La c.d. autorizzazione generale per i servizi di comunicazione elettronica

Secondo l’art. 25 del Codice (ora sostituito dall’art. 11 del Nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi del D.lgs. n. 207/2021) «la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’art. 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all’art. 27, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»: orbene, la fornitura di reti di comunicazione elettronica avviene attraverso un procedimento che si conclude non con una concessione bensì con un provvedimento che prende il nome di «autorizzazione generale» e che permane immutato anche dopo le innovazioni del D.lgs. n. 207/2021.

Soffermiamoci per un attimo su questo concetto.

Le autorizzazioni generali possono essere classificate in autorizzazioni ad uso pubblico e ad uso privato: appartengono alle prime quelle... _OMISSIS_ ... un servizio di comunicazione elettronica fornito dalla società titolare di autorizzazione o licenza, accessibile al pubblico (id est, Phone center, Internet point, Internet Service Provider, Rivendita di traffico telefonico, servizio Fax, servizio telefonico accessibile al pubblico, fornitura di reti pubbliche, servizi satellitari); per «servizio di comunicazione elettronica ad uso privato» si intende invece quello svolto esclusivamente nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale o licenza (id est, radioamatori, ponti radio, c.d. radiolan. Più in particolare, il quarto comma dell’art. 25 in commento (riportato testualmente anche dall’art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 207/2021) prevede che l’impresa interessata all’ottenimento di un’autorizzazione generale presenti al Ministero per le Comunicazioni una dichiarazione «contenente l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi d... _OMISSIS_ ... elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività» e va inoltrata all’Ispettorato Territoriale di competenza, con la precisazione che tale competenza a ricevere le dichiarazioni riguarda esclusivamente quelle che hanno per oggetto l’offerta al pubblico del servizio telefonico (Phone Center) ed il servizio internet (Internet point) ai quali può aggiungersi il servizio fax.

Una volta ottenuta l’autorizzazione generale ad uso pubblico, le imprese «sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione» di cui all’art. 1 della legge n. 249/1997.

Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo eco... _OMISSIS_ ...erto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori, la cui congruità viene valutata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in applicazione dei noti principi comunitari (art. 25, comma 6 del codice del 2003). In realtà, ad oggi la disciplina è leggermente cambiata, in quanto ora si prevede che il termine di durata dell’autorizzazione sia «elevabile alla durata di un diritto d’uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell’esercizio dell’autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l’autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti». Si prevede inoltre che la s... _OMISSIS_ ...quo;autorizzazione generale coincida con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità e che la stessa possa essere ceduta a terzi, previa comunicazione al Ministero nella quale devono essere indicate le frequenze radio oggetto di cessione: il ministero può opporre un diniego alla cessione qualora sia «fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima» (art. 25, comma 8 del codice e, oggi, art. 11, comma 10).


L’AUTORIZZAZIONE GENERALE PER GLI OPERATORI DI RETE.

Ai sensi dell’art. 13 del nuovo T.U.S.M.A.R., come riscritto dal D.lgs. n. 208/2021, «l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettronic... _OMISSIS_ ...di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall’Autorità (ai sensi dell’art. 3 del nuovo T.U.S.M.A.R., lettera zz), trattasi della «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», N.d.A.) con propri regolamenti». Orbene, assistiamo dunque ad una duplicazione di disciplina: l’autorizzazione generale di cui abbiamo ampiamente parlato nel paragrafo che precede viene estesa (con le opportune modificazioni) anche agli operatori di rete.

Cosa intendiamo per «operatori di rete»? La risposta è fornita dall’art. 3 del nuovo T.U.S.M.A.R. come introdotto dal D.lgs. n. 208/2021: trattasi del «soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via ... _OMISSIS_ ... impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti», intendendosi per «programmi» una serie di «immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali».

L’armonizzazione delle discipline è tanto più chiara se si legge il comma 3 dell’art. 13 in commento: «l’autorizzazione generale di cui al comma 1 (per gli operatori di rete, N.d.A.) ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed è rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rila... _OMISSIS_ ... del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche»: trattasi per vero di un nuovo compito affidato dalle novelle legislative al Ministero, che dovrà cercare di armonizzare le due autorizzazioni generali, rilasciate rispettivamente ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell’art. 13 del nuovo T.U.S.M.A.R.

Gli operatori di rete possono essere locali o nazionali e ad entrambi si riconoscono i c.d. diritti di uso delle frequenze in ambito regionale ovvero nazionale. I predetti diritti di uso in ambito locale sono già stati oggetto di disposizione normativa con la legge finanziaria per il 2018 e con il P.N.A.F. (Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze) e lo saranno nuovamente con i regolamenti dell’Ag.C.O.M. come previsto dall’art. 13 del nuovo T.U.S.M.A.R.

È invero storia recente la transizione verso la nuova TV digital... _OMISSIS_ ...almente interessando il passaggio alle trasmissioni in alta definizione per tutti i canali del digitale terrestre per poi approdare alla nuova tecnologia DVB-T2 dal gennaio 2023.

Ciò in quanto, in seguito alla decisione dell’Unione Europea di cedere la banda 700 MHZ alla telefonia mobile, «il servizio televisivo dovrà riorganizzare la distribuzione delle frequenze sullo spettro elettromagnetico a sua disposizione. Inoltre, la necessità di coordinare le frequenze con i paesi confinanti, ha ridotto le frequenze utili per la TV italiana, che, dopo la cessione della banda 700, saranno disponibili in quantità minore. Per poter trasmettere la stessa quantità di canali nonostante la riduzione delle frequenze, le emittenti televisive adotteranno lo standard di trasmissione digitale terrestre di seconda generazione, DVB-T2; un sistema più efficiente che consentirà alle emittenti di continuare a trasmettere la stessa quantità di contenuti. Il rilascio de... _OMISSIS_ ...a parte dei vari broadcaster comporterà quindi un processo di modifica e ridistribuzione delle frequenze. Per quanto concerne la riorganizzazione progressiva delle frequenze prevista per l’attuazione del P.N.A.F. (Piano Nazionale di Assegnazione Frequenze), il decreto MiSE del 30 luglio 2021 ha aggiornato il precedente decreto del 19 giugno 2019 (decreto “Roadmap”), attraverso la disposizione di un nuovo calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell’attuazione del processo di re-farming».