c.d. tombatura degli stessi che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dalla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

I limiti alle concessioni per impianti di telecomunicazione derivanti dal vincolo paesaggistico

Il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti all’amministrazione competente, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale.

Il canone concessorio applicabile agli operatori delle telecomunicazioni

Nessun onere diverso da quelli imposti dalla legge statale (in specie canoni diversi dalla Tosap e dal Cosap) può essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l’impianto o l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fermo restando l’obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini.

Il problema delle interferenze dannose con le linee delle comunicazioni elettroniche

In caso di possibile interferenza «elettromagnetica» tra bande di frequenza ad uso privato e bande di frequenza concesse all’uso pubblico, si deve sempre dare una preferenza a queste ultime, visto l’assetto costituzionalmente garantito della normativa di settore della concessionaria pubblica,

Le fonti normative in materia di concessioni radiotelevisive e telefoniche

Prima fonte in argomento di concessioni radiotelevisive e telefoniche è il Codice delle Comunicazioni Elettroniche vale a dire il D.lgs. n. 259/2003, in cui finalmente convergono in un unico quadro normativo le disposizioni riguardanti il settore delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione, armonizzando tutte le reti di trasmissione ed i servizi correlati.

L'autorizzazione per le infrastrutture per gli impianti radioelettrici ex art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche

L’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche disciplina una particolare autorizzazione prevista per le infrastrutture necessarie per gli impianti radioelettrici. In particolare si tratta dei provvedimenti autorizzatori necessari per «l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per dedicate alla televisione digitale terrestre.

La c.d. autorizzazione generale per i servizi di comunicazione elettronica

La fornitura di reti di comunicazione elettronica avviene attraverso un procedimento che si conclude non con una concessione bensì con un provvedimento che prende il nome di "autorizzazione generale" e che permane immutato anche dopo le innovazioni apportate al Codice delle comunicazioni elettroniche dal D.lgs. n. 207/2021.

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